Art. 2821 – Codice civile – Concessione d’ipoteca
L'ipoteca può essere concessa anche mediante dichiarazione unilaterale. La concessione deve farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità [2882; c. nav. 41].
Non può essere concessa per testamento.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 7384/1993
La concessione dell'ipoteca può avvenire sia per atto pubblico che per scrittura privata (art. 2821, primo comma, c.c.), con la conseguenza che la procura, che conferisca al rappresentante il potere di concedere ipoteca sui beni del rappresentato, può rivestire la forma della scrittura privata autenticata.