Art. 2798 – Codice civile – Assegnazione della cosa in pagamento

Il creditore può sempre domandare al giudice che la cosa gli venga assegnata in pagamento [505, 530 c.p.c.] fino alla concorrenza del debito, secondo la stima da farsi con perizia o secondo il prezzo corrente, se la cosa ha un prezzo di mercato [1474, 2744].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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