Art. 662 – Codice civile – Onere della prestazione del legato

Il testatore può porre la prestazione del legato a carico degli eredi [663, 672 c.c.] ovvero a carico di uno o più legatari [671 c.c.]. Quando il testatore non ha disposto, alla prestazione sono tenuti gli eredi.

Su ciascuno dei diversi onerati il legato grava in proporzione della rispettiva quota ereditaria o del legato, se il testatore non ha diversamente disposto [752 c.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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