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Art. 581 — Concorso del coniuge con i figli

Art. 581 — Concorso del coniuge con i figli

Quando con il coniuge concorrono figli, il coniuge ha diritto alla metà dell’eredità, se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi [ 542 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 355/2011

In forza della normativa vigente anteriormente all’entrata in vigore della legge 19 maggio 1975, n. 151, il coniuge superstite, in qualità di legatario “ex lege”, è investito, sin dal momento dell’apertura della successione dell’altro coniuge, della titolarità di un diritto reale che lo rende partecipe della comunione ereditaria e che si configura come un diritto d’usufrutto diffuso pro quota su tutto il compendio ereditario e ricadente, quindi, su tutti i singoli beni che ne fanno parte. Ne consegue che il possesso che egli eserciti insieme agli eredi rispetto ad uno di questi beni trova radice in una comunione incidentale impropria o di godimento tra diritti qualitativamente eterogenei, in quanto la cosa è goduta per una quota dagli eredi a titolo di proprietà e per l’altra dal legatario a titolo di usufrutto. Lo stato d’indivisione ereditaria, pertanto, non è di ostacolo a che il possesso esercitato dal coniuge legatario “ex lege” su taluni beni sia qualificabile come possesso a titolo di usufrutto per la quota spettante ad esso ai sensi dell’art. 581 c.c., nel testo previgente all’anzidetta novella del 1975.

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Cass. civ. n. 2540/2005

Nel caso di successione legittima, in ipotesi di concorso del coniuge con piú di un figlio legittimo e/o naturale, le quote di un terzo e di due terzi — rispettivamente spettanti al primo ed ai secondi ex art. 581 c.c. — presuppongono la pluralità dei figli, ma prescindono dal numero di essi. Ne consegue che — ove il giudice, che abbia accertato la paternità naturale, attribuisca al figlio naturale, in prospettiva anticipatoria delle ragioni ereditarie ad esso spettanti per successione al defunto genitore, un assegno di mantenimento a carico degli eredi del padre naturale — è erroneo coinvolgere tra i soggetti tenuti alla detta erogazione alimentare, a scomputo di quota ereditaria, anche il coniuge del de cuius atteso che i diritti conseguenti allo status di figlio naturale sono suscettibili di influire unicamente sulla consistenza economica della quota (pars quota di due terzi) spettante agli altri figli del de cuins ma nessuna incidenza possono avere sulla quota di pertinenza del di lui coniuge.

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