Art. 2767 – Codice civile – Crediti per risarcimento di danni contro l’assicurato
Nel caso di assicurazione della responsabilità civile, il credito del danneggiato per il risarcimento ha privilegio sull'indennità dovuta dall'assicuratore [2778 n. 11; 235 disp. att.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
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Cass. civ. n. 25126/2025
In tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile, essendo estraneo al rapporto assicurativo, sicché, in caso di fallimento del danneggiante, la compagnia assicuratrice deve corrispondere l'indennizzo dovuto al fallimento, nel cui passivo il danneggiato è tenuto ad insinuare il proprio credito, eventualmente con il privilegio di cui sia titolare ex lege, dovendosi, in ogni caso, escludere che il curatore possa acconsentire al pagamento diretto ex art. 1917, comma 2, c.c., venendo altrimenti alterata la graduazione dei creditori. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in una causa di risarcimento del danno da infortunio sul lavoro, aveva respinto la richiesta del danneggiato di chiamare in causa l'assicuratore del datore di lavoro fallito, onde surrogarsi nei diritti vantati dal danneggiante nei confronti dello stesso, tenuto conto che in nessun caso l'assicuratore avrebbe potuto pagare direttamente nelle mani del danneggiato ex art. 1917, comma 2, c.c.).
Cass. civ. n. 5172/2010
Il privilegio di cui all'art. 2767 c.c., avente ad oggetto l'indennità dovuta dall'assicuratore all'assicurato e la cui previsione è ispirata all'esigenza di sottrarre il terzo al concorso dei creditori chirografari dell'assicurato, trova applicazione solo nel settore dell'assicurazione volontaria e non anche con riguardo all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, in cui la legge 24 dicembre 1969, n. 990 riconosce al danneggiato l'azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore; in tale settore, tuttavia, il diritto del Fondo di garanzia per le vittime della strada (gestito dalla Concessionaria servizi assicurativi pubblici, CONSAP s.p.a.) al rimborso, da parte dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa, di quanto pagato a titolo di indennizzo ai soggetti rimasti danneggiati, ai sensi degli am. 3 e 4 del d.l. 26 settembre 1978, n. 576 (conv. in legge 24 novembre 1978, n. 738), è assistito dal diverso privilegio speciale sulle riserve tecniche. di cui all'art. 85 del d.p.r. 13 febbraio 1959, n. 449 e all'art. 78, comma quarto, del d.l.vo 17 marzo 1995, n. 175, anche per il periodo, come nella specie, antecedente all'entrata in vigore del d.l.vo 9 aprile 2003, n. 93.
Cass. civ. n. 8063/2008
Nell'assicurazione contro i rischi di danni alla merce trasportata, stipulata per conto di chi spetta, la persona legittimata a domandare l'indennizzo è il destinatario se il trasporto viene affidato dal venditore ad un vettore o ad uno spedizioniere, perché in tal caso per effetto della consegna delle merce alla persona incaricata del trasporto si trasferisce in capo al destinatario il rischio del perimento di essa, ai sensi dell'art. 1510 c.c. Quando, invece, il venditore provvede da sé a trasportare la merce al domicilio del compratore, non può trovare applicazione la disciplina di cui al citato art. 1510, con la conseguenza che, in caso di perimento della merce durante il trasporto e prima della consegna al compratore, legittimato a domandare il pagamento dell'indennizzo assicurativo è il venditore.