Art. 753 – Codice civile – Immobili gravati da rendita redimibile
Ogni coerede, quando i beni immobili dell'eredità sono gravati con ipoteca da una prestazione di rendita redimibile [1865 ss., 1869 c.c.], può chiedere che gli immobili ne siano affrancati e resi liberi prima che si proceda alla formazione delle quote ereditarie [726 c.c.]. Se uno dei coeredi si oppone, decide l'autorità giudiziaria. Se i coeredi dividono l'eredità nello stato in cui si trova, l'immobile gravato deve stimarsi con gli stessi criteri con cui si stimano gli altri beni immobili [726, 747 c.c.], detratto dal valore di esso il capitale corrispondente alla prestazione, secondo le norme relative al riscatto della rendita [1865 ss. c.c.], salvo che esista un patto speciale intorno al capitale da corrispondersi per l'affrancazione.
Alla prestazione della rendita è tenuto solo l'erede, nella cui quota cade detto immobile, con l'obbligo di garantire i coeredi.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Può riguarda anche te
- Se più persone ereditano insieme, nessuno è davvero libero: nasce una comunione ereditaria che limita l'uso dei beni fino alla divisione.
- La divisione può avvenire in via amichevole o giudiziale. La prima è più rapida ed economica; la seconda può richiedere anni e comportare costi rilevanti.
- Gli immobili indivisibili rappresentano uno dei principali problemi: in mancanza di accordo, possono essere venduti e il ricavato distribuito tra gli eredi.
- I debiti ereditari si ripartiscono tra i coeredi, ma i creditori possono agire nei confronti di ciascuno per l'intero, con successivo diritto di regresso.