Art. 2798 – Codice civile – Assegnazione della cosa in pagamento
Il creditore può sempre domandare al giudice che la cosa gli venga assegnata in pagamento [505, 530 c.p.c.] fino alla concorrenza del debito, secondo la stima da farsi con perizia o secondo il prezzo corrente, se la cosa ha un prezzo di mercato [1474, 2744].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 24137/2018
Il pegno irregolare si differenzia da quello regolare in quanto le somme di danaro o i titoli depositati presso il creditore diventano di proprietà del medesimo, sicchè in caso di inadempimento del debitore, il creditore è tenuto soltanto a restituire l'eventuale eccedenza dei titoli rispetto alle somme garantite, mentre nel pegno regolare egli ha diritto a soddisfarsi disponendo dei titoli ricevuti in pegno.
Cass. civ. n. 8778/1998
Allorché il creditore si soddisfi sul pegno, si determina il pagamento (totale o parziale) del debito e non la compensazione, in quanto il creditore preleva direttamente la somma che il debitore dovrebbe pagargli. Tale principio vale anche se il pegno è stato costituito dal terzo, il quale, cosa facendo, si costituisce quale ulteriore debitore del creditore, senza, con ciò, divenire a sua volta creditore di costui; sicché la prelazione pignoratizia determina il mero adempimento del debito originario da parte del terzo, restando irrilevante il fatto che quest'ultimo possa poi agire in regresso nei confronti del debitore, posto che a tale rapporto il creditore rimane estraneo.