Art. 634 – Codice civile – Condizioni impossibili o illecite
Nelle disposizioni testamentarie si considerano non apposte le condizioni impossibili e quelle contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume, salvo quanto è stabilito dall'art. 626[1354 c.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 32769/2024
In tema di revisione, la valutazione congiunta, ovvero comparata, delle prove già acquisite nel giudizio conclusosi con condanna definitiva con quelle nuove va distinta dal giudizio concernente l'affidabilità di queste ultime, posto che la prova nuova può essere utilizzata per compararne la portata con le risultanze già considerate, idonee a fondare una condanna definitiva, solo se valutata immune da profili di inaffidabilità, non sussistendo, invece, nessun obbligo, per il giudice della revisione, di attivare il contraddittorio sulla prova nuova al fine di dichiarare inammissibile o di rigettare l'istanza di revisione ove il giudizio si concluda in senso opposto, quand'anche la declaratoria intervenga nella fase rescissoria.
Cass. civ. n. 15672/2024
In tema di impugnazioni proposte nel periodo transitorio di cui all'art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è inammissibile, ai sensi del comma 7 del citato articolo, l'impugnazione proposta dal difensore con atto in formato digitale, trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, sprovvisto della prescritta sottoscrizione digitale dello stesso difensore. (Fattispecie relativa ad inammissibilità, dichiarata dalla corte di appello, del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revisione della condanna).
Cass. civ. n. 14955/2024
In tema di revisione, la fase rescissoria, nell'attuale assetto normativo, non dev'essere necessariamente distinta da quella rescindente, ben potendo procedere la Corte di appello, all'udienza dibattimentale fissata a norma dell'art. 636 cod. proc. pen., alla valutazione dei presupposti di ammissibilità dell'istanza ex art. 630 cod. proc. pen. congiuntamente alla valutazione delle prove nuove ai fini della decisione di merito, ai sensi dell'art. 637 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di revoca della condanna intervenuta, con l'acquisizione di un documento ritenuto decisivo, direttamente nella fase rescindente, non preceduta dalla delibazione di ammissibilità della fase rescissoria).
Cass. civ. n. 8803/2024
E' inammissibile il ricorso per cassazione proposto personalmente dal condannato avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello abbia dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di revisione della sentenza di condanna, in quanto il novellato art. 613 cod. proc. pen. ha imposto un requisito soggettivo di legittimazione valevole per qualsiasi ipotesi di ricorso per cassazione.
Cass. civ. n. 2362/2024
È inammissibile la richiesta di revisione di una sentenza di condanna definitiva con riferimento all'"an" della responsabilità, ma annullata con rinvio dalla Corte di cassazione in ordine alla sussistenza di una circostanza aggravante, posto che per "sentenza irrevocabile" ai fini del giudizio di revisione deve intendersi la sentenza passata in giudicato in ogni suo aspetto.
Cass. civ. n. 5827/2023
In tema di promessa di pagamento, la produzione, con il ricorso monitorio, di una fattura unitamente ad un assegno non implica la rinuncia implicita al beneficio della dispensa dall'onere di provare il rapporto fondamentale, poiché la volontà abdicativa deve essere espressa in modo inequivoco, mentre la fattura, pur essendo documento idoneo "ex lege" all'emissione del decreto ingiuntivo, non costituisce prova, in senso proprio, del credito nel successivo giudizio di opposizione.
Cass. civ. n. 8941/2009
La condizione, apposta ad una disposizione testamentaria, che subordini l'efficacia della stessa alla circostanza che l'istituito contragga matrimonio, è ricompresa nella previsione dell'art. 634 c.c. ed è, pertanto, illecita, in quanto contraria al principio della libertà matrimoniale tutelato dagli artt. 2 e 29 della Costituzione. Essa, pertanto, si considera non apposta, a meno che non sia stato l'unico motivo determinante della volontà del testatore, nel qual caso rende nulla la disposizione testamentaria.
Cass. civ. n. 5871/2002
La disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 634 c.c., relativa agli effetti della condizione impossibile apposta ad un testamento, si riferisce all'ipotesi della impossibilità originaria, ossia coeva alla redazione della scheda testamentaria, e non all'ipotesi dell'impossibilità sopravvenuta. Pertanto se la condizione diviene impossibile in tempo successivo alla stesura del testamento si risolve in una condizione mancata e non più realizzabile, che non può essere equiparata, quanto agli effetti, all'impossibilità originaria.