Art. 2807 – Codice civile – Norme applicabili al pegno di crediti

Per tutto ciò che non è regolato nella presente Sezione si osservano, in quanto applicabili, le norme della Sezione precedente [2786-2799].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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  • Se un debito è garantito da un bene mobile, stai entrando nel campo del pegno.
  • Il bene dato in garanzia non diventa del creditore: resta del debitore, ma vincolato fino al pagamento.
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  • Non è però possibile appropriarsi automaticamente del bene: il divieto di patto commissorio impedisce che il creditore diventi proprietario senza una procedura legale.

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