Art. 2804 – Codice civile – Assegnazione o vendita del credito dato in pegno

Il creditore pignoratizio non soddisfatto può in ogni caso chiedere che gli sia assegnato in pagamento il credito ricevuto in pegno, fino a concorrenza del suo credito.

Se il credito non è ancora scaduto, egli può anche farlo vendere nelle forme stabilite dall'articolo 2797 .

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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  • Se un debito è garantito da un bene mobile, stai entrando nel campo del pegno.
  • Il bene dato in garanzia non diventa del creditore: resta del debitore, ma vincolato fino al pagamento.
  • Se il debito non viene pagato, il creditore può soddisfarsi con preferenza su quel bene rispetto agli altri.
  • Non è però possibile appropriarsi automaticamente del bene: il divieto di patto commissorio impedisce che il creditore diventi proprietario senza una procedura legale.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

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