Art. 663 – Codice civile – Legato imposto a un solo erede
Se l'obbligo di adempiere il legato è stato particolarmente imposto a uno degli eredi, questi solo è tenuto a soddisfarlo.
Se è stata legata una cosa propria di un coerede, i coeredi [662] sono tenuti a compensarlo del valore di essa con danaro o con beni ereditari, in proporzione della loro quota ereditaria, quando non consta una contraria volontà del testatore.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 14220/2014
L'appaltatore risponde dei difetti dell'opera quando accetti senza riserve i materiali fornitigli dal committente, anche nel caso in cui questi ultimi, sebbene né difettosi né inadatti, richiedano tuttavia, per la loro corretta utilizzazione, l'osservanza di una particolare procedura, il cui eventuale apprendimento è a carico dell'appaltatore ed è esigibile al pari del possesso delle ordinarie nozioni dell'arte.
Cass. civ. n. 12044/2010
In tema di appalto, se il difetto o l'inidoneità dei materiali forniti dal committente è tale da compromettere la regolare esecuzione dell'opera e viene scoperto quando questi non siano stati ancora del tutto impiegati, l'appaltatore, oltre a darne avviso al committente, ha l'obbligo di sospendere i lavori o, comunque, di non continuare ad utilizzare i materiali difettosi, essendo tenuto a proseguire comunque l'opera impiegando quei materiali soltanto se il committente non acconsenta a sostituirli ed insista per il loro impiego. .
Cass. civ. n. 470/2010
L'appaltatore risponde dei difetti dell'opera quando accetti senza riserve i materiali fornitigli dal committente, sebbene questi presentino vizi o difformità riconoscibili da un tecnico dell'arte o non siano adatti all'opera da eseguire ed i difetti denunziati dal committente derivino da quei vizi o da quella inidoneità.
Cass. civ. n. 7802/1995
In caso di trascrizione di una compravendita immobiliare presso una conservatoria incompetente, il conservatore ha il dovere di comunicare agli interessati, nel momento in cui egli ne ha consapevolezza, la erroneità della trascrizione, atteso che la trascrizione costituisce una forma di pubblicità costitutiva riservata allo Stato e che il conservatore, allorché rileva che la trascrizione è stata erroneamente eseguita presso il suo ufficio, anziché presso quello competente, constata che la trascrizione è inidonea ad assolvere la funzione cui essa è normativamente preordinata. (Nella specie, la trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari «Milano Due» era stata depennata con l'annotazione «competente Milano Uno», senza che gli interessati fossero avvisati della cancellazione, mentre una successiva iscrizione presso l'Ufficio competente, avvenuta a notevole distanza di tempo dalla prima, era stata ritenuta inopponibile al fallimento del venditore).
Cass. civ. n. 10580/1994
L'appaltatore risponde dei difetti dell'opera quando accetti senza riserve i materiali fornitigli dal committente, sebbene questi presentino vizi o difformità riconoscibili da un tecnico dell'arte o non siano adatti all'opera da eseguire ed i difetti denunziati dal committente derivino da quei vizi o da quella inidoneità.
Cass. civ. n. 1569/1987
La responsabilità dell'appaltatore per difformità e vizi dell'opera (art. 1667 c.c.) non può essere aprioristicamente esclusa solo perché la materia sia stata fornita dal committente, in quanto l'art. 1663 c.c. fa obbligo all'appaltatore, quale tecnico dell'arte, di dare pronto avviso al committente dei difetti della materia da costui fornita se essi si scoprono nel corso dell'opera e possono comprometterne l'esecuzione. Tanto meno detta responsabilità può essere esclusa allorquando sia stato l'appaltatore, anche indirettamente, a fornire la materia e il committente si sia limitato a scegliere, tra vari tipi di materiale, tutti rientranti nella previsione contrattuale, quello da impiegare nella costruzione dell'opera a lui destinata.
Cass. civ. n. 3638/1979
Il disposto dell'art. 1663 c.c., secondo cui l'appaltatore è tenuto a dare pronto avviso al committente dei difetti della materia da questi fornita, se si scoprono nel corso dell'opera e possono comprometterne la regolare esecuzione, si applica anche qualora l'appaltatore utilizzi le opere predisposte dal committente. Pertanto, l'appaltatore, che abbia accettato senza riserve le opere predette, risponde dei danni derivati da vizi o da inidoneità di tali opere, anche se non si sia reso conto dei vizi o dell'inidoneità delle opere, poiché, avendo un ampio margine di discrezionalità e di autonomia nel compimento della sua prestazione tecnica per conseguire il risultato, deve sopportare il rischio connaturale al rapporto obbligatorio instaurato, nel caso che l'attività produttiva non lo consegua.