Art. 2693 – Codice civile – Trascrizione del pignoramento e del sequestro

Deve essere trascritto, dopo la notificazione, il provvedimento che ordina il sequestro conservativo [671 c.p.c.] per gli effetti disposti dall'articolo 2906. Si deve trascrivere del pari l'atto di pignoramento [518 c.p.c.] per gli effetti disposti dagli articoli 2913, 2914, 2915 e 2916.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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