Art. 2784 – Codice civile – Nozione

Il pegno è costituito a garanzia dell'obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore.

Possono essere dati in pegno i beni mobili [812], le universalità di mobili [816], i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili [813].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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