Art. 782 – Codice civile – Forma della donazione

La donazione deve [1875 c.c.] essere fatta per atto pubblico [1350 n. 13, 2699 c.c.], sotto pena di nullità [783, 799, 1350 comma 1, 1421, 1422, 2725, 2739 c.c.]. Se ha per oggetto cose mobili, essa non è valida che per quelle specificate con indicazione del loro valore nell'atto medesimo della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio.

L'accettazione può essere fatta nell'atto stesso o con atto pubblico posteriore [785 c.c.; 35, 167 comma 2]. In questo caso la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l'atto di accettazione è notificato al donante.

Prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione [1328, 1329 c.c.].

[Se la donazione è fatta a una persona giuridica, il donante non può revocare la sua dichiarazione dopo che gli è stata notificata la domanda diretta a ottenere dall'autorità governativa l'autorizzazione ad accettare. Trascorso un anno dalla notificazione senza che l'autorizzazione sia stata concessa, la dichiarazione può essere revocata].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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  • Se doni un bene pensando di aver chiuso definitivamente la questione, potresti sbagliarti: le donazioni possono essere rimesse in discussione dopo la morte.
  • La donazione richiede l'atto pubblico notarile con testimoni, a pena di nullità, salvo eccezioni per beni di modico valore.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 9566/2024

In tema di usucapione, l'atto di donazione nullo, sebbene inidoneo a trasferire la proprietà, può costituire elemento idoneo a determinare l'interversione della detenzione in possesso, tale da rendere il successivo possesso atto all'usucapione, senza la necessità di alcun atto oppositivo da parte del detentore nei confronti del possessore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di usucapione abbreviata svolta dal detentore e basata sulla circostanza dell'informale donazione del fondo da parte dell'originaria proprietaria, trattandosi di donazione nulla per mancanza dell'atto pubblico, non ammettendo la prova testimoniale sul punto, senza considerare che quell'informale donazione, ove effettivamente dimostrata, avrebbe potuto determinare l'interversione nel possesso a favore del detentore).

Cass. civ. n. 2360/2024

Il verbale di conciliazione giudiziale non è idoneo a fungere da valido contenitore di una donazione, in quanto privo del necessario rispetto dei requisiti di forma previsti dall'art. 782 c.c.

Cass. civ. n. 982/2024

In materia di donazione, il requisito dello spirito di liberalità (cd. animus donandi) deve presumersi sussistente ove l'attribuzione avvenga senza corrispettivo e senza costituire adempimento di un'obbligazione, neanche morale o etica, e non può essere escluso sulla base di atti esterni al contratto.

Cass. civ. n. 23036/2023

La rinuncia del coniuge all'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima può comportare un arricchimento nel patrimonio della figlia beneficiata, nominata erede universale, tale da integrare gli estremi di una donazione indiretta, se corra un nesso di causalità diretta tra donazione e arricchimento.

Cass. civ. n. 6077/2023

In tema di imposta sulle donazioni, nella donazione modale a favore di un terzo determinato, il soggetto passivo dell'imposta è il beneficiario dell'onere, in quanto, attraverso l'intermediazione materiale del donatario, riceve l'attribuzione patrimoniale o la prestazione costituente l'oggetto dell'onere.

Cass. civ. n. 9476/2022

La notificazione dell'accettazione della donazione, prevista dall'art. 782, comma 2, c.c. per i casi in cui proposta ed accettazione siano contenuti in atti pubblici distinti, deve essere eseguita in modo rituale e costituisce requisito indispensabile per il perfezionamento del relativo contratto che, pertanto, prima del suo verificarsi non può considerarsi ancora concluso, con conseguente irrilevanza della prova della conoscenza, in capo al donante, dell'accettazione del donatario, ove acquisita aliunde.

Cass. civ. n. 20888/2019

Non ricorre il vizio del negozio di donazione per difetto della forma pubblica quando intervenga la cessione di una quota societaria mediante un'apparente vendita, ma in realtà a titolo gratuito, potendo piuttosto ricorrere un'ipotesi di donazione indiretta, che però non esige requisiti formali; nella donazione indiretta, infatti, la liberalità si opera, anziché attraverso il negozio tipico di donazione, mediante il compimento di un atto che, pur conservando la forma e la causa ad esso propria, realizza in via mediata l'effetto dell'arricchimento del destinatario, sicché l'intenzione di donare non emerge in via diretta dall'atto utilizzato bensì, in via indiretta, dall'esame delle circostanze del caso concreto. (Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 07/04/2015).

Cass. civ. n. 15510/2018

L'erede legittimario che agisca per l'accertamento della simulazione di una vendita compiuta dal "de cuius", siccome dissimulante una donazione affetta da nullità per difetto di forma, assume, rispetto ai contraenti, la qualità di terzo - con conseguente ammissibilità della prova testimoniale o presuntiva senza limiti o restrizioni - quando abbia proposto la domanda sulla premessa dell'avvenuta lesione della propria quota di legittima. In tale situazione, infatti, detta lesione assurge a "causa petendi" accanto al fatto della simulazione ed il legittimario, benché successore del defunto, non può, pertanto, essere assoggettato ai vincoli probatori previsti per le parti dall'art. 1417 c.c., non rilevando la circostanza che egli, quale erede legittimo, benefici non solo dell'effetto di reintegrazione della summenzionata quota, ma pure del recupero del bene al patrimonio ereditario per intero, poiché il regime probatorio non può subire differenziazioni a seconda del risultato finale cui conduca l'accoglimento della domanda.

Cass. civ. n. 4682/2018

L'atto di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito che risulti essere appartenuta ad uno solo dei contestatari, può essere qualificato come donazione indiretta solo quando sia verificata l'esistenza dell'"animus donandi", consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della detta cointestazione, altro scopo che quello della liberalità. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/02/2014).

Cass. civ. n. 15144/2017

Il presupposto per l'applicabilità dell'imposta sulle donazioni va individuato, giusta quanto previsto dall'art. 1 del d.lgs. n. 346 del 1990, nel trasferimento per scopo di liberalità di un diritto o della titolarità di un bene, senza che abbia rilevanza alcuna l'inosservanza della forma dell'atto pubblico, richiesta a pena di nullità dall'art. 782 c.c. per l'atto di donazione e la sua accettazione. Un diverso criterio di applicazione dell'imposta, infatti, si presterebbe a prassi elusive, contrarie al principio di effettività dell'imposizione in ragione delle capacità contributive, ai sensi dell'art. 53 Cost. (Rigetta, COMM.TRIB.REG. POTENZA, 27/03/2015).

Cass. civ. n. 18725/2017

In tema di atti di liberalità, il trasferimento, attraverso un ordine di bancogiro del disponente, di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta, soggetta alla forma dell'atto pubblico, salvo che sia di modico valore, poiché realizzato non tramite un'operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma mediante un'intermediazione gestoria dell'ente creditizio. Infatti, l'operazione bancaria tra il donante ed il donatario costituisce mero adempimento di un distinto accordo negoziale fra loro concluso e ad essa rimasto esterno, il quale solo realizza il passaggio immediato di valori da un patrimonio all'altro, e tale circostanza esclude la configurabilità di un contratto in favore di terzo, considerato che il patrimonio della banca rappresenta una "zona di transito" tra l'ordinante ed il destinatario, non direttamente coinvolta nel processo attributivo, e che il beneficiario non acquista alcun diritto verso l'istituto di credito in seguito al contratto intercorso fra quest'ultimo e l'ordinante. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 20/12/2011).

Cass. civ. n. 7821/2015

In presenza di un contratto di donazione non ancora perfetto, per la mancanza della notificazione al donante dell'atto pubblico di accettazione del donatario, ai sensi dell'art. 782, secondo comma, cod. civ., va riconosciuto in capo all'"accipiens" il solo "animus detinendi" e non l'"animus possidendi", trattandosi di negozio traslativo non ancora venuto ad esistenza in quanto privo dell'elemento conclusivo di una fattispecie a formazione progressiva.

Cass. civ. n. 3819/2015

La rinuncia abdicativa della quota di comproprietà di un bene, fatta in modo da avvantaggiare in via riflessa tutti gli altri comunisti, mediante eliminazione dello stato di compressione in cui il diritto di questi ultimi si trovava a causa dell'appartenenza in comunione anche ad un altro soggetto, costituisce donazione indiretta, senza che sia all'uopo necessaria la forma dell'atto pubblico, essendo utilizzato per la realizzazione del fine di liberalità un negozio diverso dal contratto di donazione.

Cass. civ. n. 23551/2011

Nella donazione a persona giuridica, quando la notifica dell'atto pubblico di accettazione da parte del donatario avviene dopo la morte del donante, la formazione del consenso, necessaria per il perfezionamento del contratto di donazione, rimane impedita, in quanto gli eredi subentrano soltanto nei rapporti giuridici facenti capo al defunto che sono trasmissibili e non nei diritti ed obbligazioni "intuitu personae", tanto più se si tratti di dichiarazioni negoziali eminentemente personali nella cui categoria rientra la donazione.

Cass. civ. n. 5786/2006

La donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità (art. 783 c.c.) (rectius: art. 782 c.c. - N.d.R.) e, quindi, deve essere provata per iscritto, con l'atto pubblico di donazione, essendo ammissibile la prova per testi o per presunzioni soltanto nel caso di perdita incolpevole del documento (in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto provata la donazione in base alla circostanza che il donante ne aveva menzionato l'esistenza nel proprio testamento olografo).

Cass. civ. n. 3499/1999

A differenza del cosiddetto negotium mixtum cum donatione, nel quale sullo scopo di liberalità prevale lo scopo oneroso e per la cui validità è sufficiente la forma richiesta per il negozio tipico a cui lo scopo oneroso corrisponde, la forma prescritta per la donazione remuneratoria, nella quale il donante persegue oltre allo scopo di liberalità anche lo scopo del riconoscimento di particolari meriti del beneficiario, è quella dell'atto pubblico.

Cass. civ. n. 4231/1997

Nell'ipotesi di acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto che il disponente stesso intende in tal modo beneficiare, si verifica una donazione indiretta dell'immobile (non del denaro) per la quale non è necessaria la forma dell'atto pubblico prevista per la donazione (art. 782 c.c.), ma basta l'osservanza della forma richiesta per l'atto da cui la donazione indiretta risulta.

Cass. civ. n. 2700/1995

Nel procedimento per la separazione consensuale, di cui all'art. 711 c.p.c., il provvedimento di omologazione del Tribunale, operando sul piano del controllo, ha lo scopo di attribuire efficacia all'accordo privato dall'esterno, senza operare alcuna integrazione della volontà negoziale delle delle parti. Di conseguenza, ove nell'accordo i coniugi abbiano convenuto una donazione, l'omologazione non vale a rivestire l'atto negoziale della forma dell'atto pubblico, richiesto dall'art. 782 c.c., che gli articoli 2699 e 2700 c.c. impongono sia «redatto» e «formato» dal pubblico ufficiale.

Cass. civ. n. 8446/1990

Quando l'atto di liberalità, oltre ad essere determinato da ragione di riconoscimento o da particolari meriti del beneficiario, è diretto, altresì, al soddisfacimento di prestazioni ricevute, si ha un unico negozio giuridico, nel quale confluiscono motivi in parte onerosi ed in parte gratuiti, la cui regolamentazione obbedisce al criterio della prevalenza, per cui ricorre la donazione remuneratoria, per la quale è richiesta la forma solenne delle donazioni tipiche, se risulti la prevalenza dell'animus donandi e si ha, invece, contratto oneroso, per il quale, in caso di trasferimento di beni immobili, è sufficiente la scrittura privata, allorché il fine della corrispettività si riveli assorbente rispetto a tale animus.

Cass. civ. n. 7647/1990

Qualora un assegno bancario venga emesso a titolo di donazione, l'opponibilità, nel rapporto diretto con il prenditore, di tale contratto sottostante (senza che possano invocarsi le limitazioni probatorie di cui all'art. 2722 c.c., non vertendosi in tema di prova contraria al contenuto di un documento) implica anche la possibilità di dedurre la nullità della donazione medesima, per carenza della prescritta forma.

Cass. civ. n. 1026/1977

La notificazione (da eseguirsi per mezzo di ufficiale giudiziario) dell'accettazione della donazione — stabilita, dall'art. 782, secondo comma, c.c., per i casi in cui proposta ed accettazione siano contenute in atti distinti — costituisce requisito indispensabile per la perfezione del relativo contratto che, pertanto, prima di essa non può considerarsi ancora concluso.

Cass. civ. n. 4153/1975

Qualora una proposta di donazione nulla per vizi sostanziali o formali (nella specie, perché contenuta in una scrittura privata, anziché in un atto pubblico), sia seguita da una nuova proposta valida, l'accettazione del beneficiario è idonea a perfezionare il contratto di donazione solo se fatta con riferimento alla seconda delle indicate proposte, e non con riferimento alla prima, la cui nullità, a norma dell'art. 1423 c.c., non può essere sanata con convalida. A norma dell'art. 782 secondo comma c.c., l'accettazione della donazione, ove fatta con atto pubblico posteriore, è idonea a determinare il perfezionamento del contratto solo con la notificazione al donante dell'atto di accettazione; tale effetto non si verifica, pertanto, qualora la delibera, con cui un consiglio comunale abbia accettato una donazione, sia rimasta atto interno del comune e non sia stata né esteriorizzata, né portata a conoscenza del donante.

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