Art. 663 – Codice civile – Legato imposto a un solo erede
Se l'obbligo di adempiere il legato è stato particolarmente imposto a uno degli eredi, questi solo è tenuto a soddisfarlo.
Se è stata legata una cosa propria di un coerede, i coeredi [662] sono tenuti a compensarlo del valore di essa con danaro o con beni ereditari, in proporzione della loro quota ereditaria, quando non consta una contraria volontà del testatore.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 26601/2024
Ai fini dell'esecuzione di pene concorrenti, vanno inserite nel cumulo, non solo tutte le pene che non risultino ancora espiate alla data di commissione dell'ultimo reato, ma anche quelle già espiate che comunque possano avere un riflesso sul criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. o sul cumulo materiale, anche in vista della maturazione dei requisiti temporali per l'ammissione ad eventuali benefici penitenziari. (Fattispecie relativa a richiesta del condannato di inserire nel cumulo la condanna relativa a reato commesso prima dell'inizio dell'esecuzione delle pene concorrenti ed espiata precedentemente alla commissione dell'ultimo dei reati del cumulo, motivata dal condannato con l'interesse a fruire di un periodo di liberazione anticipata speciale).
Cass. civ. n. 22611/2024
L'individuazione della più grave tra le pene concorrenti, ai fini dell'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., deve aver riguardo alla pena base comprensiva degli aumenti e delle diminuzioni per le circostanze, dovendosi, invece, scorporare la quota di pena riferibile ad eventuali reati-satellite, in ossequio ad esigenze di garanzia che, quando ciò sia utile al condannato, impongono di scindere il reato continuato nelle singole fattispecie che lo compongono.
Cass. civ. n. 47799/2023
In tema di esecuzione delle pene concorrenti, nel caso di reati commessi in tempi diversi con periodi di carcerazione già sofferti, devono essere ordinati cronologicamente i reati e i periodi ininterrotti di carcerazione e detratto ogni periodo dal cumulo (parziale) delle pene per i reati commessi in precedenza, applicando il criterio di cui all'art. 78 cod. pen. nel singolo cumulo parziale, sicché che non è consentita una cumulabilità globale che comporterebbe l'imputazione di periodi di carcerazione anteriori a pene inflitte per reati commessi successivamente, in violazione dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. (Conf.: n. 2020 del 1992,
Cass. civ. n. 33021/2023
Non rientrano nella cognizione del giudice dell'esecuzione, ma in quella del giudice civile, le questioni concernenti lo scioglimento del cumulo per l'accertamento dell'avvenuta espiazione della pena inflitta per reato che, ai sensi dell'art. 2, comma 58, legge 28 giugno 2012, n. 92, determina la revoca delle prestazioni previdenziali e assistenziali, non riguardando la relativa questione un aspetto del trattamento sanzionatorio del reato.
Cass. civ. n. 24710/2023
In tema di esecuzione di pene concorrenti, la sopravvenienza di più condanne impone al pubblico ministero di provvedere al cumulo determinando la pena complessiva, anche nel caso di concorso di pene detentive brevi, ciascuna delle quali, singolarmente considerata, abbia comportato o comporterebbe la sospensione dell'esecuzione in funzione della possibile applicazione delle misure alternative, con l'ulteriore conseguenza che, unificata la pena, ove questa risulti superiore ai limiti di legge cui è subordinata la concessione delle predette misure, la sospensione dell'esecuzione prevista dall'art. 656 cod. proc. pen. non può essere più disposta.
Cass. civ. n. 1776/2023
In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice dell'esecuzione, per verificare la sostituibilità della pena, deve far riferimento, in relazione al limite massimo di quattro anni, a quella complessivamente inflitta in sede di cognizione, e non a quella residua da espiare, dopo il passaggio in giudicato, a seguito delle eventuali operazioni di calcolo di cui agli artt. 657 e 663 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 18757/2022
In tema di esecuzione di pene concorrenti, nel caso in cui ricorrano plurimi periodi di liberazione anticipata relativi a condanne per reati commessi in tempi diversi - antecedenti o successivi alla detenzione o alla liberazione anticipata - deve procedersi alla formazione di cumuli parziali con computo separato, per ciascuno di essi, delle detrazioni che, a vario titolo, devono essere operate, tenendo conto, prima per i cumuli parziali e, poi, per quello totale, del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., che va applicato non in modo unitario e alla fine, ma alle pene inflitte per i reati commessi prima dell'inizio della detenzione.