Art. 729 – Codice civile – Assegnazione o attribuzione delle porzioni
L'assegnazione delle porzioni eguali è fatta [730 c.c.] mediante estrazione a sorte. Per le porzioni diseguali si procede mediante attribuzione. Tuttavia, rispetto a beni costituenti frazioni eguali di quote diseguali, si può procedere per estrazione a sorte.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 14273/2025
Nei procedimenti per insider trading secondario, il giudice deve valutare gli indizi in modo unitario, attraverso una fase analitica in cui si scartano gli elementi privi di rilevanza ed una fase sintetica in cui gli elementi significativi sono considerati nel loro insieme, a nulla rilevando la diacronicità o la sincronicità di tali elementi.
Cass. civ. n. 13324/2025
In tema di evasione dell'IVA a mezzo di frodi carosello, quando l'operazione soggettivamente inesistente è di tipo triangolare, poco complessa e caratterizzata dalla interposizione fittizia di un soggetto terzo tra il cedente ed il cessionario, l'onere probatorio a carico dell'Amministrazione finanziaria, sulla consapevolezza da parte del cessionario che il corrispettivo della cessione sia versato al soggetto terzo non legittimato alla rivalsa né assoggettato all'obbligo del pagamento dell'imposta, è soddisfatto dalla dimostrazione che l'interposto è privo di dotazione personale e strumentale adeguata alla prestazione fatturata, mentre spetta al contribuente-cessionario fornire la prova, contraria, della buona fede con cui ha svolto le trattative ed acquistato la merce, ritenendo incolpevolmente che essa fosse realmente fornita dalla persona interposta, alla luce delle regole di diligenza massima esigibili da un operatore accorto e dei criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto.
Cass. civ. n. 11296/2025
Il curatore fallimentare che intenda promuovere l'azione revocatoria ordinaria, per dimostrare la sussistenza dell'eventus damni ha l'onere di provare tre circostanze: la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito; la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole; il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto; solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre questi elementi dovesse emergere che per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori, potrà ritenersi dimostrata la sussistenza dell'eventus damni.
Cass. civ. n. 10693/2025
In tema di determinazione del reddito d'impresa, i costi relativi alle spese legali sono deducibili nell'esercizio di riferimento solo ove il contribuente dimostri l'ultimazione della prestazione del professionista, almeno fino a quel momento, essendo irrilevanti la ricezione ed il pagamento della fattura.
Cass. civ. n. 10336/2025
In tema di attività d'impresa, ai fini del disconoscimento della deducibilità dei costi risultanti da una fattura emessa per operazioni oggettivamente inesistenti, incombe sull'Amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare, attraverso prove dirette o indiziarie, la fittizietà dell'operazione, spettando viceversa al contribuente di fornire la rigorosa prova del contrario, la quale non può consistere nella mera esibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché facilmente falsificabili e normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia.
Cass. civ. n. 9584/2025
In tema di accertamento induttivo del reddito d'impresa, l'accertamento di un maggior reddito derivante dalla cessione di beni immobili può essere fondato anche soltanto sull'esistenza di uno scostamento tra il minor prezzo indicato nell'atto di compravendita e l'importo del mutuo erogato all'acquirente, ciò non comportando alcuna violazione delle norme in materia di onere della prova.
Cass. civ. n. 9095/2025
In tema di disciplina antielusiva ex art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, è irrilevante la distinzione tra interposizione fittizia e reale di persona, in quanto la norma imputa al contribuente i redditi formalmente intestati ad altro soggetto laddove, anche in base a presunzioni, vi sia prova che egli ne sia l'effettivo titolare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto direttamente ascrivibili al contribuente alcune attività ed investimenti all'estero, in ragione dell'accertata natura simulata del trust in cui erano confluite le partecipazioni delle società del gruppo di imprese a lui riconducibili).
Cass. civ. n. 8749/2025
In tema di rettifica dei redditi di impresa, se l'accertamento è condotto con metodo induttivo di cui all'art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 o all'art. 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, l'amministrazione finanziaria ha facoltà di prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili, se esistenti, fondando l'accertamento su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, essendo il contribuente tenuto a dimostrare - con inversione dell'onere della prova - che l'imponibile accertato non è stato conseguito o è stato conseguito in misura inferiore rispetto a quella indicata mediante l'atto impositivo.
Cass. civ. n. 1903/2025
In tema di risarcimento del danno da nascita indesiderata conseguente a responsabilità medica, poiché l'interruzione volontaria della gravidanza è legittima in evenienze che restano eccezionali, l'impossibilità della scelta della madre di determinarsi a quella, imputabile a negligente carenza informativa del medico curante, può essere fonte di responsabilità civile a condizione che: a) ricorrano i presupposti normativi di cui all'art. 6 della l. n. 194 del 1978; b) risulti la volontà della donna di non portare a termine la gravidanza. Il relativo onere della prova ricade sulla gestante, ma può essere assolto anche in via presuntiva, sempre che i presupposti della fattispecie facoltizzante siano stati tempestivamente allegati e siano rispettati i requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 2729 c.c..
Cass. civ. n. 1580/2025
In tema di contratti conclusi tra professionisti e consumatori, il provvedimento con cui l'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta l'assenza di chiarezza e di comprensibilità di alcune clausole contrattuali non determina nel giudizio civile, promosso ex art. 37-bis, comma 4, del d. lgs. n. 206 del 2005 (c.d. "Codice del consumo"), alcuna presunzione legale di vessatorietà, sia perché la predetta Autorità esprime nel relativo giudizio amministrativo solo una valutazione giuridica e non effettua alcun accertamento probatorio privilegiato, sia perché, diversamente da quanto accade nell'ipotesi di accertamento dell'abuso di posizione dominante, nella specie si fa questione di disposizioni contrattuali cui il consumatore ha accesso senza alcuna asimmetria informativa, siccome riferibili a un rapporto di cui lo stesso è parte.
Cass. civ. n. 23118/2024
In tema di accertamento per accise sugli oli minerali importati da altri Stati senza assolvimento dell'imposta, l'Amministrazione finanziaria, che contesta l'esistenza di una frode, è gravata dell'onere di provare, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, oltre all'elemento oggettivo anche quello soggettivo, per il quale l'acquirente era a conoscenza della frode o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza per la qualità professionale rivestita di operatore petrolifero, con la conseguenza che, assolto il predetto onere da parte della stessa Amministrazione, grava sull'acquirente la prova contraria di avere adoperato, al fine di non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'accisa, la diligenza qualificata esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, facilmente retrovertibili, né la mancanza di benefici dalla rivendita degli olii minerali, data l'entità del carico fiscale.
Cass. civ. n. 22804/2024
In tema di imposta di registro su cessioni immobiliari, l'avviso di liquidazione della maggiore imposta dovuta non è sufficientemente motivato se ha rettificato il valore dell'immobile facendo esclusivo riferimento alle quotazioni OMI, poiché queste, in difetto di ulteriori elementi, non indicano congruamente il valore venale in comune commercio del bene - che può variare in funzione di molteplici parametri, quali l'ubicazione, la superficie, la collocazione nello strumento urbanistico e lo stato delle opere di urbanizzazione - ed integrano un elemento privo dei requisiti di precisione e gravità.
Cass. civ. n. 21332/2024
In tema di preclusioni processuali, occorre distinguere tra fatti principali, posti a fondamento della domanda, e fatti secondari (dedotti per dimostrare i primi), l'allegazione dei quali non è soggetta alle preclusioni dettate per i fatti principali, ma trova il suo ultimo termine preclusivo in quello eventualmente concesso ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., anche se richiesto ai soli fini dell'indicazione dei mezzi di prova o delle produzioni documentali.
Cass. civ. n. 21158/2024
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la previsione di cui all'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, legittima la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili extra bilancio prodotti da società di capitali a ristretta base azionaria, con la conseguente inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale non può limitarsi a denunciare la propria estraneità alla gestione e conduzione societaria, ma deve dimostrare – eventualmente anche ricorrendo alla prova presuntiva – che i maggiori ricavi non sono stati effettivamente realizzati dalla società e che quest'ultima non li ha distribuiti, ma accantonati o reinvestiti, ovvero che degli stessi se ne è appropriato altro soggetto.
Cass. civ. n. 20269/2024
In tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio da sofferenza morale e reputazionale, derivante dall'attribuzione di condotte disonorevoli e indimostrate a componenti deceduti della famiglia "successiva" (coniuge e figli) e "originaria" (genitori e fratelli), non é in re ipsa, ma si presume iuris tantum, secondo una valutazione ordinaria, ovverosia in difetto di elementi opposti che, quali fatti modificativi o anche impeditivi della pretesa risarcitoria, ricadono nell'area di onere probatorio dell'autore dell'illecito. (Nella fattispecie in esame, nella quale l'attore aveva agito per il risarcimento dei danni conseguenti alla diffusione, nel corso di una trasmissione radiofonica, di notizie diffamatorie nei riguardi del fratello, deceduto sei anni prima, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello, che aveva rigettato la domanda, erroneamente ritenendo che non vi fosse prova del danno conseguenza, in termini di rapporto tra soggetto asseritamente diffamato e deducente, senza allegazione e dimostrazione, cioè, di circostanze atte a qualificare la detta relazione tra i congiunti, in modo da poter ipotizzare un effettivo pregiudizio, neppure dal punto di vista del danno morale da sofferenza, tenuto conto del fatto che i due fratelli avevano una differenza di età di quasi vent'anni ed erano vissuti in diverse realtà geografiche, tanto far presumere un'autonomia delle rispettive sfere di vita).
Cass. civ. n. 19849/2024
In tema di occupazione illegittima di un immobile, il danno subito dal proprietario, essendo collegato alla indisponibilità di un bene normalmente fruttifero, è oggetto di una presunzione relativa, che onera l'occupante della prova contraria dell'anomala infruttuosità dell'immobile, dovendo lo stesso, in caso di mancato superamento di tale presunzione, essere riconosciuto in favore del legittimo proprietario.
Cass. civ. n. 19206/2024
La rilevazione di differenze inventariali in sede di accertamento fiscale, registrate tra le quantità di merci giacenti in magazzino e quelle desumibili dalle scritture di carico e scarico, comporta l'applicazione della presunzione legale di cessioni e di acquisti in evasione di imposta, anche se gli eventuali errori di conteggio nella movimentazione delle merci hanno una percentuale di scostamento non significativa, tale da configurare un normale accadimento, che non esonerano il contribuente dalla prova contraria, con le modalità tassativamente indicate dagli artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 441 del 1997, della legittima fuoriuscita dei beni dal circuito aziendale (per la presunzione di cessione) ovvero del legittimo ingresso degli stessi (per la presunzione di acquisto), tale da rendere inoperante lo stesso regime presuntivo.
Cass. civ. n. 18764/2024
In tema di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di società a ristretta base partecipativa, le regole sul riparto dell'onere della prova non risultano mutate per effetto dell'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo introdotto dall'art. 6 della l. n. 130 del 2022, che non comporta alcuna inversione della normale ripartizione del suddetto onere, né preclude il ricorso alle presunzioni semplici, ex artt. 2727 e ss. c.c., trattandosi, comunque, di norma destinata a valere solo per i giudizi instaurati successivamente all'entrata in vigore (e, cioè al 16 settembre 2022), operando, in difetto di norme transitorie, la regola generale dell'art. 11 delle preleggi.
Cass. civ. n. 18347/2024
Ove l'azione di simulazione, proposta dal creditore di una delle parti di una compravendita immobiliare, si fondi su elementi presuntivi che, in ottemperanza all'art. 2697 c.c., indichino il carattere fittizio dell'alienazione, l'acquirente ha l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto; tale onere probatorio non può, tuttavia, ritenersi soddisfatto dalla dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile, in quanto il creditore che agisce in simulazione è terzo rispetto ai contraenti.
Cass. civ. n. 17758/2024
In caso di violazione di distanze legali, l'esistenza del danno può essere provata attraverso le presunzioni, tenendo conto di fattori, utili anche alla valutazione equitativa, e da cui si desuma una riduzione di fruibilità della proprietà, del suo valore e di altri elementi che vanno allegati e provati dall'attore.
Cass. civ. n. 17157/2024
Il contratto di licenza d'uso di una banca dati non è soggetto a rigore di forme e, pertanto, la prova della sua stipulazione può essere data anche mediante presunzioni vertenti sull'effettiva esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto medesimo.
Cass. civ. n. 16780/2024
Nel giudizio risarcitorio promosso per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue infetto, il provvedimento amministrativo di riconoscimento del diritto all'indennizzo ai sensi della l. n. 210 del 1992, pur non integrando una confessione stragiudiziale, costituisce un elemento grave e preciso, da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale, nei confronti non solo del Ministero della Salute, ma anche di altri soggetti eventualmente responsabili sul piano risarcitorio (nella specie la gestione liquidatoria di una soppressa USSL), in ragione della natura di presunzione semplice del mezzo di prova.
Cass. civ. n. 16528/2024
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il giudizio di complessiva o intrinseca inattendibilità delle scritture contabili, ancorché formalmente corrette, costituisce il presupposto per procedere con il metodo analitico-induttivo, che consente valutazioni sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, ma anche quello per procedere con l'accertamento induttivo "puro", fondato su presunzioni cd. "supersemplici", prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, in presenza di una delle tassative condizioni previste dallo stesso art. 39, comma 2, il quale, inoltre, costituendo una facoltà per l'Amministrazione, può prescindere anche solo in parte dalle scritture contabili e dal bilancio e non richiede alcuna specifica motivazione per l'utilizzazione di dati indicati in contabilità o in dichiarazione o comunque provenienti dallo stesso contribuente, anche a fronte di un giudizio di complessiva inattendibilità della contabilità, nel rispetto di una ricostruzione operata sempre secondo criteri di ragionevolezza e nel rispetto del parametro costituzionale della capacità contributiva.
Cass. civ. n. 16445/2024
Nel regime previgente all'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992, che ha imposto l'obbligo della forma scritta ai contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari, era consentita la conclusione per facta concludentia di un contratto di apertura di credito, con la conseguenza che la prova della concessione dell'affidamento, per questi contratti, può essere fornita con ogni mezzo, ivi compreso il ricorso alle presunzioni, atteso che il divieto sancito dall'art. 2725 c.c., a cui si riporta l'art. 2729, comma 2, c.c., è inapplicabile ai contratti di apertura di credito conclusi in un periodo in cui i medesimi non dovevano stipularsi per iscritto a pena di nullità.
Cass. civ. n. 14788/2024
Nel sistema processuale non esiste il divieto delle presunzioni di secondo grado, in quanto lo stesso non è riconducibile né agli artt. 2729 e 2697 c.c. né a qualsiasi altra norma, ben potendo il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di un'ulteriore presunzione idonea - in quanto a sua volta adeguata - a fondare l'accertamento del fatto ignoto; ne consegue che, qualora si giunga a stabilire, anche a mezzo di presunzioni semplici, che un fatto secondario è vero, ciò può costituire la premessa di un'ulteriore inferenza presuntiva, volta a confermare l'ipotesi che riguarda un fatto principale o la verità di un altro fatto secondario.
Cass. civ. n. 14485/2024
L'ipotesi della cd. esterovestizione ricorre quando una società, pur mantenendo nel territorio dello Stato la sede amministrativa, intesa quale luogo di concreto svolgimento dell'attività di direzione e gestione dell'impresa, localizza la propria residenza fiscale all'estero, al solo fine di fruire di una legislazione tributaria più vantaggiosa, e può essere dimostrata mediante presunzioni, purché gli indici della fittizia localizzazione, desumibili da tutti gli elementi indiziari acquisiti agli atti di causa, siano esaminati nel loro insieme, non atomisticamente, secondo i criteri della gravità, precisione e concordanza tali da trarre vigore l'uno dall'altro, completandosi a vicenda. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva desunto la fittizia localizzazione della residenza fiscale, valorizzando esclusivamente i documenti riguardanti il formale stabilimento della società all'estero, senza valutare le altre circostanze concrete, parimenti allegate).
Cass. civ. n. 14102/2024
Ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova della conoscenza o conoscibilità, secondo la massima diligenza esigibile da un accorto operatore professionale, dell'esistenza di una frode IVA consumata a monte della catena produttiva o distributiva, le cautele che si richiede che il cessionario sia tenuto ragionevolmente ad adottare, perché si escluda il suo coinvolgimento anche solo per colpevole ignoranza nella frode commessa a monte, non possono attingere a verifiche complesse e approfondite, analoghe a quelle che l'amministrazione finanziaria potrebbe, con i propri mezzi, svolgere. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che ha ritenuto sussistente la consapevolezza della frode IVA in capo al cessionario valorizzando elementi indiziari attinenti alla struttura organizzativa del cedente, non dotato di manodopera, e non anche a eventuali ricadute negoziali dell'assenza di organizzazione del fornitore, come livelli fuori mercato dei prezzi di cessione, patti di retrocessione della quota IVA versata ovvero anomale dinamiche di approvvigionamento, di stoccaggio della merce e di pagamento, elementi, questi ultimi, che il cessionario non poteva verificare non essendo dotato degli strumenti di indagine di cui dispone l'amministrazione finanziaria).
Cass. civ. n. 13247/2024
In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, la sproporzione fra la prestazione ed il prezzo, che esorbita la normalità di mercato tenuto conto anche della particolarità e della specialità della prestazione offerta, costituisce indice sintomatico di un'operazione parzialmente inesistente, sotto il profilo oggettivo, per la parte di prezzo eccessivo e non giustificato, presupponendo una attività realmente svolta e pagata al fine di simularne l'esistenza.
Cass. civ. n. 11690/2024
Nel processo tributario, sono utilizzabili le prove atipiche ed i dati acquisiti in forme diverse da quelle regolamentate, secondo i canoni della prova per presunzioni, spettando al giudice di merito la valutazione, ai sensi dell'art. 2729 c.c., in ordine alla ricorrenza dei requisiti della gravità, precisione e concordanza; ne consegue che è censurabile in sede di legittimità la decisione con la quale il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio, senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nel loro complesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in relazione ad accertamento di maggior reddito di capitale su somme detenute all'estero, aveva disconosciuto valenza probatoria ai dati tratti dai files rinvenuti nel computer sequestrato in sede penale a professionista specializzato in paradisi fiscali, negandone la natura di prove atipiche, omettendo di considerare, ai fini della prova presuntiva, una serie di elementi indiziari, quali il carattere di sistematicità dei dati reperibile nel computer, l'esistenza di dichiarazioni di soggetti terzi e di documentazione proveniente dallo stesso contribuente, la riconducibilità al medesimo della società cui erano intestati i conti esteri su cui erano confluite le somme sottratte a tassazione).
Cass. civ. n. 9723/2024
In tema di IVA, l'onere della prova relativa alla presenza di operazioni oggettivamente inesistenti è a carico dell'Amministrazione finanziaria e può essere assolto mediante presunzioni semplici, come l'assenza di una idonea struttura organizzativa (locali, mezzi, personale, utenze), mentre spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia.
Cass. civ. n. 9054/2022
In tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia - di regola - desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi. Ne consegue che la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma.
Cass. civ. n. 11857/2021
In tema di scioglimento della comunione ereditaria, il criterio dell'estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall'art. 729 c.c. a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale e, pertanto, è derogabile in base a valutazioni discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del difetto di motivazione. Ne consegue che, a fronte della richiesta della parte di attribuzione di una delle quote di identico valore, il giudice non è obbligato a darvi seguito, avendo solo l'onere di adeguatamente giustificare la scelta in favore della conferma ovvero della deroga al principio del sorteggio, con onere motivazionale più pregnante in tale ultima evenienza, attesa la necessità di porre un limite all'applicazione della volontà del legislatore. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 01/08/2018)
Cass. civ. n. 21403/2021
In tema di prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'"id quod plerumque accidit", sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza.
Cass. civ. n. 1163/2020
Nella prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'"id quod plerumque accidit", sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza. (Nella specie, la S.C. ha escluso che rispondesse ai requisiti di cui all'art. 2729 c.c. la decisione di merito secondo la quale, ai fini dell'accertamento del danno da perdita della capacità di produrre reddito, l'intenzione dell'attore di astenersi dalla ricerca di un'occupazione per il resto della propria vita potesse desumersi dal mancato inserimento, nella richiesta di iscrizione nelle liste di collocamento, della dichiarazione di disponibilità a svolgere attività lavorativa, circostanza verificatasi quando egli aveva appena ventitré anni). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 14/12/2016).
Cass. civ. n. 20342/2020
Una presunzione giuridicamente valida non può fondarsi su dati meramente ipotetici, ma, trattandosi di una deduzione logica, deve essere desunta da fatti certi sulla base di massime di esperienza o dell'"id quod plerumque accidit"; al contrario, la congettura è una mera supposizione che si ricava da fatti incerti in via di semplice ipotesi. (Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/03/2019).
Cass. civ. n. 22184/2020
In tema di accertamento dei redditi, costituisce presupposto per procedere col metodo analitico induttivo la complessiva inattendibilità della contabilità, da valutarsi sulla base di presunzioni ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600, del 1973, alla stregua di criteri di ragionevolezza, ancorché le scritture contabili siano formalmente corrette; dette presunzioni non devono essere necessariamente plurime, potendosi il convincimento del giudice fondare anche su un elemento unico, preciso e grave. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che non aveva valorizzato l'unica presunzione posta a fondamento dell'avviso di accertamento ex art 39 cit, costituita dal consumo di energia elettrica, presunzione dalla quale l'Ufficio era risalito alla quantificazione dei redditi di un'impresa di autolavaggio). (Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 12/07/2012).
Cass. civ. n. 23860/2020
Non è configurabile nel sistema processuale un divieto di presunzioni di secondo grado, non essendo lo stesso riconducibile agli artt. 2729 e 2697 c.c., né ad altre norme; pertanto, è ben possibile che il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituisca la premessa di un'ulteriore presunzione, ferma restando la necessità di valutare in concreto l'attendibilità del risultato, in termini di gravità, precisione e concordanza idonee a fondare l'accertamento del fatto ignoto. (Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 16/05/2012).
Cass. civ. n. 3513/2019
Nella prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'"id quod plerumque accidit", sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudice di merito, in applicazione di tali principi, avesse correttamente qualificato come donazioni simulate alcune vendite poste in essere dalla "de cuius" a favore di un figlio, deponendo in tal senso l'inverosimiglianza del prezzo indicato, notevolmente inferiore a quello di mercato, l'esistenza di un decadimento fisico della alienante al momento delle apparenti vendite, nonché la mancata prova dell'effettiva percezione del corrispettivo delle vendite, della provenienza della provvista relativa agli assegni consegnati in pagamento e della capacità reddituale degli acquirenti). (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 20/05/2013).
Cass. civ. n. 5484/2019
La prova per presunzione semplice, che può anche costituire l'unica fonte del convincimento del giudice, integra un apprezzamento di fatto che, se coerentemente motivato, non è censurabile in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da vizi logici la sentenza impugnata che, in causa per responsabilità sanitaria, aveva desunto dall'emorragia pre-ricovero di una gestante il derivato danno cerebrale del figlio, con ragionamento in sé coerente sotto il profilo logico-formale oltre che confortato delle risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio). (Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 25/06/2015).
Cass. civ. n. 6199/2019
I limiti legali alla prova di un contratto per cui sia richiesta la forma scritta, "ad substantiam" o "ad probationem", così come quelli di valore previsti dall'art. 2721 c.c. per la prova testimoniale, operano esclusivamente quando il contratto sia invocato in giudizio quale fonte di diritti ed obblighi tra le parti contraenti e non anche ove esso sia dedotto quale semplice fatto storico influente sulla decisione. (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 17/07/2017).
Cass. civ. n. 4426/2017
In tema di scioglimento della comunione ereditaria, il criterio dell'estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall'art. 729 c.c. a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale, e, pertanto, è derogabile in base a valutazioni discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del difetto di motivazione, non solo ove il giudice di merito abbia ritenuto di derogare al criterio suddetto, ma anche se abbia scelto di respingere la richiesta di deroga avanzata dalla parte.
Cass. civ. n. 5374/2017
In tema di prova per presunzioni, il giudice, dovendo esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi. Ne consegue che deve ritenersi censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento.
Cass. civ. n. 10973/2017
In materia di prova presuntiva, compete alla Corte di cassazione, nell’esercizio della funzione nomofilattica, il controllo che i principi contenuti nell’art. 2729 c.c. siano applicati alla fattispecie concreta al fine della ascrivibilità di questa a quella astratta. Se è vero che è devoluta al giudice di merito la valutazione della ricorrenza dei requisiti enucleabili dagli artt. 2727 e 2729 c.c. per valorizzare gli elementi di fatto quale fonte di presunzione, tuttavia, tale giudizio non può sottrarsi al controllo in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., se risulti che, violando i criteri giuridici in tema di formazione della prova critica, il giudice si sia limitato a negare valore indiziario a singoli elementi acquisiti in giudizio, senza accertarne l’effettiva rilevanza in una valutazione di sintesi.
Cass. civ. n. 4241/2016
La presunzione semplice e la presunzione legale "iuris tantum" si distinguono unicamente in ordine al modo di insorgenza, perché mentre il fatto sul quale si fonda la prima dev'essere provato in giudizio ed il relativo onere grava su colui che intende trarne vantaggio, la seconda è stabilita dalla legge e, quindi, non abbisogna della prova di un fatto sul quale possa fondarsi e giustificarsi. Una volta, tuttavia, che la presunzione semplice si sia formata e sia stata rilevata, essa ha la medesima efficacia che deve riconoscersi alla presunzione legale "iuris tantum", quando viene rilevata, in quanto l'una e l'altra trasferiscono a colui, contro il quale esse depongono, l'onere della prova contraria, la cui omissione impone al giudice di ritenere provato il fatto previsto, senza consentirgli la valutazione ai sensi dell'art. 116 c.p.c.. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha riscontrato la violazione del regime della prova presuntiva in relazione alla circostanza dell'avvenuto pagamento del canone di locazione, pur avendo l'Amministrazione finanziaria fornito la prova di ogni rilevante fatto storico, che potesse avere valore di premessa del ragionamento inferenziale).
Cass. civ. n. 23201/2015
In tema di prova per presunzioni, il giudice, chiamato a esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti, deve esplicitare il criterio logico posto a base della selezione degli indizi e le ragioni del suo convincimento, tenendo conto che il relativo procedimento è necessariamente articolato in due momenti valutativi: il primo, di tipo analitico, volto a selezionare gli elementi che presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria, il secondo, di tipo sintetico, tendente ad una valutazione complessiva di tutte le emergenze precedentemente isolate, per accertare se esse siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva; è, pertanto, sindacabile in sede di legittimità la motivazione di tale percorso logico-giuridico quando siano stati pretermessi, senza darne ragione, uno o più fattori aventi, per condivisibili massime di esperienza, un'oggettiva portata indiziante. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione di merito che, in relazione a danni da incendio di un immobile, aveva escluso che la causa dello stesso potesse essere individuata in un fenomeno di autocombustione del fieno ammassato dai convenuti in altro locale del medesimo edificio andato a fuoco, senza esplicitare le ragioni della pretermissione delle risultanze emergenti dagli accertamenti condotti, nell'immediatezza del fatto, sia dei carabinieri che dal comandante dei locali vigili del fuoco, relativi alla presenza, subito dopo lo spegnimento delle fiamme, di fenomeni fermentativi ancora in atto).
Cass. civ. n. 8837/2014
In tema di riesame, non costituisce violazione dell'art. 309 comma quinto c.p.p. La circostanza che il PM, selezionando gli atti da produrre a sostegno della richiesta di applicazione della misura cautelare, abbia trasmesso, in luogo della videoregistrazione del fatto oggetto di indagine, annotazioni di servizio in cui erano riportati i dati relativi a quanto videoregistrato, posto che all'accusa compete la direzione dell'inchiesta e la scelta degli atti su cui basare la richiesta della misura. (Nella fattispecie la Corte ha rilevato che il GIP non aveva comunque mai preso visione della videoregistrazione ed aveva considerato per l'emissione della misura le annotazioni di servizio della P.G., regolarmente trasmesse al Tribunale del riesame).
Cass. civ. n. 5787/2014
La valutazione della prova presuntiva esige che il giudice di merito esamini tutti gli indizi di cui disponga non già considerandoli isolatamente, ma valutandoli complessivamente ed alla luce l'uno dell'altro, senza negare valore ad uno o più di essi sol perché equivoci, così da stabilire se sia comunque possibile ritenere accettabilmente probabile l'esistenza del fatto da provare.
Cass. civ. n. 12248/2013
Il ricorso alla presunzione deve ritenersi consentito al giudice alla sola condizione che i fatti su cui essa si fonda siano stati allegati e possano ritenersi provati, potendo il giudice avvalersene, in presenza di tale evenienza, senza apposita sollecitazione delle parti e in difetto di contraddittorio tra le stesse.
Cass. civ. n. 3461/2013
In tema di scioglimento della comunione ereditaria, il criterio dell'estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall'art. 729 c.c. a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale, essendo pertanto derogabile in base a valutazioni prettamente discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione è sindacabile in sede di legittimità esclusivamente sotto il profilo del difetto di motivazione. (Nel caso di specie, tali fattori soggettivi sono stati ravvisati nell'interesse di uno dei condividenti a vedersi attribuire il lotto, comprendente l'appartamento occupato da molti anni con la propria famiglia, del quale nessun altro dei condividenti aveva richiesto l'attribuzione).
Cass. civ. n. 23096/2012
I requisiti di gravità, precisione e concordanza, richiesti dall'art. 2729 c.c. perché gli indizi possano assurgere al rango di prova presuntiva debbono valutarsi con riferimento ai fatti noti, dai quali risalire con deduzioni logiche ai fatti ignorati; quei requisiti, invece, sono inconcepibili rispetto alle regole statistiche o matematiche attraverso le quali si sviluppa il ragionamento logico deduttivo, le quali devono essere corrette e coerenti, ma non "gravi, precise e concordanti". (Nella specie, l'amministrazione finanziaria aveva ritenuto esistenti redditi non dichiarati, desumendoli dalla sproporzione tra i costi ed i ricavi dell'impresa contribuente, ed aveva quindi determinato il "quantum" del reddito non dichiarato, in assenza di scritture contabili, attraverso un calcolo aritmetico di media tra costi e prodotti venduti; il giudice di merito aveva tuttavia annullato il relativo avviso di accertamento, ritenendo che i calcoli compiuti dell'erario costituissero una "presunzione priva di gravità e precisione"; la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha cassato tale decisione).
Cass. civ. n. 9108/2012
In tema di prova per presunzioni, il giudice, posto che deve esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi. Ne consegue che deve ritenersi censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento.
Cass. civ. n. 22656/2011
Nella prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità; occorre, al riguardo, che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretto il riconoscimento, operato dal giudice di merito, dell'usucapione su un locale adibito a servizio igienico, prendendo atto che fosse incontestata la circostanza che l'uso ventennale in capo ad uno dei litiganti si desumesse dalla facile accessibilità al locale anche da parte di persona diversa dall'originario proprietario e dal fatto che la medesima, oltre a non avere altro servizio igienico presso il proprio immobile, aveva effettuato a sue spese anche dei lavori di ristrutturazione mai modificati dal proprietario stesso).
Cass. civ. n. 21319/2010
In tema di scioglimento della comunione relativa ad un immobile comodamente divisibile, il giudice di merito gode di un'ampia discrezionalità nell'esercizio del potere di attribuzione delle porzioni ai condividenti, salvo l'obbligo di darne conto in motivazione; nell'esercizio di tale potere discrezionale, egli può considerare anche gli interessi individuali delle parti aventi ad oggetto beni estranei alla comunione - confrontandoli con gli altri interessi rilevanti nella specie - allo scopo di compiere la scelta più appropriata. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito la quale, assegnando ad uno dei condividenti un lotto corrispondente al valore della quota, ai sensi dell'art. 727 c.c., aveva respinto la richiesta dello stesso di vedersi assegnata, invece, la porzione di terreno confinante con un altro immobile di sua proprietà esclusiva, sicché la sentenza aveva in tal modo determinato l'interclusione di quest'ultimo fabbricato).
Cass. civ. n. 6181/2009
Ai fini del raggiungimento della prova per presunzioni, le soglie minime di gravità, precisione e concordanza richieste dall'art. 2729 cod. civ. e la possibilità di ritenere come ammessi, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., i fatti dedotti nell'interrogatorio formale, cui il convenuto non abbia ingiustificatamente risposto, sono valutate dal giudice di merito alla luce del complessivo contesto, sostanziale e processuale, con la conseguenza che i fatti possono ritenersi di volta in volta provati o non provati all'esito di una valutazione caso per caso e che quest'ultima non è sindacabile in sede di legittimità purché adeguatamente e congruamente motivata. (Nella specie, proposta azione risarcitoria da parte di persona che, nel badare alla manutenzione dell'appartamento di un parente assente, era inciampata in un tappeto lasciato arrotolato sul pavimento, il giudice di merito, con valutazione considerata corretta dalla S.C., aveva ritenuto non raggiunta la prova sia del nesso di causalità tra la caduta della persona e la posizione dell'oggetto sia della colpa del proprietario dell'immobile).
Cass. civ. n. 2394/2009
In materia di divisione ereditaria, non essendo applicabile l'art. 1115 c.c. - secondo il quale il partecipante che abbia adempiuto obbligazioni contratte in solido per la cosa comune ha diritto, in sede di divisione, ad un incremento della quota in misura corrispondente al rimborso dovutogli - se eredi legittimi sono soltanto i due figli del "de cuius", ciascuno di essi ha diritto ad una metà del patrimonio relitto, senza che il coerede che abbia sostenuto oneri anche nell'interesse dell'altro possa vedersi riconoscere il diritto ad un corrispondente incremento della propria quota o anche soltanto alla scelta tra le quote uguali predisposte nel progetto di divisione, dovendosi ritenere che, a parità di quote, il metodo tendenziale di assegnazione, derogabili solo in presenza di situazioni di apprezzabile opportunità, sia quello del sorteggio previsto dall'art. 729 c.c.
Cass. civ. n. 17535/2008
In tema di presunzioni, qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione e concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all'art. 360, n. 3, c.p.c. (e non già alla stregua del n. 5 dello stesso art. 360), competendo alla Corte di cassazione, nell'esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la norma dell'art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell'applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta.
Cass. civ. n. 19088/2007
In tema di presunzioni semplici, gli elementi assunti a fonte di prova non debbono essere necessariamente più d'uno, potendo il convincimento del giudice fondarsi anche su di un solo elemento purché grave e preciso, dovendosi il requisito della «concordanza» ritenersi menzionato dalla legge solo in previsione di un eventuale ma non necessario concorso di più elementi presuntivi. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che ha desunto la conoscenza dello stato d'insolvenza di un imprenditore, successivamente dichiarato fallito, in capo alla banca, da un unico fatto costituito dall'improvvisa revoca di tutte le linee di credito e richiesta d'immediato soddisfacimento di tutti i suoi crediti).
Cass. civ. n. 21085/2007
In tema di divisione di comunione ereditaria, con parità di quote, qualora alcuni dei condividenti vogliono mantenere la comunione con riferimento alla quota loro spettante, ottenendo l'assegnazione congiunta di una quota pari alla somma delle loro singole quote, deve ritenersi sussistere ai sensi dell'articolo 729 c.c. una ipotesi di porzioni diseguali con conseguente impossibilità di procedere alla assegnazione delle quote mediante sorteggio e la necessità, quindi, di disporre l'attribuzione delle quote stesse da parte del giudice; cioè in quanto l'alterazione della originaria uguaglianza delle quote ereditarie, dovuta alla richiesta di alcuni coeredi di attribuzione di una porzione corrispondente ad una quota pari alla somma delle singole quote loro spettanti, determina un inevitabile riflesso sulle modalità di attuazione della divisione e giustifica la mancata adozione del criterio di estrazione a sorte. (Nella specie è stata ritenuta legittima la scelta di procedere alla attribuzione delle porzioni del patrimonio del defunto genitore, invece che ricorrere alla estrazione a sorte, perchè alcuni dei figli avevano manifestato la volontà di ammassarsi al fine di consentire a quella di loro che era invalida civile di continuare a vivere nella casa paterna, oggetto di quota indivisa dell'eredità).
Cass. civ. n. 15079/2005
In tema di divisione ereditaria, il criterio dell'estrazione a sorte previsto dall'art. 729 c.c. nel caso di uguaglianza di quote a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo,può essere derogato soltanto in presenza di ragioni oggettive legate alla condizione dei beni quale risulterebbe dall'applicazione della regola del sorteggio, essendo irrilevante al riguardo la volontà presunta delle parti legata a fattori soggettivi. (Nella specie, è stata cassata la decisione impugnata che, nel derogare al criterio dell'estrazione a sorte, aveva attribuito l'immobile al condividente che già vi risiedeva sul rilievo che altrimenti il medesimo avrebbe potuto essere costretto a lasciare l'abitazione ).
Cass. civ. n. 8833/2005
In tema di divisione ereditaria, il principio posto dall'art. 729 c.c. secondo il quale, nell'ipotesi di uguaglianza di quote, l'assegnazione delle porzioni uguali è fatta mediante estrazione a sorte non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale, ed è, pertanto, derogabile, in presenza di valide ragioni, in base a valutazioni prettamente discrezionali, insindacabili in sede di legittimità salvo che sotto il profilo dell'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione. In particolare, non costituisce una valida ragione la richiesta di alcuni dei condividenti di assegnazione delle quote relativa ad un bene immobile adibito ad attività commerciale, in quanto, in tal caso, aderendo a tale richiesta, da un lato non si raggiungerebbe l'obiettivo dello scioglimento della comunione (dandosi invece luogo ad una nuova, seppur minore comunione ), e dall'altro si violerebbe il principio della par condicio dei condividenti, che è alla base del criterio del sorteggio.