Art. 252 – Codice civile – Affidamento del figlio nato fuori del matrimonio e suo inserimento nella famiglia del genitore
Qualora il figlio [naturale] nato fuori dal matrimonio di uno dei coniugi sia riconosciuto durante il matrimonio il giudice [disp. att. 38], valutate le circostanze, decide in ordine all'affidamento del minore e adotta ogni altro provvedimento a tutela del suo interesse morale e materiale.
L'eventuale inserimento del figlio [naturale] nato fuori dal matrimonio nella famiglia legittima di uno dei genitori può essere autorizzato dal giudice [38] qualora ciò non sia contrario all'interesse del minore e sia accertato il consenso dell'altro coniuge e dei figli legittimi che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano conviventi [30 Cost.], nonché dell'altro genitore [naturale] che abbia effettuato il riconoscimento [317 bis]. In questo caso il giudice [38 att.] stabilisce le condizioni cui ciascun genitore deve attenersi.
Qualora il figlio [naturale] sia riconosciuto anteriormente al matrimonio, il suo inserimento nella famiglia [legittima] è subordinato al consenso dell'altro coniuge, a meno che il figlio fosse già convivente con il genitore all'atto del matrimonio o l'altro coniuge conoscesse l'esistenza del figlio [naturale].
È altresì richiesto il consenso dell'altro genitore [naturale] che abbia effettuato il riconoscimento [317 bis].
In caso di disaccordo tra i genitori, ovvero di mancato consenso degli altri figli conviventi, la decisione è rimessa al giudice tenendo conto dell'interesse dei minori. Prima dell'adozione del provvedimento, il giudice dispone l'ascolto dei figli minori che abbiano compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capaci di discernimento.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 14689/2025
In tema di obbligazioni, l'effetto estintivo derivante da compensazione volontaria non è rilevabile d'ufficio e, poiché attiene allo specifico contenuto dell'accordo inter partes, deve formare oggetto di eccezione in senso proprio, da sollevarsi a cura della parte interessata.
Cass. civ. n. 15102/2024
In tema di prescrizione breve, l'art. 1, comma 10, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), laddove prevede che le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva […] c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020, va interpretato nel senso che il termine biennale ridotto si applica alle fatture – relative al settore idrico - la cui scadenza di pagamento sia successiva al 1° gennaio 2020 ed il dies a quo per il computo della prescrizione decorre dalla data di scadenza di pagamento delle fatture, purché – quanto alle prestazioni anteriori avvenute fino al 1° gennaio 2020 - a norma della legge precedente, non si determini un termine di prescrizione complessivo più lungo di quello quinquennale, dovendo trovare applicazione in tale ipotesi la regola generale desumibile dall'art. 252 delle disposizioni di attuazione c.c.
Cass. civ. n. 6912/2024
In caso di modifica normativa del termine prescrizionale, in difetto di una specifica disposizione transitoria, è applicabile la disciplina prevista dall'art. 252 disp. att. c.c., con la conseguenza che ai rapporti pendenti, intendendosi per tali quelli per i quali non era ancora decorso il termine prescrizionale previsto dalla precedente normativa, si applica, con decorrenza dall'entrata in vigore della modifica, il minore tra il nuovo termine ed il residuo di quello che opera secondo la normativa previgente. (Nel caso di specie, la S.C. ha accolto il ricorso avverso la sentenza impugnata, che ha ritenuto applicabile alla richiesta di risarcimento dei danni per il furto di merce, oggetto di un contratto di trasporto, la prescrizione quinquennale, ancora in corso, in luogo di quella annuale, introdotta dal d.lgs. n. 286 del 2005, con decorrenza dal 28.2.2006).
Cass. civ. n. 35571/2023
In ossequio al disposto dell'art. 252 disp. att. c.c., il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione di una direttiva comunitaria, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 4, comma 43, della l. n. 183 del 2011, è soggetto alla prescrizione quinquennale qualora, alla data del 1° gennaio 2012, il termine decennale precedentemente vigente avesse una durata residua maggiore di cinque anni (a nulla rilevando che il fatto generatore del danno o il danno stesso si fosse verificato in epoca anteriore), applicandosi invece, in caso di durata inferiore, il termine decennale, fermo restando che, ove il corso della prescrizione sia stato validamente interrotto in epoca successiva alla suddetta data, a partire dall'atto interruttivo si applica il nuovo termine quinquennale.
Cass. civ. n. 10804/2020
In tema di società cooperative edilizie, il socio che sia stato escluso può fare valere i vizi della relativa delibera soltanto mediante l'opposizione ex art. 2527 c.c., da proporre entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione; ne consegue che, nel giudizio avente ad oggetto la domanda di rilascio dell'immobile della società, abusivamente occupato dal detto socio, il giudice non può sindacare la legittimità del menzionato provvedimento di esclusione.
Cass. civ. n. 23716/2013
Un credito contestato in un separato giudizio non è suscettibile di compensazione legale, attesa la sua illiquidità, né di compensazione giudiziale, poiché potrà essere liquidato soltanto in quel giudizio, richiedendosi, invece, per la compensazione volontaria, un patto con cui venga direttamente disposta la compensazione di crediti già esistenti oppure siano fissate le condizioni, derogatorie a quelle di legge (altrimenti si avrebbe compensazione legale o giudiziale), necessarie e sufficienti per il prodursi in futuro dell'effetto compensativo fra le parti.
Cass. civ. n. 14791/2007
Benché lo statuto delle società di capitali rechi le norme relative al funzionamento della società e formi parte integrante dell'atto costitutivo (art. 2518 c.c. nel testo anteriore alla riforma introdotta con il D.L.vo n. 6 del 2003), non per questo può ritenersi in contrasto con la disciplina statutaria qualunque disposizione organizzativa interna che la società si sia data; in particolare, tale contrasto non sussiste con riguardo all'attribuzione agli organi sociali di specifiche competenze non previste dallo statuto o dalla legge, ove non sia derogata la ripartizione delle attribuzioni dei vari organi ivi stabilita. (Nella fattispecie, relativa ad impugnazione di «regolamento» interno deliberato dall'assemblea di una cooperativa, la S.C. ha respinto il ricorso degli impugnanti sul rilievo che il giudice di merito aveva escluso, con statuizione in fatto censurata dai ricorrenti in termini del tutto generici, la sussistenza di una siffatta deroga).
Cass. civ. n. 6510/2004
Nell'ordinamento delle società cooperative attesa l'accentuata rilevanza dell'elemento personale che ad esse è propria e stante l'operatività della regola di buona fede nell'esecuzione di ogni rapporto contrattuale (ivi compresi quelli societari) è da ritenersi vigente (già prima dell'espressa previsione nel testo dell'art. 2516 c.c., novellato dal D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6) un generale principio di parità di trattamento dei soci da parte della società, il quale da intendersi in senso relativo, e cioè come parità di trattamento dei soci che si trovino, rispetto alla società, in eguale posizione attiene al modo in cui la società, e per essa i suoi amministratori e rappresentanti, è tenuta a comportarsi, definendo una regola di comportamento per gli organi sociali, la cui violazione, ove in fatto accertata, ben può esporre gli amministratori a responsabilità, ai sensi dell'art. 2395 c.c., applicabile alle cooperative in virtù dell'art. 2516 (ora art. 2519) c.c. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito, la quale, in sede di giudizio di rinvio, aveva affermato la responsabilità degli amministratori di una cooperativa edilizia, per il fatto che essi, a fronte della situazione debitoria di alcuni soci, non avevano attivato contro di essi alcuna iniziativa recuperatoria del credito sociale, ma avevano invece sopperito al fabbisogno finanziario dell'ente accendendo ipoteche su beni destinati ad altri soci, i quali avevano già assolto ogni obbligo di pagamento).
Cass. civ. n. 742/1999
In tema di società cooperative, la rivendicazione della qualità di socio non richiede altro che la allegazione della delibera di ammissione adottata, all'uopo, dagli amministratori della società, atto necessario e sufficiente a determinare, in via di accettazione della proposta dell'aspirante, la nascita del rapporto sociale, senza che l'insorgenza della qualità di socio possa, altresì, ritenersi condizionata all'annotazione della delibera de qua nel libro soci (art. 2525, comma secondo c.c.) da parte degli stessi amministratori.
Cass. civ. n. 4259/1997
La struttura e la base contrattuale delle società cooperative comportano, di regola, e salvo specifiche norme di eccezione, l'insussistenza in capo all'aspirante socio, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge o dall'atto costitutivo, di una posizione soggettiva tutelabile, sia nella forma del diritto soggettivo che dell'interesse legittimo, con conseguente non configurabilità del diritto al risarcimento per la mancata ammissione, e ciò anche quando sia garantito per legge al singolo il diritto di svolgere l'attività costituente lo scopo sociale della cooperativa (nella specie: libera raccolta dei tartufi in boschi e terreni incolti di proprietà altrui, in base alla legge 17 luglio 1970, n. 568, applicabile ratione temporis, poi abrogata dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752) salvo che lo statuto sociale attribuisca al richiedente, nel concorso di determinati requisiti un diritto all'iscrizione o ad una pronunzia espressa sulla domanda di ammissione, diritto non configurabile tuttavia per la sola previsione statutaria di un meccanismo di reclamo interno avverso la decisione di esclusione.
Cass. civ. n. 4600/1996
Il presidente di una società cooperativa ha la capacità di compiere attività negoziale per conto della società stessa (nella specie, trattavasi dell'accettazione della domanda di entrare a far parte della cooperativa), salvo che diversamente non risulti dallo statuto o dall'atto costitutivo, atteso che, sebbene l'art. 2525 c.c., in materia di cooperative s.r.l., disponga che l'ammissione di un nuovo socio è fatta con delibera degli amministratori su domanda dell'interessato, tuttavia in forza del precedente art. 2384 (in materia di società per azioni), al quale l'art. 2516 (sulle cooperative) rinvia, gli amministratori che hanno la rappresentanza della società tra i quali, in mancanza di diversa statuizione dell'atto costitutivo o dello statuto, deve ricomprendersi principalmente il presidente della cooperativa possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.
Cass. civ. n. 654/1994
La deliberazione con cui l'assemblea di una società cooperativa a responsabilità limitata anziché disporre un aumento di capitale in senso proprio, con conseguente sottoscrizione facoltativa dei soci, elevi la quota sociale imponendone in contrasto con il combinato disposto dagli artt. 2521 e 2532, secondo comma, c.c., a tenore del quale va esclusa la necessaria eguaglianza delle quote la sottoscrizione per la relativa entità, pena l'espulsione dei socio in caso di mancato adeguamento ad essa della partecipazione, deve ritenersi nulla, a norma dell'art. 2379 c.c. e non già annullabile integrando una deviazione dallo scopo essenziale del rapporto societario, in quanto la permanenza nella società non può essere condizionata ad ulteriori conferimenti, oltre quello originario, e il rapporto medesimo non può sciogliersi, limitatamente a un socio, se non per ragioni che, a parte la morte, siano riconducibili alla volontà (recesso) o alla responsabilità (esclusione) del soggetto.
Cass. civ. n. 7808/1990
L'atto costitutivo di una cooperativa, ancorché possa prevedere, ai sensi dell'art. 2518, n. 10, c.c., una forma di convocazione dell'assemblea che, per specifiche esigenze, deroghi alle disposizioni di legge in materia (dettate per le società per azioni ovvero stabilite da leggi speciali per particolari tipi di cooperative), tuttavia nella previsione della forma di convocazione prescelta deve soddisfare l'esigenza fondamentale ed imprescindibile di informazione dei soci, con la conseguenza che sono inefficaci quelle forme di convocazione che siano inidonee a garantire tale esigenza. (Nella specie, la C.S. ha confermato la decisione del merito che aveva dichiarato la nullità della deliberazione assembleare con riguardo ad ipotesi, per cui lo statuto stabiliva che l'avviso di convocazione dell'assemblea doveva essere «inviato» personalmente a ciascun socio con lettera raccomandata almeno quattro giorni prima di quello indicato per l'assemblea e l'avviso era pervenuto al socio il giorno successivo a quello della riunione).
Cass. civ. n. 548/1989
I provvedimenti del giudice minorile in tema di autorizzazione all'inserimento del figlio naturale nella famiglia legittima di uno dei genitori, secondo la previsione dell'art. 252 c.c., al pari di quelli contemplati dall'art. 317 bis c.c., con riguardo, in genere, all'esercizio della potestà da parte del genitore naturale, sono modificabili e revocabili, non hanno attitudine a incidere in via definitiva sulle posizioni soggettive degli interessati e, pertanto, non sono impugnabili con ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost.
Cass. civ. n. 4642/1976
Lo scioglimento di una società cooperativa per mancato deposito degli atti prescritti dalla legge per un biennio non si verifica se non con la pronuncia dell'autorità amministrativa prevista dall'art. 2544 c.c.
Cass. civ. n. 849/1969
La compensazione volontaria dà luogo ad una figura negoziale perfettamente autonoma e distinta rispetto alla transazione e, come tale, non soggetta all'onere della forma scritta prescritta ad probationem tantum dall'art. 1967 c.c.