Art. 2654 – Codice civile – Annotazione di domande o atti soggetti a trascrizione

La trascrizione degli atti e delle domande indicati dai due articoli precedenti dev'essere anche annotata [2655, 2668, 2692] in margine alla trascrizione o iscrizione, quando si riferisce a un atto trascritto o iscritto [2656].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

La norma fornisce solo il quadro generale

L’applicazione al tuo caso richiede l’analisi della giurisprudenza più recente e rilevante, oltre alla verifica della tua situazione concreta

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