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Art. 662 — Onere della prestazione del legato

Art. 662 — Onere della prestazione del legato

Il testatore può porre la prestazione del legato a carico degli eredi [ 663, 672 c.c. ] ovvero a carico di uno o più legatari [ 671 c.c. ]. Quando il testatore non ha disposto, alla prestazione sono tenuti gli eredi.

Su ciascuno dei diversi onerati il legato grava in proporzione della rispettiva quota ereditaria o del legato, se il testatore non ha diversamente disposto [ 752 c.c. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 1470/1972

La prestazione del legato non è subordinata all’esistenza di un attivo ereditario, infatti i limiti al soddisfacimento del legatario sono individuati esclusivamente nell’esistenza di una eredità accettata con il beneficio d’inventario e nella lesione della legittima

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