Art. 813 – Codice civile – Distinzione dei diritti

Salvo che dalla legge risulti diversamente, le disposizioni concernenti i beni immobili si applicano anche ai diritti reali che hanno per oggetto beni immobili e alle azioni relative; le disposizioni concernenti i beni mobili si applicano a tutti gli altri diritti.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Può riguarda anche te

  • Se pensi che tutti i beni siano uguali davanti alla legge, rischi errori pratici: il codice civile distingue categorie diverse con regole diverse su trasferimento e tutela.
  • Quando compri, vendi o utilizzi qualcosa, non sempre ti stai rapportando allo stesso tipo di bene: il codice civile distingue categorie diverse, e da questa distinzione derivano regole concrete su trasferimento, garanzie e tutela.
  • Non tutto può essere posseduto liberamente: beni come strade, spiagge e fiumi appartengono al demanio e sono sottratti alla proprietà privata, anche se nella pratica i confini non sono sempre chiari.
  • La differenza tra bene principale e pertinenza può incidere direttamente su una compravendita: un garage o una cantina possono seguire automaticamente l'immobile, anche se non ci hai fatto caso al momento dell'acquisto.

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