Art. 792 – Codice civile – Effetti della riversibilità
Il patto di riversibilità [791 c.c.] produce l'effetto di risolvere tutte le alienazioni dei beni donati e di farli ritornare al donante liberi da ogni peso o ipoteca, ad eccezione dell'ipoteca iscritta a garanzia della dote o di altre convenzioni matrimoniali, quando gli altri beni del coniuge donatario non sono sufficienti, e nel caso soltanto in cui la donazione è stata fatta con lo stesso contratto matrimoniale [162 c.c.] da cui l'ipoteca risulta.
È valido il patto per cui la riversione non deve pregiudicare la quota di riserva spettante al coniuge superstite [540 c.c.] sul patrimonio del donatario, compresi in esso i beni donati.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 1859/1974
Ai fini dell'opponibilità delle eccezioni da parte del depositario, la posizione del terzo, originario intestatario della fede di deposito e della nota di pegno per designazione del depositante, non è equiparabile a quella del semplice giratario dei titoli medesimi, perché il «terzo designato», ancorché non direttamente partecipe del negozio tra depositante e depositario, si inserisce sin dall'inizio nel meccanismo negoziale dei titoli dei quali è primo prenditore.
Cass. civ. n. 1120/1969
L'esistenza di norme particolari sulla circolazione dei titoli rappresentativi della merce depositata presso magazzini generali non esclude l'applicazione alla merce stessa delle norme comuni concernenti le cose mobili e, quindi, anche di quelle sul pegno. Pertanto, deve ammettersi che la costituzione in pegno delle cose depositate presso i magazzini generali possa avvenire anche con la girata e la consegna al creditore della relativa fede di deposito unita alla nota di pegno, girata e consegna che comportano l'attribuzione del possesso delle merci al giratario. Né, in caso di prima ed unica girata, assume particolare rilievo, nei confronti dei creditori del girante, la circostanza che la girata della fede di deposito unita alla nota di pegno sia fatta o non con la specificazione «per garanzia», dato che fra girante e giratario (e loro aventi causa) è sempre ammissibile la prova della vera causa del trasferimento.