Art. 715 – Codice civile – Casi d’impedimento alla divisione
Se tra i chiamati alla successione vi è un concepito [462 c.c.] la divisione non può aver luogo prima della nascita del medesimo. Parimenti la divisione non può aver luogo durante la pendenza di un giudizio sulla filiazione di colui che, in caso di esito favorevole del giudizio, sarebbe chiamato a succedere, né può aver luogo durante lo svolgimento della procedura amministrativa per l'ammissione del riconoscimento previsto dal quarto comma dell'art. 252 o per il riconoscimento dell'ente istituito erede.
L'autorità giudiziaria può tuttavia autorizzare la divisione, fissando le opportune cautele.
La disposizione del comma precedente si applica anche se tra i chiamati alla successione vi sono nascituri non concepiti [462 c. 3, 643 c.c.].
Se i nascituri non concepiti sono istituiti senza determinazione di quote, l'autorità giudiziaria può attribuire agli altri coeredi tutti i beni ereditari o parte di essi, secondo le circostanze, disponendo le opportune cautele nell'interesse dei nascituri [600, 643 c.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 17040/2012
L'art. 715 c.c., disciplinando il rapporto tra procedimento di divisione e giudizio sulla filiazione naturale di colui che, in caso di esito favorevole di quest'ultimo, sarebbe chiamato a succedere, non prevede un impedimento assoluto e inderogabile allo svolgimento del procedimento di divisione fino al definitivo accertamento giudiziale dell'estensione della cerchia dei coeredi, in quanto prefigura la possibilità che l'autorità giudiziaria autorizzi l'immediata divisione, fissando le opportune cautele (individuabili in semplici cauzioni o garanzie, o in prudenziali accantonamenti), laddove la sospensione del giudizio di divisione sia suscettibile di provocare ingiusto pregiudizio a coloro, la cui qualità di eredi è attualmente certa.
Cass. civ. n. 5250/2010
Le copie autentiche, estratte dal cancelliere, di scritture private (nella specie cambiali oggetto di sequestro penale) depositate presso gli uffici giudiziari, hanno la stessa efficacia delle scritture originali, essendo il cancelliere, a norma dell'ari. 2715 c.c., un pubblico depositario di tali titoli.
Cass. civ. n. 25305/2008
L'attestazione di conformità all'originale della copia di una scrittura privata può essere idonea ad escludere l'efficacia del disconoscimento della controparte solo se la predetta attestazione provenga da uno dei soggetti a ciò espressamente autorizzati dalla legge, fra i quali non rientra l'ufficio amministrativo del Comune.
Cass. civ. n. 4743/1978
Il principio di cui all'art. 2715 c.c., secondo cui le copie delle scritture private hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale, a condizione che siano spedite da un pubblico ufficiale e che l'originale sia depositato presso di lui, non esclude che la suddetta efficacia probatoria possa essere determinata in modo diverso — e specificamente prescindendo dal requisito del deposito — da leggi speciali. Ciò si verifica in materia di copie rilasciate dai notai, poiché l'art. 1 del R.D.L. n. 1666 del 1937 (convertito nella L. n. 2358 del 1937) concede al notaio la facoltà di rilasciare copie ed estratti di documenti a lui «esibiti», (salvo il potere dell'autorità presso cui se ne fa uso di chiedere l'esibizione degli originali) e non necessariamente depositati.
Cass. civ. n. 2684/1968
Col prescrivere (art. 715, ultimo comma, c.c.) che, nel caso in cui tra i chiamati all'eredità vi siano nascituri non concepiti, l'autorità giudiziaria può disporre l'attribuzione totale o parziale dei beni ereditari ai coeredi già esistenti, con la disposizione delle opportune cautele nell'interesse dei nascituri, il legislatore non ha voluto specificamente prescrivere il procedimento contenzioso o quello cosiddetto volontario, dovendosi seguire l'uno o l'altro a seconda che sussista o meno tra le parti un conflitto attuale. In base al principio consacrato nell'art. 747 c.p.c. per l'attribuzione dei beni in sede di volontaria giurisdizione sarà competente il pretore se si tratti di beni mobili e il tribunale se di immobili.