Art. 803 – Codice civile – Revocazione per sopravvenienza di figli
Le donazioni, fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti al tempo della donazione, possono [805 c.c.] essere revocate per la sopravvenienza o l'esistenza di un figlio o discendente del donante [800 c.c.]. Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio [250, ss., 687 c.c.], salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell'esistenza del figlio.
La revocazione può essere domandata anche se il figlio del donante era già concepito [462 c.c.] al tempo della donazione [804, 806, 809 c.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 5891/2024
La promessa di vendita di un immobile con consegna anticipata integra un contratto misto, la cui causa è data dalla fusione di quelle di due contratti tipici: il preliminare di compravendita e il comodato precario; pertanto, stante l'unitarietà funzionale che contraddistingue il collegamento negoziale, tale contratto trova la sua disciplina giuridica in quella prevalente del preliminare di compravendita, con conseguente applicazione degli effetti restitutori ex art. 1458 c.c..
Cass. civ. n. 5371/2024
In tema di scioglimento della comunione, ai fini della determinazione del valore di un bene oggetto di comodato, occorre tenere conto delle migliorie apposte dal comodatario in quanto esse, non riconducibili a quelle necessarie ed urgenti per la conservazione della cosa, se liberamente assunte, non possono essere oggetto di domanda di rimborso nei confronti dell'originario comunista comodante.
Cass. civ. n. 3313/2024
In tema di rapporti agrari, la disposizione di cui all'art. 8, comma 1, della l. n. 590 del 1965 – da considerare norma di stretta interpretazione in quanto apporta speciali limitazioni al diritto di proprietà - contempla un numero chiuso di situazioni soggettive protette e non può, pertanto, trovare applicazione oltre i casi ivi previsti. Ne deriva che il diritto di prelazione (e riscatto) agrario può essere esercitato solo da chi - coltivatore diretto - possa vantare, per effetto di un contratto concluso con il proprietario del fondo oggetto di trasferimento a titolo oneroso, la qualifica, alternativamente, di "affittuario", "colono", "mezzadro" o "compartecipante", con la conseguenza che esso non spetta a chi detenga il fondo, oggetto di compravendita, a titolo di comodato, non potendo quest'ultimo qualificarsi come contratto agrario.
Cass. civ. n. 18334/2023
Il bisogno urgente e impreveduto che, ai sensi dell'art. 1809 c.c., consente al comodante di ottenere l'immediata restituzione della cosa non implica necessariamente la destinazione della stessa all'uso diretto da parte del comodante medesimo, potendo anche coincidere con la finalità di un impiego più redditizio del bene, che serva a rimediare ad un imprevisto e urgente deterioramento della sua situazione patrimoniale.
Cass. civ. n. 14474/2023
Ove, dopo la morte del comodatario, il comodante eserciti il diritto di recesso riconosciutogli dall'art. 1811 c.c., gli eredi del comodatario sono tenuti alla restituzione della cosa, indipendentemente dalla conoscenza del contratto e dal mantenimento di un potere di fatto sul bene che ne costituiva oggetto.
Cass. civ. n. 9796/2019
In tema di comodato, la circostanza che le parti, pur non prevedendo un termine per la restituzione del bene, abbiano vincolato l'efficacia del contratto al venir meno dell'utilizzazione dello stesso in concomitanza con la cessazione dello svolgimento dell'attività del comodatario, non comporta automaticamente la qualificazione del rapporto alla stregua di comodato senza determinazione di durata (con conseguente potere di recesso "ad nutum" del comodante, ai sensi dell'art. 1810 c.c.), spettando al giudice di merito il compito di verificare se l'assetto di interessi individuato dalle parti non sia riconducibile ad un contratto atipico, meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c., avente a oggetto la regolamentazione del potere di pretendere la restituzione del bene concesso in godimento, in modo che il comodante sia autorizzato ad esercitarlo non già "ad nutum", bensì unicamente al ricorrere delle condizioni convenute dalle parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva qualificato come senza determinazione di durata, con conseguente applicabilità dell'art. 1810 c.c. in relazione al recesso "ad nutum" del comodante, un contratto di comodato contenente una clausola che ne ricollegava l'efficacia al persistente espletamento delle attività culturali svolte nell'immobile dall'ente comodatario).
Cass. civ. n. 9990/2019
In caso di cessione al terzo effettuata in costanza di matrimonio dal coniuge esclusivo proprietario dell'immobile precedentemente utilizzato per le esigenze della famiglia, il provvedimento di assegnazione della casa familiare all'altro coniuge - non titolare di diritti reali sul bene - collocatario della prole, emesso in data successiva a quella dell'atto di acquisto compiuto dal terzo, è a questi opponibile ai sensi dell'art. 155-quater c.c. - applicabile "ratione temporis" - e dell'art. 6, comma 6, della legge n. 898 del 1970, in quanto analogicamente applicabile al regime di separazione, soltanto se - a seguito di accertamento in fatto da compiersi alla stregua delle risultanze circostanziali acquisite - il giudice di merito ravvisi l'instaurazione di un preesistente rapporto, in corso di esecuzione, tra il terzo ed il predetto coniuge dal quale quest'ultimo derivi il diritto di godimento funzionale alle esigenze della famiglia, sul contenuto del quale viene a conformarsi il successivo vincolo disposto dal provvedimento di assegnazione. Tale ipotesi ricorre nel caso in cui il terzo abbia acquistato la proprietà con clausola di rispetto del titolo di detenzione qualificata derivante al coniuge dal negozio familiare, ovvero nel caso in cui il terzo abbia inteso concludere un contratto di comodato, in funzione delle esigenze del residuo nucleo familiare, con il coniuge occupante l'immobile, non essendo sufficiente a tal fine la mera consapevolezza, da parte del terzo, al momento dell'acquisto, della pregressa situazione di fatto di utilizzo del bene immobile da parte della famiglia.
Cass. civ. n. 25887/2018
In caso di cessazione del contratto di comodato per morte del comodante o del comodatario e di mantenimento del potere di fatto sulla cosa da parte di quest'ultimo o dei suoi eredi, il rapporto, in assenza di richiesta di rilascio da parte del comodante o dei suoi eredi, si intende proseguito con le caratteristiche e gli obblighi iniziali anche rispetto ai medesimi successori. (Nella specie, la S.C. ha rigettato la domanda di usucapione proposta dagli eredi del comodatario, sostenendo che il mantenimento, da parte loro, del potere di fatto sul bene successivamente al decesso del proprio dante causa e del comodante, non avesse mutato la detenzione "nomine alieno" in possesso utile ai fini dell'usucapione).
Cass. civ. n. 2106/2018
La disposizione di cui all'art. 803 c.c., nella parte in cui ammette la possibilità di revocare, per sopravvenienza di figli legittimi, le donazioni fatte a favore di estranei, ma non quelle fatte a favore di figli naturali riconosciuti, mira espressamente a favorire discendenti del donante, a condizione che non siano ancora nati o che la loro esistenza sia ignota al genitore e riguarda, dunque, tutti i soggetti qualificabili come estranei, termine da intendere come riferito a coloro che non rientrano nella discendenza.
Cass. civ. n. 169/2018
In tema di revocazione del testamento per sopravvenienza di figli, il disposto dell'art. 687, comma 1, c.c. ha un fondamento oggettivo, riconducibile alla modificazione della situazione familiare rispetto a quella esistente al momento in cui il "de cuius" ha disposto dei suoi beni, sicché, dovendo ritenersi che tale modificazione sussista non solo quando il testatore riconosca un figlio ma anche quando venga esperita nei suoi confronti vittoriosamente l'azione di accertamento della filiazione, ne consegue che il testamento è revocato anche nel caso in cui si verifichi il secondo di tali eventi in virtù del combinato disposto dell'art. 277, primo comma e 687 c.c., senza che abbia alcun rilievo che la dichiarazione giudiziale di paternità o la proposizione della relativa azione intervengano dopo la morte del "de cuius", né che quest'ultimo, quando era in vita, non abbia voluto riconoscere il figlio, pur essendo a conoscenza della sua esistenza.
Cass. civ. n. 5345/2017
La revocazione della donazione per sopravvenienza di figli o discendenti, rispondendo all'esigenza di consentire al donante di riconsiderare l'opportunità dell'attribuzione liberale a fronte della sopravvenuta nascita di un figlio, ovvero della sopravvenuta conoscenza della sua esistenza, in funzione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione che derivano da tale evento, è preclusa ove il donante avesse consapevolezza, alla data dell'atto di liberalità, dell'esistenza di un figlio ovvero di un discendente legittimo. Né tale previsione contrasta con gli artt. 3, 30 e 31 Cost., non determinando alcuna ingiustificata disparità di trattamento o lesione del diritto dei figli sopravvenuti, i quali sono tutelati solo in via mediata ed indiretta, in quanto l'interesse tutelato dalla norma è quello di consentire al genitore di soddisfare le esigenze fondamentali dei figli, sicché è proprio l'assenza in assoluto di discendenti al momento della donazione che legittima la revocazione, al fine di assicurare rilevanza giuridica ad un intimo e profondo sentire dell'essere umano, che può non essere stato valutato adeguatamente dal donante che non abbia ancora avuto figli, diversamente da quello che, avendo già provato il sentimento di amore filiale, si è comunque determinato a beneficiare il donatario, benché conscio degli oneri scaturenti dalla condizione genitoriale.
Cass. civ. n. 24618/2015
Il comodato di un bene immobile, stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare, ha un carattere vincolato alle esigenze abitative familiari, sicché il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento anche oltre l'eventuale crisi coniugale, salva l'ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno ai sensi dell'art. 1809, comma 2, c.c., ferma, in tal caso, la necessità che il giudice eserciti con massima attenzione il controllo di proporzionalità e adeguatezza nel comparare le particolari esigenze di tutela della prole e il contrapposto bisogno del comodante. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto risolto per mutuo consenso un contratto di comodato sulla sola base della volontà espressa da uno dei coniugi comodatari, senza considerare la situazione di separazione personale e il vincolo di destinazione dell'immobile, nonché omettendo di verificare la sussistenza dell'urgente ed imprevisto bisogno della parte comodante).
Cass. civ. n. 13363/2015
In materia di comodato, la clausola che ponga a carico del comodatario tutti i rischi derivanti dalla gestione della cosa data in comodato ha natura vessatoria, non essendo riproduttiva di alcuna regola legale, posto che ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. anche il comodante risponde dei danni derivanti a terzi dalla "res commodata", conservandone la custodia.
Cass. civ. n. 25222/2015
Il contratto di comodato ha natura reale e si perfeziona con la consegna della cosa, per la quale tuttavia non è necessaria la "traditio" materiale quando il bene sia già nella disponibilità del comodatario, potendo in questo caso consistere nel semplice mutamento del titolo della detenzione.
Cass. civ. n. 6203/2014
In materia di comodato, nei confronti del comodatario non può essere proposta azione di risoluzione per inadempimento attesa la gratuità del contratto, senza che assuma rilievo la presenza di eventuali pattuizioni accessorie, anche di apprezzabile peso economico, a carico di quest'ultimo, dovendo il comodante, in tale evenienza, far ricorso al diverso rimedio della restituzione anticipata del bene ai sensi dell'art. 1804 cod. civ. ove l'inosservanza degli obblighi integri un abuso della cosa oggetto di comodato ovvero una lesione della fiducia riposta dal comodante nel comodatario.
Cass. civ. n. 3674/2014
Il patto che preveda la facoltà del creditore pignoratizio di provvedere autonomamente alla riscossione dei titoli concessi in pegno alla scadenza e di impiegare gli importi riscossi nell'acquisto di altrettanti titoli della stessa natura, e così di seguito a ogni successiva scadenza dei titoli provenienti dal rinnovo o dai rinnovi, con l'avvertenza che gli importi riscossi e i titoli con essi acquistati restino soggetti all'originario vincolo di pegno, è incompatibile con il pegno irregolare, in quanto la riscossione dei titoli alla scadenza (e non la vendita degli stessi in qualsiasi momento) e l'acquisto di titoli della stessa natura rendono evidente la mera surrogazione dell'oggetto di un pegno regolare e non l'attribuzione alla banca della facoltà di disporre dei titoli. Né ad escludere tale natura è idonea l'inclusione dei titoli in un certificato cumulativo, atteso che la dematerializzazione, pur superando la fisicità del titolo, non è incompatibile con il pegno regolare, consentendone forme di consegna e di trasferimento virtuali, attraverso meccanismi alternativi di scritturazione, senza la movimentazione e senza neppure la creazione del supporto cartaceo.
Cass. civ. n. 6761/2012
La revocazione della donazione per sopravvenienza di figli risponde all'esigenza di consentire al donante di riconsiderare l'opportunità dell'attribuzione liberale a fronte della sopravvenuta nascita di un figlio, o della sopravvenuta conoscenza della sua esistenza, in funzione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, che derivano da tale evento, come anche dall'adozione del minore d'età ex art. 27 della legge n. 184 del 1983; pertanto, la revocazione della donazione non è consentita per sopravvenuta adozione del maggiore d'età, la quale è finalizzata non a proteggere la prole, ma ad assicurare all'adottante la trasmissione del nome e del patrimonio ("adoptio in hereditatem"), essendo, quindi, manifestamente infondata la questione di illegittimità dell'art. 803 c.c., in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede la revocazione degli atti di liberalità per sopravvenienza di figli adottivi maggiorenni.
Cass. civ. n. 6881/2003
Il contratto di comodato, che ha natura reale, si perfeziona con la consegna della cosa, la quale, tuttavia, non è necessario che sia eseguita materialmente, potendo anche consistere nel semplice mutamento del titolo della detenzione, ove la cosa sia già nella detenzione del comodatario.
Cass. civ. n. 4976/1997
Il carattere essenzialmente gratuito del comodato non viene meno per effetto della apposizione di un modus, posto a carico del comodatario, di consistenza tale da non poter integrare le caratteristiche di corrispettivo del godimento della res, come nel caso in cui venga stabilito, in relazione al godimento di un immobile, il versamento di una somma periodica, a carico del beneficiario, a titolo di rimborso spese, la cui entità lasci ragionevolmente escludere la dissimulazione di un sottostante contratto di locazione.
Cass. civ. n. 4912/1996
Perché il comodato non perda la sua natura essenzialmente gratuita, è necessario che l'interesse del comodante (che può ritenersi sempre immanente al contratto, quanto meno come intento di fare acquisire un'utilità al comodatario) non abbia di per sé contenuto patrimoniale, ovvero, pur avendolo, si tratti della prospettiva di un vantaggio indiretto e mediato, o, comunque, di un interesse secondario del concedente, il cui vantaggio non venga a trovarsi in rapporto di corrispettività con il beneficio concesso al comodatario.
Cass. civ. n. 2031/1994
L'art. 803 c.c., nel regolare la revocabilità della donazione per sopravvenienza di figli o discendenti legittimi del donante ovvero della conoscenza dell'esistenza degli uni o degli altri, istituisce fra le due categorie una relazione disgiuntiva, dimostrativa dell'intento del legislatore di considerarle in via alternativa e di esclusione, tale cioè che — atteso il vincolo meno stretto dei discendenti col donante — la sopravvenienza o conoscenza dell'esistenza di figli, se non fatte valere ai fini della revoca, precludono la possibilità della revoca stessa in relazione a sopravvenienza o conoscenza di discendenti legittimi.
Cass. civ. n. 9160/1987
Nel caso di concessione del godimento di un'abitazione ad una famiglia «vita natural durante» dei suoi membri contro la prestazione di assistenza, al fine di stabilire l'esistenza di un rapporto di comodato, occorre mettere a confronto i sacrifici ed i vantaggi che dal negozio derivano alle parti, stabilendo se, avuto riguardo alla causa del contratto, essi siano in relazione sinallagmatica oppure se, mancando fra loro un equilibrio, la detta prestazione a carico del comodatario sia da considerare un semplice «onere», compatibile con il carattere essenzialmente gratuito del comodato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia del merito che aveva escluso sia il comodato che la locazione, parlando genericamente di «rapporto atipico con obbligazioni reciproche»).
Cass. civ. n. 3954/1978
Il criterio discretivo tra le figure del comodato e del deposito, nell'ipotesi in cui il depositante abbia consentito al depositario di servirsi della cosa depositata (art. 1770 c.c.), va ravvisato nella funzione economica perseguita in concreto dai contraenti e oggettiva nella dichiarazione negoziale, dovendosi ritenere la prima o l'altra fattispecie contrattuale a seconda che la funzione economica, precipua ed essenziale, del contratto sia il godimento ovvero la custodia della cosa da parte dell'accipiente.