Art. 2645 quater – Codice civile – Trascrizione di atti costitutivi di vincolo

Si devono trascrivere, se hanno per oggetto beni immobili, gli atti di diritto privato, i contratti e gli altri atti di diritto privato, anche unilaterali, nonché le convenzioni e i contratti con i quali vengono costituiti a favore dello Stato, della regione, degli altri enti pubblici territoriali ovvero di enti svolgenti un servizio di interesse pubblico, vincoli di uso pubblico o comunque ogni altro vincolo a qualsiasi fine richiesto dalle normative statali e regionali, dagli strumenti urbanistici comunali nonché dai conseguenti strumenti di pianificazione territoriale e dalle convenzioni urbanistiche a essi relative.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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  • Se compri un immobile e pensi che basti il rogito, ti sbagli: senza trascrizione il tuo acquisto può essere superato da chi trascrive prima.
  • La trascrizione serve proprio a questo: stabilire chi ha diritto quando più soggetti vantano pretese sullo stesso bene, e la priorità non dipende da chi ha comprato prima, ma da chi ha trascritto prima.
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  • Anche errori formali possono compromettere tutto: una trascrizione imprecisa può farti perdere la tutela che pensavi di avere.

Massime correlate

Cass. civ. n. 4874/2025

In tema di trascrizione, il conflitto fra più acquirenti dello stesso diritto dal medesimo autore si risolve in base alla priorità delle rispettive trascrizioni, la quale può provarsi in giudizio solo mediante produzione, in originale o copia conforme, della nota di trascrizione, siccome improntata al principio di autoresponsabilità secondo cui gli effetti connessi alla formalità si producono in conformità e stretta relazione al contenuto di tale nota, che indica gli elementi essenziali del negozio e i beni ai quali esso si riferisce.

Cass. civ. n. 11250/1997

Il negozio con il quale il costruttore di uno stabile, nell'alienare la costruzione, riservi a sé il diritto di proprietà del lastrico di copertura e il relativo ius inaedificandi, essendo finalizzato ad incidere sul regime dominicale della res e, in particolare, su diritti considerati dall'ordinamento inerenti al bene immobile oggetto della Convenzione negoziale (e, pertanto, in assenza di contrario titolo, appartenenti al proprietario — o ai proprietari — dell'immobile medesimo), è soggetto a trascrizione, ai sensi del disposto dell'art. 2645 c.c., la cui mancanza, a mente del combinato disposto degli artt. 2644 e 2645 c.c., rende detto negozio inopponibile ai terzi e, in particolare, ai successori del primo acquirente dell'edificio, qualora, di tale riserva di proprietà, non venga fatta menzione nei successivi negozi traslativi stipulati in loro favore.

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