Art. 2821 – Codice civile – Concessione d’ipoteca
L'ipoteca può essere concessa anche mediante dichiarazione unilaterale. La concessione deve farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità [2882; c. nav. 41].
Non può essere concessa per testamento.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Può riguarda anche te
- Se un immobile è gravato da ipoteca, il rischio non scompare con il passaggio di proprietà.
- L'ipoteca segue l'immobile, non la persona: anche se compri, il bene resta vincolato e può essere espropriato se il debito non viene pagato.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 7384/1993
La concessione dell'ipoteca può avvenire sia per atto pubblico che per scrittura privata (art. 2821, primo comma, c.c.), con la conseguenza che la procura, che conferisca al rappresentante il potere di concedere ipoteca sui beni del rappresentato, può rivestire la forma della scrittura privata autenticata.