Art. 2797 – Codice civile – Forme della vendita
Prima di procedere alla vendita il creditore, a mezzo di ufficiale giudiziario, deve intimare al debitore di pagare il debito e gli accessori, avvertendolo che, in mancanza, si procederà alla vendita. L'intimazione deve essere notificata anche al terzo che abbia costituito il pegno [602 c.p.c.].
Se entro cinque giorni dall'intimazione non è proposta opposizione, o se questa è rigettata, il creditore può far vendere la cosa al pubblico incanto [534 c.p.c.], o, se la cosa ha un prezzo di mercato [1474], anche a prezzo corrente, a mezzo di persona autorizzata a tali atti [83 disp. att.]. Se il debitore non ha residenza o domicilio eletto nel luogo di residenza del creditore, il termine per la opposizione è determinato a norma dell'articolo 163 bis del codice di procedura civile.
Il giudice, sull'opposizione del costituente, può limitare la vendita a quella tra più cose date in pegno, il cui valore basti a pagare il debito [1850].
Per la vendita della cosa data in pegno le parti possono convenire forme diverse [1850, 2744; 53 l. fall.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 9812/2025
In tema di revocatoria fallimentare, al fine di stabilire se il pagamento si collochi o meno nel "periodo sospetto" rilevante per l'esercizio dell'azione, la monetizzazione da parte della banca del pegno costituito in garanzia dal cliente poi fallito è idonea a determinare la decorrenza del relativo termine, siccome equivale al pagamento del debito garantito dal pegno stesso, restando invece irrilevante la data dell'eventuale successiva imputazione del pagamento, da parte del creditore, a uno piuttosto che a un altro dei plurimi debiti del medesimo obbligato.
Cass. civ. n. 9811/2025
E' assoggettabile a revocatoria fallimentare la compensazione in conto corrente dell'esposizione passiva del cliente fallito con un corrispondente debito della stessa banca verso quest'ultimo, ove si accerti la natura regolare del pegno di denaro costituito dal cliente presso la banca, dovendo considerarsi che l'esenzione da revocatoria può conseguire solo all'accertata natura irregolare del pegno di denaro, che consegue unicamente all'espresso conferimento alla banca, in sede di costituzione della garanzia, della facoltà di disposizione della somma.
Cass. civ. n. 5475/2020
L'opposizione alla vendita della cosa data in pegno di cui all'art. 2797, comma 2, c.c. ha la sostanziale natura di un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ed è perciò soggetta alle stesse regole processuali di quest'ultima, ivi compresa l'esclusione dalla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale ai sensi dell'art. 3 della l. n. 742 del 1969, regola che trova applicazione anche al giudizio di cassazione, con conseguente rilievo d'ufficio della tardività ed inammissibilità del ricorso.
Cass. civ. n. 8881/2020
La vendita al pubblico incanto di cosa ricevuta in pegno, ai sensi dell'art. 2797 c.c., configura una forma di autotutela privata esecutiva, diversa e distinta dall'espropriazione forzata, sicché alla stessa non si applica la disciplina prescritta per la vendita forzata e, in particolare, l'art. 2922 c.c., che nega alla parte acquirente la possibilità di fare valere i vizi della cosa venduta, in quanto le cose ottenute in pegno non sono liberamente negoziabili dal creditore garantito, comunque tenuto al rispetto delle leggi speciali inerenti alle forme specifiche di costituzione del pegno. Deve, tuttavia, considerarsi lecita e meritevole di tutela, in ossequio al principio di autonomia privata ex art. 1322 c.c., la previsione regolamentare e convenzionale (desumibile anche in via implicita dal regolamento d'asta) di esclusione del diritto del partecipante all'asta di contestare i vizi redibitori e la mancanza di qualità della cosa venduta in base agli artt. 1490 e 1497 c.c., fatta salva la tutela riconosciuta in caso di vendita di "aliud pro alio".
Cass. civ. n. 17268/2018
L'opposizione alla vendita della cosa data in pegno, prevista dall'art. 2797 c.c., ha la sostanziale natura di opposizione all'esecuzione, riconducibile all'art. 615 c. p.c., ed è perciò soggetta alle stesse regole processuali di quest'ultima, compresa quella dell'appellabilità della sentenza che la conclude in primo grado - ripristinata, per le sentenza pubblicate a partire dal 4 luglio 2009, dall'ulteriore riforma dell'art. 616 c.p.c., di cui all'art. 49 della l. n. 69 del 2009 -, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione proposto direttamente avverso la sentenza di primo grado.
Cass. civ. n. 27266/2008
Attraverso l'opposizione alla vendita della cosa pignorata, prevista dall'art. 2797 c.c., il debitore od il terzo datore di pegno possono far valere non solo eventuali vizi procedurali, ma anche eccezioni di merito relative al rapporto obbligatorio a garanzia del quale fu concesso il pegno. La suddetta opposizione, pertanto, è soggetta al regime dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., e non al più restrittivo regime previsto per l'opposizione agli atti esecutivi dall'art. 617 c.p.c.
Cass. civ. n. 13998/2008
In tema di pegno, la disciplina dettata dall'art. 2797 c.c. è derogabile consensualmente, non solo mediante la previsione di forme di vendita diverse da quelle prescritte dal secondo comma, ma anche mediante la dispensa dall'intimazione al debitore ed al terzo garante e dal rispetto del termine per l'opposizione, il cui unico scopo consiste nel consentire al debitore ed al terzo datore del pegno di adempiere spontaneamente o di opporsi alla vendita senza che l'omissione di tali forme faccia venir meno la riferibilità della vendita alla realizzazione della garanzia pignoratizia, purché essa sia il risultato dell'accordo intervenuto in proposito tra le parti per il soddisfacimento del creditore. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale, preso atto dell'accordo intervenuto tra una banca ed il terzo datore di pegno per la vendita di titoli dati in garanzia ed il trasferimento del ricavato sul conto corrente del debitore principale, a riduzione del debito garantito, aveva escluso che tale accordo comportasse lo spossessamento della cosa data in garanzia e l'estinzione del pegno, negando pertanto la revocabilità del pagamento, a seguito del fallimento del terzo garante).
Cass. civ. n. 10111/2000
Nell'ipotesi in cui i beni mobili oggetto di privilegio di cui all'art. 2756 c.c. siano di proprietà di soggetto diverso dal debitore e il creditore privilegiato intenda procedere alla vendita, deve notificare l'intimazione prevista dall'art. 2797 c.c. anche al proprietario del bene; in mancanza di notificazione, quest'ultimo è legittimato a proporre opposizione agli atti esecutivi per far valere il suo diritto al corretto svolgimento della procedura esecutiva, senza che possa aversi riguardo alla decorrenza del termine perentorio di cinque giorni previsto dall'art. 617 c.p.c., atteso che tale termine non può iniziare a decorrere dal compimento di un atto (notificazione dell'intimazione) che è stato omesso, e senza che possa in contrario sostenersi la possibilità di ricorrere all'opposizione prevista dal secondo comma dell'art. 2797 c.c., posto che tale possibilità è stata impedita al proprietario proprio dalla mancata notifica dell'intimazione che ha determinato il vizio iniziale della procedura esecutiva.
Cass. civ. n. 11893/1998
Nell'ambito della speciale procedura ex art. 2756. 2797 c.c. (nella quale l'interessato agisce senza uno speciale titolo esecutivo), deve ritenersi legittima la proposizione, da parte del debitore, di questioni non soltanto di rito, ma anche di merito. con riferimento al diritto ex adverso azionato, con conseguente preclusione della ulteriore proseguibilità della procedura de qua nel caso di contestazione della esistenza stessa del diritto vantato dal creditore privilegiato. (Nella specie, sulla base di un asserito credito da opere di revisione di un autoveicolo era stata proposta intimazione di pagamento ex artt. 2756, 2797 c.c., ma il debitore aveva, in tal sede, contestato la esecuzione stessa dei lavori, con conseguente pronuncia di improseguibilità della procedura di vendita coatta da parte del giudice di merito; la S.C., nel confermare la sentenza, ha affermato il principio di diritto di cui in massima).
Cass. civ. n. 3654/1997
Il risarcimento dei danni subiti a causa della vendita coattiva di un quantitativo di titoli, disposta dalla banca ai sensi dell'art. 2797 c.c., ancorché illegittima, non può essere invocato dal proprietario dei titoli stessi che assuma la nullità della vendita, atteso che, se per espresso riconoscimento della parte interessata la vendita è nulla, i titoli sono ancora nel suo portafoglio e questa non ha determinato alcun effetto pregiudizievole al suo patrimonio.
Cass. civ. n. 1333/1976
La norma di cui al secondo comma dell'art. 2797 c.c., la quale prescrive che il creditore pignoratizio, ove intenda vendere la cosa costituita in pegno, deve far trascorrere almeno cinque giorni dalla notificazione al debitore dell'intimazione di cui al primo comma del medesimo articolo, deve ritenersi derogabile, nel senso che può essere prevista dalle parti l'osservanza di un termine più breve.