Art. 726 – Codice civile – Stima e formazione delle parti

Fatti i prelevamenti, si provvede alla stima di ciò che rimane nella massa, secondo il valore venale dei singoli oggetti [753 c.c.].

Eseguita la stima, si procede alla formazione [727 c.c.] di tante porzioni quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti in proporzione delle quote [469, 727 c.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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  • Se più persone ereditano insieme, nessuno è davvero libero: nasce una comunione ereditaria che limita l'uso dei beni fino alla divisione.
  • La divisione può avvenire in via amichevole o giudiziale. La prima è più rapida ed economica; la seconda può richiedere anni e comportare costi rilevanti.
  • Gli immobili indivisibili rappresentano uno dei principali problemi: in mancanza di accordo, possono essere venduti e il ricavato distribuito tra gli eredi.
  • I debiti ereditari si ripartiscono tra i coeredi, ma i creditori possono agire nei confronti di ciascuno per l'intero, con successivo diritto di regresso.

Massime correlate

Cass. civ. n. 25244/2025

In sede di scioglimento della comunione, il giudice di merito, ai fini della formazione delle porzioni corrispondenti alle quote ideali spettanti a ciascun condividente, deve tener conto esclusivamente delle caratteristiche oggettive degli immobili dividendi, ossia degli aspetti strutturali e di quelli funzionali, ma non anche di quelle soggettive, quali l'attuale destinazione del bene impressa dalle parti o la conflittualità esistente tra le stesse, che possono, invece, rilevare nella sola fase successiva dell'attribuzione delle porzioni, in luogo del sorteggio in caso di quote uguali.

Cass. civ. n. 12068/2024

I beni che i coeredi non donatari possono prelevare dalla massa ereditaria a seguito della collazione per imputazione effettuata dai coeredi donatari devono essere stimati per il valore che avevano all'epoca dell'apertura della successione e non già al momento della divisione, perché detti prelevamenti, pur costituendo una delle fasi in cui si attua la divisione, non si identificano con le operazioni divisionali vere e proprie, avendo, al pari della collazione, il prevalente scopo di assicurare la parità di trattamento fra coeredi donatari e coeredi non donatari.

Cass. civ. n. 5632/2024

In tema d'imposta di registro, la sentenza che, nel disporre la divisione della comunione, pone a carico di uno dei condividenti l'obbligo di pagamento di un somma di denaro a titolo di conguaglio è soggetta ad imposta proporzionale e non in misura fissa, atteso che l'adempimento di tale prestazione, con cui si persegue l'obiettivo di perequare il valore delle rispettive quote, non ne costituisce condizione di efficacia e, in caso d'inadempimento, gli altri condividenti possono azionare i normali mezzi di soddisfazione del credito.

Cass. civ. n. 28536/2023

In tema di divisione, ai fini della determinazione dei lotti, la sussistenza del vincolo di inedificabilità su un'area situata in fascia di rispetto non ne comporta l'azzeramento del relativo valore, ben potendo la stessa essere oggetto di altre possibili utilizzazioni alternative a servizio e per la miglior fruibilità della porzione edificabile residua, essendo indubbio che anche la disponibilità di un'area libera può accrescere il valore della porzione adiacente.

Cass. civ. n. 27984/2023

In tema di divisione giudiziale di un compendio immobiliare ereditario, l'art. 718 c.c. trova deroga, ai sensi dell'art. 720 c.c., qualora i beni - secondo accertamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua, coerente e completa - non siano "comodamente" divisibili e cioè, nel caso in cui sia elevata la misura dei conguagli dovuti tra le quote da attribuire, ovvero quando, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento - non compromesse da servitù, pesi o limitazioni eccessive e non richiedenti opere complesse o di notevole costo - o, infine, tali che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risultino sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva incluso in una quota assegnata alla condividente un fabbricato sprovvisto di autonomo accesso alla pubblica via, in ciò inibito dal terreno di proprietà del figlio convivente della condividente, in assenza di un titolo che ne legittimasse l'esercizio iure proprietatis o servitutis il passaggio, ritenendo sufficiente a superare la sussistenza dell'interclusione la convivenza tra i due autonomi proprietari).

Cass. civ. n. 8509/2023

In tema di scioglimento di comunione di terreno agricolo, ai fini della formazione dei lotti non deve necessariamente tenersi conto del compendio unico come estensione minima compatibile con i livelli di produttività agricola di cui all'art. 5-bis del d.lgs. n. 228 del 2001, introdotto con l'art. 7 del d.lgs. n. 99 del 2004, rilevando tale nozione essenzialmente ai fini della concessione di agevolazioni fiscali.

Cass. civ. n. 21612/2021

In tema di divisione giudiziale di un compendio immobiliare ereditario, l'art. 718 c.c., in virtù del quale ciascun coerede ha il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727 c.c., trova deroga, ai sensi dell'art. 720 c.c., non solo nel caso di mera "non divisibilità" dei beni, ma anche in ogni ipotesi in cui gli stessi - secondo un accertamento riservato all'apprezzamento di fatto del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua, coerente e completa - non siano "comodamente" divisibili e, cioè, allorché sia elevata la misura dei conguagli dovuti tra le quote da attribuire ovvero quando quando, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero ovvero. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in presenza di due immobili aventi una notevole differenza di valore, li ha assegnati ad uno solo dei condividenti sul presupposto che una divisione che avesse previsto due quote formate, ognuna, da uno dei beni avrebbe comportato il versamento di un conguaglio tale da assorbire in modo significativo una delle due quote, vanificando in tal modo l'obiettivo dell'effettiva divisione in natura).

Cass. civ. n. 139/2020

Per il combinato disposto degli artt. 469 e 726 c.c., la divisione ereditaria, quando vi è rappresentazione, avviene per stirpi, procedendosi alla formazione di tante porzioni, una volta eseguita la stima, quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti, mentre non è prevista l'ulteriore formazione di altrettante subporzioni all'interno di ciascuna stirpe, sempre che non si formi al riguardo un accordo fra tutti i partecipanti. Una volta, poi, che sia stabilito con sentenza quali siano i beni da dividere e, formate le porzioni, quanti siano gli eredi o le stirpi condividenti, le statuizioni relative all'appartenenza alla massa di detti beni ed alla loro concreta attribuzione diventano irrevocabili ed irretrattabili, ove non impugnate, formandosi su di esse il giudicato.

Cass. civ. n. 17862/2020

Nella divisione ereditaria non si richiede necessariamente, in sede di formazione delle porzioni, una assoluta omogeneità delle stesse, ben potendo, nell'ambito di ciascuna categoria di beni immobili, mobili e crediti da dividere, taluni di essi essere assegnati per l'intero ad una quota ed altri, sempre per l'intero, ad altra quota, salvi i necessari conguagli, giacché il diritto dei condividenti ad una porzione in natura di ciascuna delle categorie di beni in comunione non consiste nella realizzazione di un frazionamento quotistico delle singole entità appartenenti alla stessa categoria, ma nella proporzionale divisione dei beni compresi nelle tre categorie degli immobili, mobili e crediti, dovendo evitarsi un eccessivo frazionamento dei cespiti in comunione che comporti pregiudizi al diritto preminente dei coeredi e dei condividenti in genere di ottenere in sede di divisione una porzione di valore proporzionalmente corrispondente a quello della massa ereditaria, o comunque del complesso da dividere. Pertanto, nell'ipotesi in cui nel patrimonio comune vi siano più immobili da dividere, il giudice del merito deve accertare se l'anzidetto diritto del condividente sia meglio soddisfatto attraverso il frazionamento delle singole entità immobiliari oppure attraverso l'assegnazione di interi immobili ad ogni condividente, salvo conguaglio.

Cass. civ. n. 33438/2019

Per il combinato disposto degli artt. 469 e 726 c.c., la divisione ereditaria, quando vi è rappresentazione, avviene per stirpi, procedendosi alla formazione di tante porzioni, una volta eseguita la stima, quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti, mentre non è prevista l'ulteriore formazione di altrettante subporzioni all'interno di ciascuna stirpe, sempre che non si formi al riguardo un accordo fra tutti i partecipanti. (Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 17/02/2015).

Cass. civ. n. 14406/2018

Nel giudizio di divisione di una comunione ereditaria, la stima del diritto di abitazione spettante al coniuge superstite può essere determinata attraverso i criteri relativi al diritto di usufrutto, nonostante tali diritti differiscano per le facoltà che ne sono oggetto e la relativa disciplina, poiché l'obiettiva attitudine del bene destinato a casa coniugale a soddisfare esigenze abitative comporta una sostanziale identità delle utilità ricavabili dall'immobile da parte dell'usufruttuario e dell'abitatore. (Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 27/09/2016).

Cass. civ. n. 21632/2010

In tema di divisione ereditaria, la stima di beni immobili per la formazione delle quote va compiuta con riferimento al valore venale da essi posseduto al tempo della divisione, coincidente, nel caso di divisione giudiziale, con il momento di proposizione della domanda. Peraltro, può aversi riguardo alla stima effettuata in data non troppo vicina a quella della decisione solo se si accerti che, per la stasi del mercato o per le caratteristiche del bene, non sia intervenuto un mutamento di valore che renda necessario l'adeguamento di quello stabilito al tempo della stima, costituendo onere della parte, che solleciti la rivalutazione, allegare ragioni di significativo mutamento del valore dei beni intervenuto "medio tempore". (Nella specie la S.C. ha ritenuto affetta da illogicità la valutazione di un dividendo patrimonio immobiliare, compiuta dalla corte di merito sulla base di un progetto divisionale redatto nell'anno 2000 alla stregua di valutazioni riferite dal cui al 1971, anno di apertura della successione ereditaria, e che aveva dato luogo ad una divisione disposta dal giudice di primo grado con sentenza dei 2002).

Cass. civ. n. 11640/2010

Nel giudizio di divisione di una comunione ereditaria si deve tener conto, al fine della determinazione delle singole quote, anche del diritto di usufrutto attribuito per testamento ad uno degli eredi sulla quota spettante ad altri coeredi, in quanto la mancata capitalizzazione di tale diritto comporterebbe il permanere della comunione sui beni oggetto di usufrutto, in tal modo risultando vanificato l'obiettivo fondamentale del giudizio divisorio, che è quello di sciogliere integralmente la comunione; né tale finalità può essere preclusa dalla volontà del testatore la. quale, mentre va rispettata in ordine alla determinazione delle quote, non può comportare anche l'impossibilità di una completa divisione dei beni ereditari.

Cass. civ. n. 3029/2009

Nel giudizio di divisione di beni immobili, poiché occorre assicurare la formazione di porzioni di valore corrispondenti alle quote, la stima dei relativi beni deve essere effettuata in epoca non troppo lontana rispetto a quella della decisione; tuttavia, in considerazione della possibile stasi del mercato e del conseguente deprezzamento di alcuni beni, la parte che sollecita una rivalutazione degli immobili per effetto del tempo trascorso dall'epoca della stima deve allegare ragioni di significativo mutamento del valore degli stessi intervenute "medio tempore", non essendo sufficiente il mero riferimento al lasso temporale intercorso.

Cass. civ. n. 7059/2002

In tema di divisione giudiziale la stima dei beni da dividere e la scelta del criterio da adottare per la determinazione del valore di tali beni, con riguardo a natura, ubicazione, consistenza, possibile utilizzazione e condizioni di mercato, rientrano nel potere discrezionale ed esclusivo del giudice del merito; tali valutazioni sono insindacabili in sede di legittimità, se sostenute da adeguate e razionali motivazioni.

Cass. civ. n. 9659/2000

Finalità del giudizio divisorio è assicurare la formazione di porzioni di valore corrispondente alle quote; a tal fine deve procedersi alla stima del bene e, se risulti effettuata in epoca troppo antecedente alla decisione, alla rivalutazione dell'entità monetaria del bene precedentemente stabilita o ad una nuova stima del bene in relazione all'effettivo attuale prezzo di mercato; peraltro se nel tempo intercorso tra la stima e la decisione, per la stasi del mercato o per il minor apprezzamento del bene in relazione alle sue caratteristiche, si accerti che nessun mutamento di valore sia intervenuto rispetto all'epoca della consulenza, nonostante il verificarsi della svalutazione monetaria, non è necessario alcun adeguamento dell'originario valore di stima.

Cass. civ. n. 55/1998

Poiché la stima per la formazione delle quote di beni in comunione va effettuata al tempo della divisione, tenendo conto di ogni elemento incidente sul valore di mercato, occorre considerare l'incremento di esso per effetto di una procedura espropriativa per pubblica utilità in corso, e pertanto è legittimo il ragguaglio del valore del relativo cespite all'indennità normativamente dovuta (art. 5 bis, legge 8 agosto 1992 n. 359), pur in mancanza ancora del provvedimento ablatorio.

Cass. civ. n. 4769/1991

In tema di divisione, il valore degli immobili si determina con riferimento ai prezzi di mercato correnti al momento della decisione della causa, e non in base ai prezzi accertati dal consulente tecnico d'ufficio nel corso del giudizio divisorio, maggiorati dell'indice di svalutazione monetaria sopraggiunta tra la data dell'accertamento e quella della pronuncia della sentenza, in quanto la rivalutazione degli immobili si verifica spesso con un ritmo più elevato di quello della svalutazione della moneta.

Cass. civ. n. 3380/1991

In tema di divisione ereditaria, deve farsi riferimento per la formazione delle quote e la determinazione degli eventuali conguagli al valore venale dei beni relitti al momento della divisione. Tuttavia, poiché i conguagli dovuti da un condividente agli altri, rappresentando una parte di quota ereditaria, costituiscono debiti di valore, le somme relative vanno adeguate alle sopravvenute mutazioni del potere di acquisto della moneta, sì che in concreto mediante la loro modificazione numerica ne resti inalterato l'effettivo valore da essi rappresentato.

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