Art. 2807 – Codice civile – Norme applicabili al pegno di crediti
Per tutto ciò che non è regolato nella presente Sezione si osservano, in quanto applicabili, le norme della Sezione precedente [2786-2799].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
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- Se un debito è garantito da un bene mobile, stai entrando nel campo del pegno.
- Il bene dato in garanzia non diventa del creditore: resta del debitore, ma vincolato fino al pagamento.
- Se il debito non viene pagato, il creditore può soddisfarsi con preferenza su quel bene rispetto agli altri.
- Non è però possibile appropriarsi automaticamente del bene: il divieto di patto commissorio impedisce che il creditore diventi proprietario senza una procedura legale.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
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