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Art. 2845 — Notificazioni relative a iscrizioni per obbligazioni all’ordine e al portatore

Art. 2845 — Notificazioni relative a iscrizioni per obbligazioni all’ordine e al portatore

Se l’iscrizione è presa per obbligazioni risultanti da titoli all’ordine [ 2008 ], le citazioni e notificazioni previste dall’articolo precedente devono farsi nei confronti di chi ha preso l’iscrizione a norma degli articoli 2831 e 2839, salvo che dai registri risulti l’annotazione a favore di un possessore successivo.

Se si tratta di obbligazioni al portatore [ 2003 ], le citazioni e le notificazioni devono essere fatte al rappresentante degli obbligazionisti il cui nome è annotato in margine all’iscrizione [ 2831 ]. Le citazioni e le notificazioni devono essere iscritte nel registro delle imprese [ 2188 ] e pubblicate per estratto in un giornale quotidiano designato dall’autorità giudiziaria.

Se manca per qualsiasi causa il rappresentante o il nome di lui non è stato annotato in margine all’iscrizione dell’ipoteca, le citazioni e le notificazioni sono fatte nei confronti di un curatore da nominarsi dall’autorità giudiziaria [ 78 c.p.c. ]. Il decreto di nomina del curatore deve essere pubblicato con le modalità prescritte nel comma precedente.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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