Art. 2749 – Codice civile – Estensione del privilegio
Il privilegio accordato al credito si estende alle spese ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione. Si estende anche agli interessi dovuti per l'anno in corso alla data del pignoramento e per quelli dell'anno precedente.
Gli interessi successivamente maturati hanno privilegio nei limiti della misura legale [1284] fino alla data della vendita [2788, 2855].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 6760/2024
L'aggio costituisce il compenso spettante al concessionario esattore per l'attività svolta su incarico e mandato dell'ente impositore ed il relativo credito non muta la sua natura di corrispettivo per un servizio reso in base al soggetto (contribuente, ente impositore o entrambi pro quota) a carico del quale, a seconda delle circostanze, è posto il pagamento: pertanto, in sede di accertamento al passivo dei crediti insinuati dal concessionario, il credito per aggio non può in alcun modo essere considerato inerente al tributo riscosso e non è quindi assistito dal relativo privilegio.
Cass. civ. n. 2997/1999
Gli interessi, prodotti dai crediti assistiti da privilegio (speciale o generale), per il tempo successivo all'instaurarsi della procedura concorsuale a carico del debitore (nella specie, fallimento) non sono garantiti dal privilegio che tutela il credito per capitale, atteso che l'art. 55, primo comma, legge fallimentare, nel riconoscere tali interessi, fa salvo il terzo comma del precedente art. 54, il quale richiama, per l'estensione del diritto di prelazione agli interessi, solo gli artt. 2788 e 2855 c.c. sui crediti pignoratizi ed ipotecari, e non anche l'art. 2749 in tema di crediti privilegiati. È, al riguardo, manifestamente infondata la questione di costituzionalità relativa alle norme richiamate con riferimento agli interessi su crediti vantati dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, atteso che la Corte costituzionale, nel dichiararne la illegittimità con riferimento esclusivo agli interessi dovuti sui crediti dei lavoratori dipendenti nelle varie procedure concorsuali (sentenze nn. 300/86, 204/89, 408/89, 567/89), ne ha escluso la incostituzionalità con riferimento ad altri soggetti (ordinanze 27/89 e 226/89), sul presupposto che il regime degli interessi così come disegnato dal combinato disposto dalle norme del codice civile e della legge fallimentare sopra richiamate fosse incompatibile soltanto in relazione all'esigenza di protezione dei lavoratori di cui all'art. 38 della Costituzione. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha, ancora, precisato che l'interesse pubblico alla sussistenza di regolari fonti di finanziamento per l'Inps poteva ritenersi connesso solo mediatamente e strumentalmente con l'interesse dei lavoratori alla fruizione del trattamento previdenziale ed assistenziale).
Cass. civ. n. 7396/1983
Dopo l'apertura della procedura concorsuale a carico del debitore (nella specie, liquidazione coatta amministrativa), anche i crediti assistiti da privilegio generale, quali i crediti di lavoro, continuano a produrre interessi, questi, peraltro, cessano di decorrere gradualmente e proporzionalmente in corrispondenza della graduale liquidazione del patrimonio mobiliare del debitore, e non decorrono, quindi, in corrispondenza di quella parte di attivo che viene acquisita già originariamente liquida all'esecuzione concorsuale.
Cass. civ. n. 1670/1982
Gli interessi prodotti dai crediti assistiti da privilegio speciale, ovvero da privilegio generale, come i crediti di lavoro, per il tempo successivo all'instaurarsi di procedura concorsuale a carico del debitore (nella specie, liquidazione coatta amministrativa), non sono garantiti dal privilegio che tutela il credito per capitale, atteso che l'art. 55 primo comma della legge fallimentare, nel riconoscere detti interessi, fa salvo il terzo comma del precedente art. 54, il quale richiama, per l'estensione del diritto di prelazione agli interessi, solo gli artt. 2788 e 2855 c.c. sui crediti pignoratizi ed ipotecari, non anche l'art. 2749 c.c. in tema di crediti privilegiati.