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Art. 2817 — Persone a cui compete

Art. 2817 — Persone a cui compete

Hanno ipoteca legale:

  1. 1) l’alienante sopra gli immobili alienati per l’adempimento degli obblighi che derivano dall’atto di alienazione [ 1498 ];
  2. 2) i coeredi, i soci e altri condividenti per il pagamento dei conguagli sopra gli immobili assegnati ai condividenti ai quali incombe tale obbligo [ 2650 ];
  3. [ 3) lo Stato sopra i beni dell’imputato e della persona civilmente responsabile, secondo le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale. ]
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 3232/2012

L’iscrizione di ipoteca ai sensi dell’art. 77 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 sugli immobili del debitore e dei coobbligati al pagamento dell’imposta, non è riconducibile all’ipoteca legale prevista dall’art. 2817 c.c., né è ad essa assimilabile, mancando un preesistente atto negoziale, il cui adempimento il legislatore abbia inteso garantire; essa, peraltro, neppure può accostarsi all’ipoteca giudiziale, prevista dall’art. 2818 c.c. con lo scopo di rafforzare l’adempimento di una generica obbligazione pecuniaria ed avente titolo in un provvedimento del giudice, in quanto quella in esame si fonda su di un provvedimento amministrativo. Ne deriva che, non rientrando nel disposto dell’art. 67, primo comma, n. 4 legge fall., l’ipoteca in questione non è suscettibile di revocatoria fallimentare, limitata a quelle volontarie e giudiziali.

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Cass. civ. n. 2972/1975

Il combinato disposto degli artt. 2817 n. 1, 2652 e 2650 n. 3 c.c. ben consente di configurare una vicenda attraverso la quale colui che vende con scrittura privata non idonea alla trascrizione, può, mediante la proposizione e trascrizione della domanda di verificazione della scrittura di compravendita conseguire, grazie alla retroattività della trascrizione ed iscrizione dell’atto effettuate dopo l’intervenuta verificazione (art. 2652 n. 3), la costituzione in proprio favore dell’ipoteca legale (art. 2817 n. 1), destinata a prevalere anche sulle trascrizioni ed iscrizioni eseguite anteriormente contro l’acquirente (art. 2650 comma terzo). Peraltro, dalla esperibilità di tale via per giungere a garantire sul valore dell’immobile il credito relativo al prezzo, non può desumersi a carico del venditore, costretto a procurarsi una pronuncia giudiziale (nella specie, decreto ingiuntivo) per realizzare quel credito, il divieto di iscrivere, sulla base del titolo così ottenuto. ipoteca giudiziale su altri beni del compratore.

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