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Art. 2778 — Ordine degli altri privilegi sui mobili

Art. 2778 — Ordine degli altri privilegi sui mobili

Salvo quanto è disposto dall’articolo 2777, nel concorso di crediti aventi privilegio generale o speciale sulla medesima cosa, la prelazione si esercita nell’ordine che segue:

  1. 1) i crediti per contributi ad istituti, enti o fondi speciali — compresi quelli sostitutivi o integrativi — che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, indicati dall’articolo 2753;
  2. 2) i crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall’articolo 2771, quando il privilegio si esercita separatamente sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli immobili;
  3. [ 3) i crediti degli istituti esercenti il credito agrario, indicati dai due primi commi dell’articolo 2766 ];
  4. 4) i crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento di beni mobili, indicati dall’articolo 2756;
  5. 5) i crediti per le mercedi dovute ai lavoratori impiegati nelle opere di coltivazione e di raccolta, indicate dall’articolo 2757;
  6. 6) i crediti per sementi e materie fertilizzanti e antiparassitarie e per somministrazione di acqua per irrigazione, nonché i crediti per i lavori di coltivazione e di raccolta indicati nell’articolo 2757. Qualora tali crediti vengano in concorso tra loro, sono preferiti quelli di raccolta, seguono quelli di coltivazione e, infine, gli altri crediti indicati dallo stesso articolo;
  7. 7) i crediti per i tributi indiretti, indicati dall’articolo 2758, salvo che la legge speciale accordi un diverso grado di preferenza, e i crediti per le imposte sul reddito, indicati dall’articolo 2759;
  8. 8) i crediti per contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale indicati dall’articolo 2754, nonché gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal precedente n. 1) del presente articolo;
  9. [ 9) i crediti degli istituti esercenti il credito agrario, indicati dal terzo comma dell’articolo 2766 ];
  10. 10) i crediti dipendenti da reato, indicati dall’articolo 2768, sulle cose sequestrate, nei casi [ 185 c.p. ] e secondo l’ordine [ 188, 189, 191 c. p. ] stabiliti dal codice penale e dal codice di procedura penale [ 320, 691 c.p.p. ];
  11. 11) i crediti per risarcimento, indicati dall’articolo 2767 [ 2779 ];
  12. 12) i crediti dell’albergatore, indicati dall’articolo 2760;
  13. 13) i crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario, indicati dall’articolo 2761;
  14. 14) i crediti del venditore di macchine o della banca per le anticipazioni del prezzo, indicati dall’articolo 2762;
  15. 15) i crediti per canoni enfiteutici, indicati dall’articolo 2763;
  16. 16) i crediti del locatore [ 1615 ] e i crediti del concedente dipendenti dai contratti di mezzadrìa e colonìa, indicati rispettivamente dagli articoli 2764 e 2765;
  17. 17) i crediti per spese funebri, d’infermità, per somministrazione ed alimenti, nell’ordine indicato dall’articolo 2751;
  18. 18) i crediti dello Stato per tributi diretti, indicati dal primo comma dell’articolo 2752;
  19. 19) i crediti dello Stato indicati dal terzo comma dell’articolo 2752;
  20. 20) i crediti degli enti locali per tributi, indicati dal Quarto comma dell’articolo 2752.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 16593/2010

In sede di ammissione al passivo fallimentare, il privilegio di prelazione previsto dall’art. 2778, n. 1, c.c. (per i crediti per contributi ad istituti, enti o fondi speciali compresi quelli sostitutivi o integrativi che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, indicati dall’art. 2753 c.c. e dal n. 8 (per i crediti per contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale indicati dall’art. 2754 c.c., nonché gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare), si applica, senza alcun limite temporale, ai crediti INAIL per premi. per effetto dell’art. 4 del d.l. n. 338 del 1989, conv. in legge n. 389 del 1989.

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Cass. civ. n. 17391/2009

La notifica dell’atto di impugnazione (nella specie dell’appello) effettuata a mani della persona “addetta al ritiro”, in luogo diverso da quello indicato dal procuratore domiciliatario e pur in assenza di alcuna indicazione negli atti processuali, in cui non risulti nemmeno un’eventuale comunicazione all’Ordine degli avvocati da parte del destinatario, deve ritenersi perfettamente valida, dovendosi privilegiare il riferimento personale su quello topografico, in quanto, ai fini della notifica dell’impugnazione ai sensi dell’art. 330 c.p.c., l’elezione di domicilio presso lo studio del procuratore assume la mera funzione di indicare la sede di questo ed è priva di una sua autonoma rilevanza.

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Cass. civ. n. 23808/2008

In tema di credito per pene pecuniarie in materia di I.V.A., la natura afflittiva e personale della sanzione, che in generale esclude la natura privilegiata del credito, cede a fronte dell’art. 62, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, il quale prevede che i crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute ai sensi di quel decreto hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore, con grado successivo a quello indicato al n. 15) dell’art. 2778 del codice civile, e che anche in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, gli stessi crediti sono collocati sussidiariamente sul prezzo degli immobili con preferenza rispetto ai creditori chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo e secondo comma dell’art. 66 della legge n. 153 del 1969.

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Cass. civ. n. 2659/1976

Ai sensi dell’art. 66 L. 30 aprile 1969, n. 153 [ ora abrogato ], gli accessori dei crediti per le retribuzioni dovute sotto qualsiasi forma ai prestatori di lavoro subordinato vanno collocati, come i crediti, al primo posto dell’ordine di graduazione di cui all’art. 2778 c.c., mentre gli accessori dei crediti per contributi assistenziali e previdenziali, limitatamente al cinquanta per cento, vanno collocati al Quinto posto.

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Cass. civ. n. 2901/1975

Ai fini dell’identificazione dell’oggetto del privilegio speciale (nella specie, quello derivante dall’art. 2778 n. 5 c.c., per tributi doganali), non può ritenersi che cose di genere non possano essere individuate attraverso le risultanze di un registro – vidimato dalla competente autorità e regolarmente tenuto – che faccia specifica e adeguata menzione di esse delle modalità della loro conservazione ed utilizzazione, ed in generale dei loro movimenti.

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Cass. civ. n. 4358/1974

I crediti per contributi previdenziali dovuti ad istituti che gestiscono la assicurazione obbligatoria contro l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed i crediti per contributi dovuti ad enti che gestiscono altre forme di previdenza, i quali sono stati collocati dall’art. 66 della L. 30 aprile 1969, n. 153 [ ora abrogato ], rispettivamente, al primo ed al Quinto posto dell’ordine di prelazione fissato dall’art. 2778, c.c., sopravanzano, quantunque siano assistiti soltanto da privilegio generale, tutti gli altri crediti che sono ad essi posposti in tale graduatoria anche se assistiti da privilegi speciali.

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Cass. civ. n. 3626/1974

A norma dell’art. 66 L. 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) [ ora abrogato ], gli accessori dei crediti per le retribuzioni dovute sotto qualsiasi forma ai prestatori di lavoro subordinato vanno collocati, al pari dei crediti, al primo posto dell’ordine di graduazione, di cui all’art. 2778 c.c. mentre gli accessori dei crediti per contributi assistenziali e previdenziali, limitatamente al 50% vanno collocati al Quinto posto.

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