Art. 726 – Codice civile – Stima e formazione delle parti

Fatti i prelevamenti, si provvede alla stima di ciò che rimane nella massa, secondo il valore venale dei singoli oggetti [753 c.c.].

Eseguita la stima, si procede alla formazione [727 c.c.] di tante porzioni quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti in proporzione delle quote [469, 727 c.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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