Art. 2744 – Codice civile – Divieto del patto commissorio

È nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto è nullo anche se posteriore alla costituzione dell'ipoteca o del pegno [1963, 2798].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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