Art. 2874 – Codice civile – Riduzione dell’ipoteca legale e dell’ipoteca giudiziale
Le ipoteche legali, eccettuate quelle indicate dai numeri 1 e 2 dell'articolo 2817, e le ipoteche giudiziali devono ridursi su domanda degli interessati, se i beni compresi nell'iscrizione hanno un valore che eccede la cautela da somministrarsi o se la somma determinata dal creditore nell'iscrizione eccede di un quinto quella che l'autorità giudiziaria dichiara dovuta.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiMassime correlate
Cass. civ. n. 5082/2016
In tema d'ipoteca giudiziale, si ha diritto alla riduzione se la somma determinata dal creditore nell'iscrizione ecceda di un quinto quella che l'autorità giudiziaria dichiara dovuta oppure se il valore dei beni compresi nell'iscrizione, tanto alla data in cui è presa, quanto successivamente, superi di un terzo l'importo dei crediti iscritti comprensivo di accessori.
Cass. civ. n. 11762/2002
In tema di riduzione dell'ipoteca giudiziale, si ha diritto alla riduzione se la somma determinata dal creditore nell'iscrizione ecceda di un quinto quella che l'autorità giudiziaria dichiara dovuta, o se i beni compresi nella iscrizione hanno un valore che eccede la cautela da somministrarsi; si ritiene che il valore dei beni ecceda la cautela se, tanto alla data di iscrizione della ipoteca che posteriormente, esso superi di un terzo l'importo dei crediti iscritti comprensivo di accessori.