Art. 2808 – Codice civile – Costituzione ed effetti dell’ipoteca

L'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare [602 c.p.c.], anche in confronto del terzo acquirente [518, 2858, 2910 comma 2], i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione [518, 2748, 2770, 2777, 2812, 2825, 2847, 2911, 2916; 51 l. fall.].

L'ipoteca può avere per oggetto beni del debitore [2828] o di un terzo [2868] e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari [2827].

L'ipoteca è legale, giudiziale o volontaria .

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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