Art. 2874 – Codice civile – Riduzione dell’ipoteca legale e dell’ipoteca giudiziale

Le ipoteche legali, eccettuate quelle indicate dai numeri 1 e 2 dell'articolo 2817, e le ipoteche giudiziali devono ridursi su domanda degli interessati, se i beni compresi nell'iscrizione hanno un valore che eccede la cautela da somministrarsi o se la somma determinata dal creditore nell'iscrizione eccede di un quinto quella che l'autorità giudiziaria dichiara dovuta.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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