Art. 2694 – Codice civile – Richiamo di altre leggi

Sono salve le disposizioni del codice della navigazione [c. nav. 238 ss., 250, 279 ss., 543, 650, 652, 853 ss., 865, 875, 1009, 1045, 1061, 1063] e delle leggi speciali che richiedono la trascrizione di atti non contemplati dal presente capo e le altre disposizioni non incompatibili con quelle contenute nel capo medesimo.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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