Art. 789 – Codice civile – Inadempimento o ritardo nell’esecuzione
Il donante, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'eseguire la donazione, è responsabile soltanto per dolo o per colpa grave [798 c.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 19947/2024
Nel procedimento di scioglimento della comunione, la presenza di una contestazione, seppure limitata alla formazione delle quote e avanzata da un solo compartecipe, ma non recepita dagli altri, impedisce per ciò solo di definire il giudizio divisorio con ordinanza non impugnabile, ricollegando l'art. 789 comma 3 c.c. l'effetto divisorio o alla natura ricognitiva del giudice in ipotesi di mancanza di contestazioni, o all'esercizio del potere decisorio nelle forme di cui all'art. 187 c.p.c.
Cass. civ. n. 18196/2024
In caso di divisione cd. "endoesecutiva", il termine per la riassunzione del processo esecutivo, sospeso ai sensi dell'art. 601 c.p.c., non decorre dal provvedimento che conclude la fase c.d. dichiarativa del giudizio di divisione bensì dal provvedimento con cui viene dichiarato esecutivo il progetto di divisione, in quanto solo quest'ultimo provvedimento, a differenza del primo, ha carattere definitivo ed efficacia di giudicato ai fini dell'art. 297 c.p.c.
Cass. civ. n. 24300/2023
Il giudizio di divisione, pur articolato nel suo svolgimento in una molteplicità di fasi presenta, tuttavia, un carattere unitario e deve, quindi, considerarsi un processo unico avente quale finalità ultima la trasformazione di un diritto a una quota ideale in un diritto di proprietà su beni determinati; di talché, fino a quanto tali scopi non siano stati integralmente raggiunti, le sentenze emesse nel corso del procedimento divisionale assumono la natura di non definitività, eccettuata l'ultima che provvede, ai sensi degli artt. 789 e 791 c.p.c., alla formazione definitiva dei lotti, anche quanto rimetta alla fase successiva le operazioni relative al sorteggio delle quote.