Art. 580 – Codice civile – Diritti dei figli nati fuori del matrimonio non riconoscibili
Ai figli nati fuori del matrimonio aventi diritto al mantenimento, all'istruzione e all'educazione, a norma dell'articolo 279, spetta un assegno vitalizio pari all'ammontare della rendita della quota di eredità alla quale avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta [250 ss., 594].
I figli nati fuori del matrimonio hanno diritto di ottenere su loro richiesta la capitalizzazione dell'assegno loro spettante a norma del comma precedente, in denaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 17965/2024
In tema di delitto di istigazione o aiuto al suicidio, la condotta di partecipazione morale, che sul piano condizionalistico deve presentare un "intrinseco finalismo" orientato all'esito suicidiario, sotto il profilo soggettivo deve essere sorretta dal dolo generico, per la cui integrazione è indispensabile sia la prefigurazione dell'evento come dipendente dalla propria condotta, sia la consapevolezza della obiettiva serietà dell'altrui proposito suicida al cui rafforzamento la condotta deve concorrere.
Cass. civ. n. 34097/2023
In tema di giudizio abbreviato, il pubblico ministero non può interporre appello incidentale avverso la sentenza di condanna resa in esito a rito abbreviato senza mutamento del titolo del reato contestato facendo valere il vizio di violazione di legge nella determinazione della pena, potendo proporre unicamente ricorso per cassazione, il quale, nondimeno, si converte in appello in caso di contestuale gravame dell'imputato, prevalendo la finalità dell'art. 580 cod. proc. pen. - volto ad evitare che la proposizione di diversi mezzi di impugnazione determini esiti processuali incompatibili - sull'inappellabilità da parte del pubblico ministero stabilita dall'art. 443, comma 3, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 33330/2023
Nel caso in cui un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dal pubblico ministero con un mezzo di gravame diverso da quello normativamente previsto, il giudice d'appello che riceve l'atto, in presenza di gravame ritualmente proposto anche della parte privata, verificata l'oggettiva impugnabilità del provvedimento nonché l'esistenza di una "voluntas impugnationis" in capo alla parte pubblica e convertito il ricorso in appello, deve procedere alla valutazione del ricorso convertito e alla decisione dell'impugnativa sulla base dei parametri di cui all'art. 606 cod. proc. pen., con conseguente possibilità di procedere alla modifica della qualificazione giuridica del fatto. (Fattispecie in cui il pubblico ministero, nel proprio atto di gravame avverso la sentenza di condanna, si era doluto della qualificazione giuridica del fatto, ancorando la propria censura anche a denunciati vizi motivazionali, di cui è consentita la deduzione giusta la previsione del novellato art. 593 cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 31672/2022
In tema di successioni legittime, il diritto all'assegno vitalizio di cui all'art. 580 c.c. ha fonte "ex lege" nel mero fatto procreativo e, pertanto, nel novero dei "figli non riconoscibili" aventi diritto a tale assegno vanno compresi anche i figli biologici che, avendo un diverso stato di filiazione, per scelta consapevole non hanno impugnato il riconoscimento o non hanno proposto azione di disconoscimento, non potendo negarsi al figlio, pena la violazione degli artt. 2 e 30 Cost. e 8 CEDU, la possibilità di scegliere tra la "minore tutela" prevista dal menzionato art. 580 c.c. - che, non essendo subordinata alla rimozione dello "status" di figlio altrui, consente di conservare l'identità familiare ormai acquisita - e la "tutela piena" che deriverebbe dall'accertamento giuridico della filiazione.
Cass. civ. n. 15100/2005
Il figlio naturale riconosciuto è erede del genitore naturale alla stessa stregua dei figli legittimi onde il suo diritto al mantenimento da parte del genitore naturale deceduto si converte in diritto ereditario laddove nulla può essere chiesto a tale titolo agli altri eredi, gravando su di essi l'obbligo di mantenimento e/o alimentare solo a favore dei figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili, ai sensi del combinato disposto degli artt. 580 e 594 c.c. (Affermando il principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la statuizione con cui la corte d'appello, in tema di dichiarazione giudiziale di paternità, aveva riformato la sentenza di prime cure nella parte in cui aveva condannato gli eredi del padre naturale al pagamento di una somma mensile a titolo di mantenimento del figlio naturale).
Cass. civ. n. 2923/1990
Il conseguimento dello status di figlio naturale, con dichiarazione giudiziale di paternità ottenuta dopo la data di entrata in vigore della nuova disciplina di cui alla L. 19 maggio 1975, n. 151 ed in forza dell'operatività della disciplina stessa anche per i figli nati o concepiti anteriormente, comporta il diritto di partecipare alla successione del genitore naturale in precedenza apertasi (indipendentemente dal passaggio di sentenza in giudicato, o dalla stipulazione di transazione, prima di quella data, con riguardo all'assegno previsto dagli artt. 580 e 594 c.c.), atteso che detta dichiarazione ha effetti retroattivi, senza alcuna limitazione rispetto alle posizioni successorie (non operando le limitazioni poste dall'art. 230 della citata legge con esclusivo riferimento al diverso caso del riconoscimento del figlio naturale).
Cass. civ. n. 467/1986
Gli artt. 580 e 594 (nuovo testo) c.c., in forza dei quali ai figli naturali non riconoscibili, siano essi minorenni o maggiorenni, spetta un assegno vitalizio di natura successoria sull'eredità del padre naturale (rispettivamente, in sede di successione legittima e di successione testamentaria), sono applicabili anche in favore di colui che abbia un diverso stato di figlio legittimo, tenuto conto che tale status non è incompatibile con un'indagine da effettuarsi incidenter tantum, ai soli indicati fini patrimoniali, su una diversa procreazione naturale, anche considerando che, nella disciplina del diritto di famiglia introdotta dalla L. 19 maggio 1975, n. 151, l'accertamento della genitorialità effettiva, purché non si profili l'incesto, è ammesso pure in situazione di divieto di riconoscimento per contrasto con lo stato di figlio legittimo o legittimato (art. 278 c.c., nuovo testo, in relazione ai precedenti artt. 251 e 253). Peraltro, il diritto all'indicato assegno postula, oltre all'accertamento del suddetto fatto procreativo, l'ulteriore requisito dell'impossibilità di proporre azione per la dichiarazione giudiziale della paternità (stante il richiamo dell'art. 279 c.c. da parte dei citati arti. 580 e 594), e tale requisito va inteso nel senso d'impossibilità assoluta, cioè originaria, non d'impossibilità soltanto relativa, perché sopravvenuta, con la conseguenza che il diritto medesimo deve essere negato al figlio naturale che, divenuto maggiorenne abbia omesso di esperire, nel termine di decadenza all'uopo fissato, l'azione di disconoscimento del padre legittimo, sempreché ciò configuri una volontaria scelta circa l'incontestabilità dello status di figlio legittimo, in quanto compiuta nella consapevolezza della diversa filiazione naturale e nella ricorrenza delle condizioni previste per l'azione di disconoscimento del padre legittimo, nonché in assenza di cause di forza maggiore impeditive del tempestivo esercizio di detta azione di disconoscimento.