Art. 728 – Codice civile – Conguagli in danaro

L'ineguaglianza in natura nelle quote ereditarie si compensa con un equivalente in danaro [723, 2817 n. 2, 2834 c.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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