Art. 583 – Codice civile – Successione del solo coniuge

In mancanza di figli, di ascendenti, di fratelli o sorelle, al coniuge si devolve tutta l'eredità.

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  • Se manca un testamento, non decide la famiglia ma la legge: è la successione legittima a stabilire chi eredita e in quale misura.
  • L'ordine degli eredi non segue sempre l'intuizione: i figli hanno priorità, ma il coniuge concorre con loro; in assenza di discendenti, subentrano altri parenti secondo un ordine preciso.
  • In Italia la maggior parte delle successioni avviene senza testamento, con distribuzione automatica del patrimonio secondo criteri legali, indipendentemente dalla volontà del defunto.
  • Se non esistono eredi entro il sesto grado, l'eredità viene devoluta allo Stato: una conseguenza rara, ma che evidenzia l'importanza della pianificazione successoria.

Massime correlate

Cass. civ. n. 15/2006

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 467 e 468 c.c., sollevata per irragionevole disparità di trattamento (art. 3 Cost., primo comma), in via principale, nella parte in cui escludono il coniuge di colui che non abbia potuto accettare l'eredità dal novero dei soggetti (discendenti legittimi o naturali) che possono succedere per rappresentazione al "de cuius"; e, in via subordinata, nella parte in cui gli stessi articoli escludono che, in mancanza di discendenti dei figli legittimi, legittimati o adottivi del "de cuius", possa succedere per rappresentazione il coniuge del soggetto che non ha potuto accettare l'eredità. Infatti, tenuto conto delle varie possibilità di bilanciamento nella scelta di ampliare le categorie di soggetti (di cui al predetto art. 468 c.c.) che possono succedere per rappresentazione al "de cuius", l'intervento richiesto appartiene alla discrezionalità legislativa, coinvolgendo una valutazione complessiva eccedente i poteri della Corte costituzionale.

Cass. civ. n. 3747/2004

È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 583 c.c., nella parte in cui non prevede che, in assenza di altri successibili, l'eredità si devolva al coniuge divorziato, atteso che l'art. 42, ultimo comma, della Costituzione ha rimesso la determinazione delle categorie dei chiamati alla successione legittima alla valutazione discrezionale del legislatore (la quale non incontra altri limiti che quello imposto dal principio costituzionale di tutela della famiglia ai sensi dell'art. 29 Cost. — limite non operante con il venir meno in via definitiva del vincolo matrimoniale, essendo da escludere la configurabilità nel rapporto tra coniugi divorziati di una comunità familiare — nonchè quello derivante dalla direttiva di equiparazione della filiazione naturale a quella legittima dettata dall'art. 30, terzo comma, Cost.), e che, inoltre, la scelta legislativa di non includere tra i successibili l'ex coniuge, anche in mancanza di chiamati per diritto di coniugio o di parentela, e di accordargli, in relazione all'eredità, la limitata tutela di cui all'art. 9 bis della legge n. 898 del 1970, e succ. modif. (la quale trova ragione non già nella persistente rilevanza del matrimonio, ma nel fatto oggettivo della pregressa esistenza di un vincolo ormai definitivamente disciolto ed in esigenze solidaristiche che si proiettano anche dopo la morte del coniuge), non si pone in contrasto con il principio di ragionevolezza, essendo d'altro canto inconferente come tertium comparationis la disciplina dettata per la successione del coniuge putativo dall'art. 584 c.c. e dovendo escludersi che un'indicazione nel senso dell'equiparazione della posizione e dei diritti patrimoniali del coniuge divorziato a quelli del soggetto ancora legato da rapporto di matrimonio sia rintracciabile nell'art. 12 sexies della citata legge sul divorzio.

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