Art. 804 – Codice civile – Termine per l’azione

L'azione di revocazione per sopravvenienza di figli [803 c.c.] deve essere proposta entro cinque anni dal giorno della nascita dell'ultimo figlio nato nel matrimonio o discendente ovvero della notizia dell'esistenza del figlio o discendente, ovvero dell'avvenuto riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio.

Il donante non può proporre o proseguire l'azione dopo la morte del figlio o del discendente.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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