Art. 2828 – Codice civile – Immobili su cui può iscriversi l’ipoteca giudiziale

L'ipoteca giudiziale si può iscrivere su qualunque degli immobili [812] appartenenti al debitore e su quelli che gli pervengono successivamente alla condanna, a misura che egli li acquista [2822, 2823].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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La norma fornisce solo il quadro generale

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