Art. 583 – Codice civile – Successione del solo coniuge
In mancanza di figli, di ascendenti, di fratelli o sorelle, al coniuge si devolve tutta l'eredità.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 34001/2024
La totale perdita della milza integra l'ipotesi di lesione gravissima, atteso che le numerose funzioni da essa assolte non possono ritenersi supplite, nella loro entità globale, da singole attività svolte separatamente da organi diversi.
Cass. civ. n. 17012/2024
In tema di giudizio abbreviato, l'imputato può chiedere l'accesso al rito anche per iscritto, con firma autenticata dal difensore, senza che sia necessaria la sua presenza all'udienza o il rilascio di una procura speciale al difensore per il deposito della istanza.
Cass. civ. n. 6401/2024
In tema di lesioni personali, sussiste continuità normativa tra la circostanza aggravante della "deformazione" o dello "sfregio permanente al viso", abrogata dall'art. 12, legge 19 luglio 2019, n. 69, e il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso.
Cass. civ. n. 3727/2024
In tema di cause di giustificazione, la scriminante dell'uso legittimo delle armi in forma putativa non può basarsi su un mero criterio soggettivo, ma richiede la sussistenza di dati fattuali concreti che, sebbene malamente rappresentati o compresi, siano suscettibili di determinare nell'agente la giustificata persuasione di trovarsi nell'assoluta necessità di utilizzare l'arma o altro mezzo di coazione. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la configurabilità della scriminante in forma putativa in relazione alle lesioni cagionate, con colpi di manganello e calci, da alcuni agenti di polizia a un giornalista in occasione di scontri originati da una manifestazione di piazza, in assenza di elementi che potessero indurre a ritenere pericolosa la vittima, inerte e poi caduta al suolo, posizionatasi vicino a un gruppo di manifestanti per osservare la scena dell'arresto di uno di essi).
Cass. civ. n. 45316/2023
In tema di impugnazioni, nel vigore della disciplina emergenziale da Covid-19, è inammissibile, ex art. 24, comma 6-sexies, lett. a), d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il ricorso per cassazione sottoscritto con firma digitale corredata da un certificato elettronico scaduto, in quanto, ai sensi dell'art. 24, comma 4-bis, d.l. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), l'apposizione a un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata, basata su un certificato elettronico scaduto, equivale a mancata sottoscrizione.
Cass. civ. n. 40478/2023
Nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole del codice di procedura penale, sicchè è inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione al provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione, nel caso in cui non sia depositato, ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento.
Cass. civ. n. 3117/2023
Il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. assorbe soltanto quel minimo di violenza che si concretizza nella resistenza opposta al pubblico ufficiale che sta compiendo un atto del proprio ufficio, ma non gli ulteriori atti violenti che, esorbitando da tali limiti, cagionino al medesimo lesioni, sicché sono in tal caso configurabili anche il reato di lesioni personali e la circostanza aggravante del nesso teleologico. (Fattispecie relativa ad agente che aveva opposto resistenza a due carabinieri in servizio di ordine pubblico in occasione di una manifestazione sportiva, cagionando ad uno di loro lesioni personali gravi).
Corte cost. n. 15/2006
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 467 e 468 c.c., sollevata per irragionevole disparità di trattamento (art. 3 Cost., primo comma), in via principale, nella parte in cui escludono il coniuge di colui che non abbia potuto accettare l'eredità dal novero dei soggetti (discendenti legittimi o naturali) che possono succedere per rappresentazione al "de cuius"; e, in via subordinata, nella parte in cui gli stessi articoli escludono che, in mancanza di discendenti dei figli legittimi, legittimati o adottivi del "de cuius", possa succedere per rappresentazione il coniuge del soggetto che non ha potuto accettare l'eredità. Infatti, tenuto conto delle varie possibilità di bilanciamento nella scelta di ampliare le categorie di soggetti (di cui al predetto art. 468 c.c.) che possono succedere per rappresentazione al "de cuius", l'intervento richiesto appartiene alla discrezionalità legislativa, coinvolgendo una valutazione complessiva eccedente i poteri della Corte costituzionale.
Cass. civ. n. 3747/2004
È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 583 c.c., nella parte in cui non prevede che, in assenza di altri successibili, l'eredità si devolva al coniuge divorziato, atteso che l'art. 42, ultimo comma, della Costituzione ha rimesso la determinazione delle categorie dei chiamati alla successione legittima alla valutazione discrezionale del legislatore (la quale non incontra altri limiti che quello imposto dal principio costituzionale di tutela della famiglia ai sensi dell'art. 29 Cost. — limite non operante con il venir meno in via definitiva del vincolo matrimoniale, essendo da escludere la configurabilità nel rapporto tra coniugi divorziati di una comunità familiare — nonchè quello derivante dalla direttiva di equiparazione della filiazione naturale a quella legittima dettata dall'art. 30, terzo comma, Cost.), e che, inoltre, la scelta legislativa di non includere tra i successibili l'ex coniuge, anche in mancanza di chiamati per diritto di coniugio o di parentela, e di accordargli, in relazione all'eredità, la limitata tutela di cui all'art. 9 bis della legge n. 898 del 1970, e succ. modif. (la quale trova ragione non già nella persistente rilevanza del matrimonio, ma nel fatto oggettivo della pregressa esistenza di un vincolo ormai definitivamente disciolto ed in esigenze solidaristiche che si proiettano anche dopo la morte del coniuge), non si pone in contrasto con il principio di ragionevolezza, essendo d'altro canto inconferente come tertium comparationis la disciplina dettata per la successione del coniuge putativo dall'art. 584 c.c. e dovendo escludersi che un'indicazione nel senso dell'equiparazione della posizione e dei diritti patrimoniali del coniuge divorziato a quelli del soggetto ancora legato da rapporto di matrimonio sia rintracciabile nell'art. 12 sexies della citata legge sul divorzio.