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Art. 2759 — Crediti per le imposte sul reddito

Art. 2759 — Crediti per le imposte sul reddito

I crediti dello Stato per l’imposta sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle persone giuridiche e per l’imposta locale sui redditi, dovuta per i due anni anteriori a quello in cui si procede, hanno privilegio, limitatamente all’imposta o alla quota d’imposta imputabile al reddito d’impresa, sopra i mobili che servono all’esercizio di imprese commerciali e sopra le merci che si trovano nel locale adibito all’esercizio stesso o nell’abitazione dell’imprenditore [ 2778 n. 7 ].

Il privilegio si applica sui beni indicati nel comma precedente ancorché appartenenti a persona diversa dall’imprenditore, salvo che si tratti di beni rubati o smarriti, di merci affidate all’imprenditore per la lavorazione o di merci non ancora nazionalizzate munite di regolare bolletta doganale.

Qualora l’accertamento del reddito iscritto a ruolo sia stato determinato sinteticamente ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la ripartizione proporzionale dell’imposta, prevista dal primo comma, viene effettuata sulla base dei redditi iscritti o iscrivibili ai fini dell’imposta locale sui redditi .

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 330/1999

In tema di privilegio speciale sui mobili inerenti a crediti per le imposte sui redditi, l’art. 2759 c.c. (che riconosce privilegio speciale ai crediti per imposte sul reddito sui mobili strumentali all’esercizio dell’impresa e sulle merci relative, con collocamento al settimo posto nell’ordine dei privilegi sui mobili) limita l’efficacia del privilegio a due periodi di imposta e cioè ai due anni più recenti tra quelli in cui è sorto il credito tributario e che necessariamente debbono precedere il pignoramento (art. 2916, sub 3, c.c.) da chiunque sia stata promossa l’esecuzione individuale o l’inizio dell’esecuzione collettiva (artt. 44 e 52 l. fall.).

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Cass. civ. n. 6710/1982

Anche per il diritto tributario il privilegio, per la sua natura di accessorio di credito, di cui segue le sorti, si estingue solo con l’estinzione del credito e non è suscettibile, pertanto, di estinguersi autonomamente per prescrizione, indipendentemente dalla prescrizione del credito assistito, salvo che nelle ipotesi eccezionali espressamente previste dalla legge e non estensibili in via analogica, tra le quali non può essere compresa quella del privilegio speciale gravante sugli immobili soggetti ad imposta straordinaria sul patrimonio.

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