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Art. 729 — Assegnazione o attribuzione delle porzioni

Art. 729 — Assegnazione o attribuzione delle porzioni

L’assegnazione delle porzioni eguali è fatta [ 730 c.c. ] mediante estrazione a sorte. Per le porzioni diseguali si procede mediante attribuzione . Tuttavia, rispetto a beni costituenti frazioni eguali di quote diseguali, si può procedere per estrazione a sorte.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 4426/2017

In tema di scioglimento della comunione ereditaria, il criterio dell’estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall’art. 729 c.c. a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale, e, pertanto, è derogabile in base a valutazioni discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del difetto di motivazione, non solo ove il giudice di merito abbia ritenuto di derogare al criterio suddetto, ma anche se abbia scelto di respingere la richiesta di deroga avanzata dalla parte.

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Cass. civ. n. 3461/2013

In tema di scioglimento della comunione ereditaria, il criterio dell’estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall’art. 729 c.c. a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale, essendo pertanto derogabile in base a valutazioni prettamente discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione è sindacabile in sede di legittimità esclusivamente sotto il profilo del difetto di motivazione. (Nel caso di specie, tali fattori soggettivi sono stati ravvisati nell’interesse di uno dei condividenti a vedersi attribuire il lotto, comprendente l’appartamento occupato da molti anni con la propria famiglia, del quale nessun altro dei condividenti aveva richiesto l’attribuzione).

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Cass. civ. n. 21319/2010

In tema di scioglimento della comunione relativa ad un immobile comodamente divisibile, il giudice di merito gode di un’ampia discrezionalità nell’esercizio del potere di attribuzione delle porzioni ai condividenti, salvo l’obbligo di darne conto in motivazione; nell’esercizio di tale potere discrezionale, egli può considerare anche gli interessi individuali delle parti aventi ad oggetto beni estranei alla comunione – confrontandoli con gli altri interessi rilevanti nella specie – allo scopo di compiere la scelta più appropriata. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito la quale, assegnando ad uno dei condividenti un lotto corrispondente al valore della quota, ai sensi dell’art. 727 c.c., aveva respinto la richiesta dello stesso di vedersi assegnata, invece, la porzione di terreno confinante con un altro immobile di sua proprietà esclusiva, sicché la sentenza aveva in tal modo determinato l’interclusione di quest’ultimo fabbricato).

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Cass. civ. n. 2394/2009

In materia di divisione ereditaria, non essendo applicabile l’art. 1115 c.c. – secondo il quale il partecipante che abbia adempiuto obbligazioni contratte in solido per la cosa comune ha diritto, in sede di divisione, ad un incremento della quota in misura corrispondente al rimborso dovutogli – se eredi legittimi sono soltanto i due figli del “de cuius”, ciascuno di essi ha diritto ad una metà del patrimonio relitto, senza che il coerede che abbia sostenuto oneri anche nell’interesse dell’altro possa vedersi riconoscere il diritto ad un corrispondente incremento della propria quota o anche soltanto alla scelta tra le quote uguali predisposte nel progetto di divisione, dovendosi ritenere che, a parità di quote, il metodo tendenziale di assegnazione, derogabili solo in presenza di situazioni di apprezzabile opportunità, sia quello del sorteggio previsto dall’art. 729 c.c.

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Cass. civ. n. 21085/2007

In tema di divisione di comunione ereditaria, con parità di quote, qualora alcuni dei condividenti vogliono mantenere la comunione con riferimento alla quota loro spettante, ottenendo l’assegnazione congiunta di una quota pari alla somma delle loro singole quote, deve ritenersi sussistere ai sensi dell’articolo 729 c.c. una ipotesi di porzioni diseguali con conseguente impossibilità di procedere alla assegnazione delle quote mediante sorteggio e la necessità, quindi, di disporre l’attribuzione delle quote stesse da parte del giudice; cioè in quanto l’alterazione della originaria uguaglianza delle quote ereditarie, dovuta alla richiesta di alcuni coeredi di attribuzione di una porzione corrispondente ad una quota pari alla somma delle singole quote loro spettanti, determina un inevitabile riflesso sulle modalità di attuazione della divisione e giustifica la mancata adozione del criterio di estrazione a sorte. (Nella specie è stata ritenuta legittima la scelta di procedere alla attribuzione delle porzioni del patrimonio del defunto genitore, invece che ricorrere alla estrazione a sorte, perchè alcuni dei figli avevano manifestato la volontà di ammassarsi al fine di consentire a quella di loro che era invalida civile di continuare a vivere nella casa paterna, oggetto di quota indivisa dell’eredità).

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Cass. civ. n. 15540/2000

L’uguaglianza delle quote, per procedere al sorteggio tra coeredi, ai sensi dell’art. 729 c.c., va riferita al momento della divisione e non a quello dell’aperta successione, sia perché la norma non qualifica le quote in questione come ereditarie, ed è pertanto da intendere come misura della partecipazione alla comunione, come risultante anche dagli atti dispositivi dei condividenti, sia perché il diritto di prelazione, di cui all’art. 732 c.c., volto a favorire fra l’altro la concentrazione delle quote nei condividenti, è previsto anche per facilitare tendenzialmente la formazione delle porzioni.

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Cass. civ. n. 14165/2000

L’art. 720 c.c. disciplina l’ipotesi in cui l’immobile oggetto di comunione non sia divisibile o comodamente divisibile a prescindere dal fatto che le quote dei condividenti siano o meno eguali, mentre l’art. 729 c.c. riguarda la divisione degli immobili divisibili con conseguente formazione di quote uguali o diseguali, procedendosi nel primo caso all’estrazione a sorte e nel secondo all’attribuzione. Ne consegue che nell’ipotesi dell’immobile indivisibile, deve escludersi nella divisione il criterio del sorteggio. Del pari resta estraneo alla disciplina dell’art. 720 c.c. l’eventualità di un frazionamento in natura del bene, mentre la vendita all’incanto è configurata come rimedio residuale cui ricorrere quando nessuno dei condividenti voglia giovarsi della facoltà di attribuzione dell’intero.

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Cass. civ. n. 3846/1995

In caso di domanda di divisione ordinaria proposta nei confronti dei coeredi di uno degli originari comunisti, qualora questi non facciano richiesta della loro quota indivisa, ma chiedano lo scioglimento anche di tale comunione, quali successori a titolo universale del de cuius, le porzioni da attribuire ai condividenti divengono diseguali, quand’anche la misura del diritto del loro dante causa fosse stata uguale a quella dell’altro comunista, talché trova applicazione l’art. 729 c.c. che, in caso di quote diseguali, ne prevede l’attribuzione in luogo dell’estrazione a sorte.

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Cass. civ. n. 8772/1994

Nella divisione tra coeredi aventi diritto a porzioni uguali, l’assegnazione di queste non può che avvenire mediante estrazione a sorte, a norma dell’art. 729, primo inciso, c.c., criterio che è inteso a garantire i singoli condividenti contro ogni possibile favoritismo. L’uguaglianza o meno delle quote va valutata con riferimento al momento dell’apertura della successione, mentre la circostanza che taluno dei coeredi si sia, per convenzione, reso cessionario della quota di altro coerede non può avere l’effetto di alterare il criterio direttivo per la determinazione e valutazione delle singole quote in confronto degli altri condividenti rimasti estranei alla convenzione.

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