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Art. 2653 — Altre domande e atti soggetti a trascrizione a diversi effetti

Art. 2653 — Altre domande e atti soggetti a trascrizione a diversi effetti

Devono parimenti essere trascritti [ 2654, 2668, 2691; disp. att. 225 ss. ]:

  1. 1) le domande dirette a rivendicare la proprietà [ 948, 949 ] o altri diritti reali di godimento su beni immobili [ 1079 ] e le domande dirette all’accertamento dei diritti stessi.

La sentenza pronunziata contro il convenuto indicato nella trascrizione della domanda ha effetto anche contro coloro che hanno acquistato diritti dal medesimo in base a un atto trascritto dopo la trascrizione della domanda [ 2644 ];

  1. 2) la domanda di devoluzione del fondo enfiteutico.

La pronunzia di devoluzione ha effetto anche nei confronti di coloro che hanno acquistato diritti dall’enfiteuta in base a un atto trascritto posteriormente alla trascrizione della domanda [ 974, 2655 ];

  1. 3) le domande e le dichiarazioni di riscatto nella vendita di beni immobili [ 1503 ].

Se la trascrizione di tali domande o dichiarazioni è eseguita dopo sessanta giorni dalla scadenza del termine per l’esercizio del riscatto [ 1501 ], restano salvi i diritti acquistati dai terzi dopo la scadenza del termine medesimo in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda o della dichiarazione [ 2691 ];

  1. 4) le domande di separazione degli immobili dotali [ 166bis ] e quelle di scioglimento della comunione tra coniugi avente per oggetto beni immobili [ 191, 193, 194, 2647 ].

La sentenza che pronunzia la separazione o lo scioglimento non ha effetto a danno dei terzi che, anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno validamente acquistato dal marito diritti relativi a beni dotali o a beni della comunione;

  1. 5) gli atti e le domande che interrompono il corso dell’usucapione di beni immobili [ 1165, 2943 ss. ].

L’interruzione non ha effetto riguardo ai terzi che hanno acquistato diritti dal possessore in base a un atto trascritto o iscritto, se non dalla data della trascrizione dell’atto o della domanda [ disp. att. 231 ].

Alla domanda giudiziale è equiparato l’atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all’altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri [ 2691 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 3123/2012

In tema di condominio negli edifici, il divieto, sancito dall’art. 1122 c.c., di eseguire, nelle porzioni di proprietà individuale, opere che rechino danno alle parti comuni dell’edificio, comporta una limitazione di fonte legale intrinseca alle singole unità immobiliari, assimilabile ad un’obbligazione “propter rem”, cui corrisponde, dal lato attivo, una situazione giuridica soggettiva che non ha natura di diritto reale di godimento su cosa altrui; ne consegue che non occorre che la domanda diretta ad ottenere la relativa tutela venga trascritta, agli effetti indicati dall’art. 2653 c.c. (Nella specie, in applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso la necessità della trascrizione della domanda giudiziale di riduzione in pristino di un’unità abitativa realizzata in uno spazio di proprietà comune, ai fini dell’opponibilità della pronunziata sentenza all’avente causa dell’originario convenuto).

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Cass. civ. n. 13523/2006

La domanda diretta a denunziare la violazione della distanza legale da parte del proprietario del fondo vicino e ad ottenere l’arretramento della sua costruzione, tendendo a salvaguardare il diritto di proprietà dell’attore dalla costituzione di una servitù di contenuto contrario al limite violato e ad impedirne tanto l’esercizio attuale, quanto il suo acquisto per usucapione, ha natura di actio negatoria servitutis; essa, pertanto, è soggetta a trascrizione ai sensi sia dell’art. 2653 n. 1 c.c., che, essendo suscettibile di interpretazione estensiva, è applicabile anche alle domande dirette all’accertamento negativo dell’esistenza di diritti reali di godimento, sia del successivo n. 5, che dichiara trascrivibili le domande che interrompono il corso dell’usucapione su beni immobili.

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Cass. civ. n. 4268/2001

La mancata trascrizione della domanda di rivendicazione di un immobile nei confronti di impresa successivamente ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ex legge n. 95 del 1978 comporta, ai sensi dell’art. 2653 n. 1 c.c., la semplice inefficacia della sentenza nei confronti dell’avente causa dal convenuto in corso di causa, e non già la improponibilità della domanda stessa, esulando tale ipotesi dall’ambito di applicazione dell’art. 45 legge fallimentare — richiamato dalle norme sulla liquidazione coatta amministrativa, cui, pure, rinvia l’art. 1 della citata legge n. 95 del 1978 — a norma del quale le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la dichiarazione di fallimento sono senza effetto rispetto ai creditori.

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Cass. civ. n. 11124/1994

L’art. 2653 n. 5 c.c., a norma del quale debbono essere trascritti gli atti e le domande che interrompono il corso dell’usucapione di beni immobili e che, in mancanza, rende conseguentemente inopponibili ai terzi i predetti atti, si riferisce anche agli atti interruttivi della usucapione di diritti reali limitati, quali i diritti di servitù di contenuto contrario ai limiti legali della proprietà, perché l’espressione «usucapione di beni immobili», per la sua genericità, non si presta ad interpretazioni riduttive che, per altro, si porrebbero in contrasto con il principio generale stabilito dall’art. 813 c.c., secondo il quale, quando non sia diversamente disposto, le disposizioni concernenti beni immobili si applicano ai diritti reali che hanno per oggetto beni immobili.

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Cass. civ. n. 8066/1992

Affinché la trascrizione delle domande giudiziali dirette a rivendicare la proprietà od altri diritti reali di godimento su beni immobili e delle domande dirette all’accertamento dei diritti stessi produca gli effetti indicati dall’art. 2653 n. 1 c.c. è necessario che vi sia stretta e precisa correlazione tra la domanda quale risulta riportata nella nota di trascrizione e la pronuncia giudiziale che definendo il processo si vuole opporre ai terzi che abbiano frattanto acquistato diritti sul medesimo bene immobile.

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Cass. civ. n. 7151/1990

Nel caso in cui sia proposta domanda di accessione invertita, la domanda del proprietario del suolo occupato da terzi con una costruzione per far rimuovere la parte dell’edificio che insiste su parte del suo fondo ha natura reale e pertanto è trascrivibile ai sensi dell’art. 2653 n. 1 c.c.

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Cass. civ. n. 8233/1987

La trascrizione dell’atto di compravendita nel caso previsto dall’art. 2653 n. 1 del c.c. ha solamente effetto processuale, non sostanziale, nel senso che fornisce all’acquirente una posizione processuale indipendente, legittimandolo, qualora abbia trascritto prima della trascrizione della domanda di rivendicazione proposta contro il suo dante causa, all’opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., contro la sentenza che abbia accolto detta domanda. Ne consegue che il giudice investito dell’opposizione non può accogliere senz’altro l’opposizione stessa, dopo averne constatata l’ammissibilità (
iudicium rescindens), omettendo l’accertamento nel merito del diritto vantato dall’opponenete (
iudicium rescissorium).

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Cass. civ. n. 2592/1980

In deroga al principio generale ex art. 813 c.c., l’art. 2653, n. 5, c.c., nello stabilire l’onere della trascrizione per le domande che interrompono il corso dell’usucapione di beni immobili, si riferisce solo all’usucapione della proprietà e non anche all’usucapione di altri diritti reali immobiliari, in mancanza di un’espressa previsione in tal senso: conseguentemente, la domanda intesa al rispetto delle distanze legali non è soggetta a trascrizione sotto il profilo che essa avrebbe l’effetto di interrompere l’usucapione del diritto di servitù di contenuto contrario al limite legale dedotto in giudizio.

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