Art. 584 – Codice civile – Successione del coniuge putativo
Quando il matrimonio è stato dichiarato nullo [128] dopo la morte di uno dei coniugi, al coniuge superstite di buona fede spetta la quota attribuita al coniuge dalle disposizioni che precedono. Si applica altresì la disposizione del secondo comma dell'articolo 540.
Egli è però escluso dalla successione, quando la persona della cui eredità si tratta è legata da valido matrimonio al momento della morte.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 1772/2024
In tema di nullità del matrimonio, l'interesse ad agire ex art. 117, comma 1, c.c. da parte di un terzo, al fine di evitare il pregiudizio di diritti successori vantati verso il coniuge deceduto, che egli potrebbe subire a seguito dell'applicazione dell'art. 584 c.c. a favore del coniuge "putativo", si configura come "legittimo ed attuale" solo ove l'azione proposta sia volta a conseguire la declaratoria di nullità del matrimonio e l'accertamento della mala fede da parte del coniuge superstite, che il terzo attore ha l'onere di allegare, dedurre e dimostrare, in quanto solo in presenza di queste due circostanze il diritto successorio del coniuge superstite recede.