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Art. 2767 — Crediti per risarcimento di danni contro l’assicurato

Art. 2767 — Crediti per risarcimento di danni contro l’assicurato

Nel caso di assicurazione della responsabilità civile, il credito del danneggiato per il risarcimento ha privilegio sull’indennità dovuta dall’assicuratore [ 2778 n. 11; 235 disp. att. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 56/2015

L’assegnazione del dirigente comunale ad un diverso ufficio, pure dirigenziale, esula dalla problematica del demansionamento, trattandosi, ove vi sia stata manifestazione di volontà punitiva e ritorsiva del datore di lavoro, di “assegnazione del lavoratore ad ufficio diverso per ritorsione” vietata anche nel pubblico impiego. (Nella specie, la S.C. ha confermato la condanna del comune al risarcimento dei danni subiti dal dirigente per la revoca dell’incarico dirigenziale prima della scadenza del termine e l’assegnazione ad un servizio di minore rilevanza, alla stregua della scala di valutazione delle posizioni dirigenziali prevista dal regolamento comunale).

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Cass. civ. n. 5172/2010

Il privilegio di cui all’art. 2767 c.c., avente ad oggetto l’indennità dovuta dall’assicuratore all’assicurato e la cui previsione è ispirata all’esigenza di sottrarre il terzo al concorso dei creditori chirografari dell’assicurato, trova applicazione solo nel settore dell’assicurazione volontaria e non anche con riguardo all’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, in cui la legge 24 dicembre 1969, n. 990 riconosce al danneggiato l’azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’assicuratore; in tale settore, tuttavia, il diritto del Fondo di garanzia per le vittime della strada (gestito dalla Concessionaria servizi assicurativi pubblici, CONSAP s.p.a.) al rimborso, da parte dell’impresa in liquidazione coatta amministrativa, di quanto pagato a titolo di indennizzo ai soggetti rimasti danneggiati, ai sensi degli am. 3 e 4 del d.l. 26 settembre 1978, n. 576 (conv. in legge 24 novembre 1978, n. 738), è assistito dal diverso privilegio speciale sulle riserve tecniche. di cui all’art. 85 del d.p.r. 13 febbraio 1959, n. 449 e all’art. 78, comma Quarto, del d.l.vo 17 marzo 1995, n. 175, anche per il periodo, come nella specie, antecedente all’entrata in vigore del d.l.vo 9 aprile 2003, n. 93.

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Cass. civ. n. 8063/2008

Nell’assicurazione contro i rischi di danni alla merce trasportata, stipulata per conto di chi spetta, la persona legittimata a domandare l’indennizzo è il destinatario se il trasporto viene affidato dal venditore ad un vettore o ad uno spedizioniere, perché in tal caso per effetto della consegna delle merce alla persona incaricata del trasporto si trasferisce in capo al destinatario il rischio del perimento di essa, ai sensi dell’art. 1510 c.c. Quando, invece, il venditore provvede da sé a trasportare la merce al domicilio del compratore, non può trovare applicazione la disciplina di cui al citato art. 1510, con la conseguenza che, in caso di perimento della merce durante il trasporto e prima della consegna al compratore, legittimato a domandare il pagamento dell’indennizzo assicurativo è il venditore.

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