Art. 626 – Codice civile – Motivo illecito
Il motivo [624] illecito rende nulla la disposizione testamentaria, quando risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre [788, 1345].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 17362/2023
L'insolvenza del delegato o dell'accollante, prevista dall'art. 1274, secondo comma, c.c., in presenza della quale è esclusa la liberazione del debitore originario, non coincide con quella prevista dagli artt. 5 e 67 l.fall., ma è quella dell'insolvenza civile di cui all'art. 1186 c.c., ed è riferibile in tal guisa a ogni situazione, anche temporanea e non irreversibile, che non consenta al delegato al pagamento o all'accollante di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, anche in conseguenza di una semplice situazione di difficoltà economica e patrimoniale idonea ad alterare in senso peggiorativo le garanzie patrimoniali offerte dal debitore, da valutarsi al momento dell'assunzione del debito originario da parte del nuovo soggetto, senza tener conto di fatti successivi a tale assunzione, a meno che essi non siano indicativi, in un'interpretazione secondo buona fede, della valenza effettiva di circostanze verificatesi anteriormente a tale assunzione.
Cass. civ. n. 8733/2023
In tema di successioni testamentarie, la condizione sospensiva illecita apposta ad una istituzione d'erede può convertirsi, ai sensi dell'art. 1424 c.c., in un onere o in un legato solo su richiesta di parte, non essendo consentito al giudice attribuire d'ufficio ad una disposizione "mortis causa" una qualificazione giuridica diversa da quella voluta dal testatore e risultante dalla scheda testamentaria. (Nella specie, la Corte ha escluso che la donazione di un immobile del soggetto istituito erede, prevista come condizione sospensiva della disposizione testamentaria istitutiva d'erede, giudicata illecita per violazione del principio della libertà di autodeterminazione del donante, potesse convertirsi d'ufficio in un onere o in un legato a carico dell'erede).
Cass. civ. n. 16846/2007
In materia di successione testamentaria l'art. 671 cod. civ. prescrive l'obbligo per il legatario di adempiere al legato e ad ogni altro onere a lui imposto entro i limiti di valore della cosa legata; ne deriva che, qualora il "modus" a carico del legatario assorba per intero il valore del legato, ciò non comporta l'invalidità della disposizione, né da tale circostanza è lecito concludere che un simile onere costituisca l'unico e determinante motivo del legato stesso, ai fini di rendere applicabile la disciplina della nullità di cui all'art. 647, terzo comma, cod. civ.. (Rigetta, App. Venezia, 10 ottobre 2002).