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Art. 2822 — Ipoteca su beni altrui

Art. 2822 — Ipoteca su beni altrui

Se l’ipoteca è concessa da chi non è proprietario della cosa, l’iscrizione può essere validamente presa solo quando la cosa è acquistata dal concedente.

Se l’ipoteca è concessa da persona che agisce come rappresentante senza averne la qualità, la iscrizione può essere validamente presa solo quando il proprietario ha ratificato la concessione [ 1398, 1399 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 7674/1991

L’art. 2822 c.c., in tema di ipoteca su bene altrui, non trova deroga nella disciplina del mutuo fondiario, di modo che, ove questi sia garantito dalla concessione di ipoteca su area in corso di espropriazione in favore del mutuatario, l’iscrizione dell’ipoteca medesima può avvenire (e prende grado) solo in esito al perfezionarsi della procedura espropriativa.

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