Art. 798 – Codice civile – Responsabilità per vizi della cosa
Salvo patto speciale, la garanzia del donante non si estende ai vizi della cosa, a meno che il donante sia stato in dolo [789 c.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 24137/2018
Il pegno irregolare si differenzia da quello regolare in quanto le somme di danaro o i titoli depositati presso il creditore diventano di proprietà del medesimo, sicchè in caso di inadempimento del debitore, il creditore è tenuto soltanto a restituire l'eventuale eccedenza dei titoli rispetto alle somme garantite, mentre nel pegno regolare egli ha diritto a soddisfarsi disponendo dei titoli ricevuti in pegno.
Cass. civ. n. 8778/1998
Allorché il creditore si soddisfi sul pegno, si determina il pagamento (totale o parziale) del debito e non la compensazione, in quanto il creditore preleva direttamente la somma che il debitore dovrebbe pagargli. Tale principio vale anche se il pegno è stato costituito dal terzo, il quale, cosa facendo, si costituisce quale ulteriore debitore del creditore, senza, con ciò, divenire a sua volta creditore di costui; sicché la prelazione pignoratizia determina il mero adempimento del debito originario da parte del terzo, restando irrilevante il fatto che quest'ultimo possa poi agire in regresso nei confronti del debitore, posto che a tale rapporto il creditore rimane estraneo.
Cass. civ. n. 1/1971
Il sequestro convenzionale è negozio complesso consistente in un accordo con il quale due o più persone stabiliscono di affidare la cosa controversa ad un terzo, rinunciando ad ogni pretesa sulla medesima a favore di colui che la decisione giudiziale indicherà come avente diritto, ed in un contestuale impegno da parte del terzo sequestratario di custodire e consegnare la cosa all'avente diritto, giudizialmente accertato, indipendentemente da uno specifico ordine di consegna da parte del giudice.