Avvocato.it

Art. 2788 — Prelazione per il credito degli interessi

Art. 2788 — Prelazione per il credito degli interessi

La prelazione ha luogo anche per gli interessi dell’anno in corso alla data del pignoramento [ 492, 513, 518 c.p.c. ] o, in mancanza di questo [ 502 c.p.c. ], alla data della notificazione del precetto [ 479 c.p.c. ]. La prelazione ha luogo inoltre per gli interessi successivamente maturati, nei limiti della misura legale, fino alla data della vendita [ 1470; l.f. 54 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”6″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”8″]

Massime correlate

Cass. civ. n. 6347/2014

Qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un’operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli, alla data dell’illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione), per poi detrarre l’acconto dal credito e, infine, calcolando, gli interessi compensativi – finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento – sull’intero capitale, per il periodo che va dalla data dell’illecito al pagamento dell’acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell’acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 16561/2010

In caso di fideiussione prestata da una pluralità di garanti, l’azione di regresso ai sensi dell’art. 1304 cod. civ può essere esercitata solo quando possa riconoscersi un vincolo di solidarietà tra più fideiussori ed un unico debitore e, a tal fine, è necessario che la garanzia sia prestata per il medesimo debito, anche se non contestualmente, nella reciproca consapevolezza dell’esistenza dell’altrui garanzia e con l’intento di garantire congiuntamente il medesimo debito, ossia che ricorra la fattispecie giuridica della con fideiussione; quando invece non vi sia solidarietà tra i fideiussori perché risultano prestate distinte fideiussioni da diversi soggetti in tempi successivi e con atti separati, senza alcuna manifestazione di reciproca consapevolezza tra essi o, al contrario, con espressa convenzione con il creditore volta a tenere differenziata la propria obbligazione con quella degli altri e, in ogni caso se manchi un collegamento correlato ad n interesse comune da fideiussori, la fideiussione deve qualificarsi “plurima” e non trova applicazione l’art. 1304 cod. civ.

[adrotate group=”8″]

Cass. pen. n. 13426/2010

L’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, accertata nel giudizio penale di cognizione, ha effetti in qualsiasi tipo di giudizio, e quindi anche nell’ambito del procedimento di prevenzione. (Fattispecie in tema di intercettazioni dichiarate inutilizzabili nel giudizio di cognizione per inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 268, comma terzo, c.p.p., per assenza di motivazione in ordine all’inidoneità od insufficienza degli impianti esistenti presso la Procura della Repubblica).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 2147/1991

Per il congiunto disposto dagli artt. 54, terzo comma e 55, primo comma l. fall. nonché degli artt. 2788 e 2855 c.c., gli interessi su crediti ipotecari o pignoratizi non possono trovare collocazione chirografaria per importi corrispondenti alla differenza fra il tasso convenzionale e il tasso legale, con riferimento al periodo posteriore all’anno in corso alla data della dichiarazione di fallimento, fino al giorno della vendita fallimentare.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 817/1983

La clausola risolutiva espressa opera non già in via automatica ed indipendentemente dalla richiesta che il contraente faccia dichiarando di volersene avvalere, bensì in conseguenza di tale richiesta la quale, come preclude la possibilità del pagamento, ormai tardivo, così, per la stessa struttura e finalità della pattuizione, non può più essere effettuata una volta ricevuto il pagamento. Pertanto, nel caso di regolamento cambiario del rapporto, il creditore, per far valere la clausola risolutiva, deve dedurre l’azione causale — subordinata (art. 66 legge cambiaria) alla condicio iuris della mancanza di accettazione o di pagamento e all’offerta (al debitore, in restituzione) della cambiale, con deposito presso la cancelleria del giudice — con la conseguenza che tale azione non può essere dedotta in difetto di produzione della cambiale ed il pagamento della stessa ancorché tardivo, nelle mani del terzo, ovviamente preclude tale possibilità.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 1151/1976

L’azione di annullamento del contratto per errore e quella di risoluzione per difetto di qualità promesse o essenziali per l’uso cui la cosa venduta è destinata sono istituti del tutto autonomi, rispetto ai quali non sussiste alcun rapporto di incompatibilità o di reciproca esclusione, concernendo la prima azione il momento formativo del contratto e la validità di esso fin dal suo sorgere, mentre la seconda riguarda il profilo funzionale della cosa ed attiene all’inadempimento del venditore all’obbligo di trasferire al compratore la cosa alienata con le qualità promesse ed essenziali all’uso cui è destinata. Pertanto, promossa l’azione di risoluzione per mancanza di una qualità essenziale, nulla impedisce di proporre, in via subordinata, anche l’azione di annullamento per errore, sotto il profilo che la falsa rappresentazione della realtà possa esser caduta sull’esistenza, semplicemente supposta o anche espressamente promessa, delle qualità anzidette, incidendo in modo determinante, sulla prestazione del consenso.

[adrotate group=”8″]

[adrotate group=”7″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze