Art. 2797 – Codice civile – Forme della vendita

Prima di procedere alla vendita il creditore, a mezzo di ufficiale giudiziario, deve intimare al debitore di pagare il debito e gli accessori, avvertendolo che, in mancanza, si procederà alla vendita. L'intimazione deve essere notificata anche al terzo che abbia costituito il pegno [602 c.p.c.].

Se entro cinque giorni dall'intimazione non è proposta opposizione, o se questa è rigettata, il creditore può far vendere la cosa al pubblico incanto [534 c.p.c.], o, se la cosa ha un prezzo di mercato [1474], anche a prezzo corrente, a mezzo di persona autorizzata a tali atti [83 disp. att.]. Se il debitore non ha residenza o domicilio eletto nel luogo di residenza del creditore, il termine per la opposizione è determinato a norma dell'articolo 163 bis del codice di procedura civile.

Il giudice, sull'opposizione del costituente, può limitare la vendita a quella tra più cose date in pegno, il cui valore basti a pagare il debito [1850].

Per la vendita della cosa data in pegno le parti possono convenire forme diverse [1850, 2744; 53 l. fall.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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