Art. 781 – Codice civile – Donazione tra coniugi

I coniugi non possono, durante il matrimonio, farsi l'uno all'altro alcuna liberalità, salve quelle conformi agli usi.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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  • Se doni un bene pensando di aver chiuso definitivamente la questione, potresti sbagliarti: le donazioni possono essere rimesse in discussione dopo la morte.
  • La donazione richiede l'atto pubblico notarile con testimoni, a pena di nullità, salvo eccezioni per beni di modico valore.
  • Stabilire cosa sia "modico valore" non è sempre semplice e può generare contenziosi, soprattutto in ambito familiare.
  • Gli immobili donati possono essere difficili da rivendere, perché esposti per anni all'azione di riduzione da parte degli eredi.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

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Massime correlate

Cass. civ. n. 8931/2024

In costanza di matrimonio non maturano i termini utili all'usucapione da parte di un coniuge sui beni appartenenti all'altro coniuge, essendo irrilevante la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 781 c.c., concernente il divieto di donazioni fra coniugi, poiché la riproposizione della medesima regola nella l. n. 76 del 2016 sulle unioni civili dimostra che per il legislatore il maturare dei termini utili alla prescrizione - e all'usucapione, in virtù del rinvio operato dall'art. 1165 c.c. - sia contrario allo spirito di armonia che caratterizza l'unione coniugale o civile.

Cass. civ. n. 19029/2008

Le domande di nullità della donazione in quanto stipulata tra coniugi contro il divieto di cui all'art. 781 c.c. poi dichiarato costituzionalmente illegittimo e di nullità della donazione obnuziale per effetto del successivo annullamento del matrimonio (art. 785, secondo comma, c.c. ), sono diverse per il titolo, in quanto la seconda si fonda sul carattere obnuziale della liberalità ; ne consegue che, ove quest'ultimo elemento non sia stato tempestivamente dedotto, la domanda di nullità della donazione obnuziale deve ritenersi domanda nuova, non proponibile per la prima volta in grado di appello.

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