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Art. 2846 — Spese d’iscrizione

Art. 2846 — Spese d’iscrizione

Le spese d’iscrizione dell’ipoteca sono a carico del debitore, se non vi è patto contrario, ma devono essere anticipate dal richiedente [ 2855 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 12410/2016

Le spese per l’iscrizione della ipoteca giudiziaria non possono essere legittimamente liquidate nel precetto, non costituendo credito accessorio a quello principale, né accessorio di legge alle spese processuali da porsi comunque a carico del debitore, ma devono invece liquidarsi all’esito della esecuzione utilmente promossa sui beni ipotecati, fruendo in questo caso il relativo credito del beneficio ipotecario previsto dall’art. 2855 c.c.

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