Art. 753 – Codice civile – Immobili gravati da rendita redimibile
Ogni coerede, quando i beni immobili dell'eredità sono gravati con ipoteca da una prestazione di rendita redimibile [1865 ss., 1869 c.c.], può chiedere che gli immobili ne siano affrancati e resi liberi prima che si proceda alla formazione delle quote ereditarie [726 c.c.]. Se uno dei coeredi si oppone, decide l'autorità giudiziaria. Se i coeredi dividono l'eredità nello stato in cui si trova, l'immobile gravato deve stimarsi con gli stessi criteri con cui si stimano gli altri beni immobili [726, 747 c.c.], detratto dal valore di esso il capitale corrispondente alla prestazione, secondo le norme relative al riscatto della rendita [1865 ss. c.c.], salvo che esista un patto speciale intorno al capitale da corrispondersi per l'affrancazione.
Alla prestazione della rendita è tenuto solo l'erede, nella cui quota cade detto immobile, con l'obbligo di garantire i coeredi.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 33787/2022
In tema di accertamento del passivo, il credito sorto in virtù del mancato versamento dei contributi integrativi vantato dalla Cassa di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti (INARCASSA) è assistito da privilegio ex artt. 2753 e 2754 c.c., operando il predetto ente quale prestatore di una forma di previdenza sociale obbligatoria in favore dei propri iscritti.
Cass. civ. n. 12033/2020
In tema di contributi a favore degli enti previdenziali privatizzati, cui va attribuita la natura di prestazioni patrimoniali obbligatorie, opera la riserva di legge di cui all'art. 23 Cost., sicché, in assenza di una disposizione legislativa che lo preveda, va escluso che i sub-agenti assicurativi siano soggetti all'obbligo di iscrizione all'ENASARCO; né tale obbligo può conseguire ad una equiparazione ai sub-agenti di commercio, da cui si distinguono per il settore produttivo di appartenenza che li rende, piuttosto, assimilabili agli agenti assicurativi, la cui disciplina, ai sensi dell'art. 1753 c.c., è contenuta negli usi e negli accordi collettivi di settore e, solo in mancanza, nelle norme del codice civile in materia di agenti di commercio.
Cass. civ. n. 3878/2019
La causa del credito, in considerazione della quale la legge accorda il privilegio generale sui mobili del datore di lavoro per i contributi di previdenza sociale di cui agli artt. 2753 e 2754 c.c., va individuata nell'interesse pubblico al reperimento ed alla conservazione delle relative fonti di finanziamento. Detto fine non può dirsi tutelato dagli enti privati che, pur portatori di interessi collettivi, gestiscono forme integrative di previdenza ed assistenza, sicché i contributi non versati all'Ente nazionale di previdenza e di Assistenza Farmacisti, da parte di un iscritto dichiarato fallito, hanno rango chirografario e non sono assistiti dal predetto privilegio, in quanto non sono dovuti "ex lege", trovando, piuttosto, fonte nella contrattazione collettiva.
Cass. civ. n. 25173/2015
La causa del credito in considerazione della quale la legge accorda il privilegio generale sui mobili del datore di lavoro per i contributi di previdenza sociale di cui agli artt. 2753 e 2754 c.c. va individuata nell'interesse pubblico al reperimento ed alla conservazione delle fonti di finanziamento della previdenza sociale, fine non tutelato, invece, dagli enti privati, pur portatori di interessi collettivi, che gestiscono forme integrative di previdenza ed assistenza, sicché i contributi non versati dal datore di lavoro, poi fallito, alla Cassa Edile non sono assistiti dal predetto privilegio in quanto dovuti non "ex lege" ma in forza della contrattazione collettiva.
Cass. civ. n. 19586/2010
Il patto di non concorrenza stipulato tra agenti di assicurazione è valido solo nell'ambito della medesima zona e clientela, mentre deve ritenersi nullo per le parti eccedenti, con esclusione di ogni derogabilità da parte degli usi e dalla contrattazione collettiva attesa la natura indisponibile alle parti della previsione di cui all'art. 1751 bis, primo comma, c.c..
Cass. civ. n. 15190/2004
Il contratto di agenzia assicurativa va tenuto distinto da quello di subagenzia - che postula la conclusione dei contratti di assicurazione soltanto per conto dell'agente, e non anche dell'impresa assicuratrice - in quanto le due fattispecie negoziali, pur avendo contenuto sostanzialmente identico, si differenziano nettamente con riguardo alla persona del preponente, che, nel contratto di agenzia, è l'impresa, mentre in quello di subagenzia è l'agente. La subagenzia costituisce, quindi, una particolare fattispecie di contratto derivato (o subcontratto), unilateralmente e funzionalmente collegato al contratto principale di agenzia, che ne costituisce il necessario presupposto - sì che al primo si applica la disciplina del contratto principale, ex artt. 1742-1753 c.c., nei limiti consentiti (o imposti) dal collegamento funzionale -, con esclusione, peraltro, dell'applicabilità delle norme relative all'esercizio del potere rappresentativo con efficacia nei confronti dell'impresa assicuratrice (artt. 1745 e 1903 c.c.), a meno che quest'ultima non attribuisca tale poteri direttamente al subagente. A tanto consegue che le somme riscosse dal subagente non entrano direttamente nel patrimonio dell'impresa assicuratrice, ma in quello dell'agente-subpreponente, salvo il sorgere, in capo a quest'ultimo, di un contestuale obbligo di ritrasferimento delle somme ricevute dal subagente (ragguagliate ai premi riscossi, detratta la provvigione) all'impresa assicuratrice.
Cass. civ. n. 9386/2001
In base a quanto dispone l'art. 1753 c.c., la disciplina degli agenti di assicurazione è contenuta negli usi e negli accordi collettivi del settore e solo in mancanza di questi è consentito applicare in via analogica le norme del codice civile in materia di agenti di commercio; pertanto, ove il rapporto dell'agente di assicurazione sia disciplinato da apposito accordo collettivo, è quest'ultimo ad essere applicabile in via esclusiva, prevalendo, in caso di contrasto, sulle correlative disposizioni codicistiche previste per l'agente di commercio. (Nella specie, la Suprema Corte ha cassato sul punto la sentenza di merito che aveva dichiarato la nullità dell'art. 13, terzo comma, dell'accordo economico nazionale 28 luglio 1994, che, in materia di determinazione dell'indennità sostitutiva del preavviso, prevedeva criteri di calcolo contrastanti con l'art. 1750 c.c.).
Cass. civ. n. 7033/1999
In tema di rappresentanza processuale dell'agente di assicurazioni deve distinguersi il caso in cui non vi è conferimento di potere rappresentativo da parte della società da quello opposto. Nel primo la rappresentanza è fondata sull'art. 1903 c.c. ed è limitata alle obbligazioni dipendenti dal contratto di assicurazione stipulato dall'agente; nel secondo deriva dall'atto di conferimento, ai sensi degli artt. 1744, 1752 e 1753 c.c. che non è necessario menzionare espressamente, essendo sufficiente che l'agente indichi la propria qualità — e può estendersi alla riscossione dei premi anche di contratti stipulati da un altro agente, ma appartenenti allo stesso portafoglio, indipendentemente dalla circostanza che l'agente sia a gestione libera o legato all'impresa da un rapporto di subordinazione.
Cass. civ. n. 12821/1998
La causa del credito in considerazione della quale la legge accorda il privilegio generale sui mobili del datore di lavoro per i contributi di previdenza sociale di cui agli artt. 2753 e 2754 c.c. va individuata nell'interesse pubblico al reperimento ed alla conservazione delle fonti di finanziamento della previdenza sociale, fine che, invece, non sono diretti a tutelare i rapporti di assicurazione privata (qualificazione che ricomprende anche quelli attinenti alle prestazioni integrative previdenziali ed assistenziali). Restano, pertanto, al di fuori del predetto privilegio i contributi non versati dal datore di lavoro, poi fallito. al Fipdai (fondo integrativo di previdenza per i dirigenti di aziende industriali), cui erano dovuti non ex lege a condizioni prefissate (come nel caso del rapporto giuridico di assicurazione sociale), ma in forza della contrattazione collettiva relativa al personale dirigenziale.
Cass. civ. n. 10510/1998
In caso di risoluzione del rapporto di agenzia ad iniziativa della Compagnia di assicurazioni preponente, il diritto di rivalsa alla stessa riconosciuto dall'Accordo nazionale 16 settembre 1981 nei confronti dell'agente subentrante quanto alla componente dell'indennità di fine rapporto, corrisposta all'agente uscente, di cui all'art. 24 e seguenti (calcolata in proporzione alla media annua delle provvigioni liquidate negli ultimi tre esercizi), trova giustificazione nella circostanza che tale parte del trattamento di fine rapporto vale a compensare il vecchio agente della perdita di clientela di cui si avvantaggia quello subentrante. Ne consegue che corrisponde a razionalità la esercitabilità di detta rivalsa, per la quota di ragione, in caso di affiancamento di un coagente all'agente in carica, disposto dalla Compagnia a norma dell'art. 36, e di opzione del vecchio agente per l'immediata corresponsione delle indennità, così come precisato da nota a verbale all'articolo citato, sulla base di un configurato nuovo inizio del rapporto a tutti gli effetti anche nei confronti del vecchio agente. Né può ritenersi là sussistenza di un illegittimo frazionamento dell'originario rapporto e di un danno per l'agente, poiché l'affiancamento del coagente non costituisce un fittizio frazionamento del rapporto, ma determina, quanto meno agli effetti dell'indennità di risoluzione, un nuovo rapporto e la minore somma che l'agente finisce per ricevere al termine dei due rapporti è giustificata dalla corresponsione di tutte le indennità alla fine del primo rapporto, peraltro con l'applicazione di un piano di ammortamento molto favorevole per la quota soggetta a rivalsa.
Cass. civ. n. 9662/1998
Non costituisce un'impresa autonoma un'agenzia dell'Ina (Istituto Nazionale delle Assicurazioni) che non sia stata concessa a imprenditori autonomi ex art. 12 R.D. 20 maggio 1926 n. 933, ma venga gestita in economia come agenzia diretta per delibera del Consiglio di Amministrazione dell'istituto stesso ex art. 15 del decreto menzionato. In tal caso l'agenzia fa parte dell'Ina e i dipendenti dell'agenzia devono considerarsi dipendenti dell'istituto.
Cass. civ. n. 4675/1994
Per i crediti assistiti da privilegio ammessi al passivo del fallimento, derivanti dal mancato pagamento dei contributi dell'assicurazione obbligatoria, decorrono per il tempo successivo al fallimento interessi chirografari in misura legale, fino al momento dell'avvenuta liquidazione del patrimonio mobiliare del fallito (da intendersi assimilati ad interessi corrispettivi e compensativi) e non interessi moratori.
Cass. civ. n. 1435/1993
L'espressione «datore di lavoro», contenuta negli artt. 2753 e 2754 c.c., comprende tutti i soggetti tenuti al versamento dei contributi previdenziali obbligatori, senza alcuna distinzione in base alla natura subordinata o autonoma del rapporto di lavoro, con la conseguenza che l'ivi previsto privilegio generale sui mobili opera anche con riguardo a crediti contributivi afferenti alla posizione assicurativa di lavoratori autonomi e, pertanto, si estende a presidio di quelli propri dell'Enasarco.