Art. 2646 – Codice civile – Trascrizione delle divisioni

Si devono trascrivere le divisioni [713, 1111] che hanno per oggetto beni immobili, come pure i provvedimenti di aggiudicazione degli immobili divisi mediante incanto [719, 757; 590 c.p.c., 788 c.p.c.], i provvedimenti di attribuzione delle quote tra condividenti e i verbali di estrazione a sorte delle quote [720, 729, 789, 791].

Si devono pure trascrivere la domanda di divisione giudiziale [784 c.p.c.] e l'atto di opposizione indicato dall'articolo 1113, per gli effetti ivi enunciati [2650, 2652 n. 6, 2685; 224 disp. att.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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