Art. 2845 – Codice civile – Notificazioni relative a iscrizioni per obbligazioni all’ordine e al portatore
Se l'iscrizione è presa per obbligazioni risultanti da titoli all'ordine [2008], le citazioni e notificazioni previste dall'articolo precedente devono farsi nei confronti di chi ha preso l'iscrizione a norma degli articoli 2831 e 2839, salvo che dai registri risulti l'annotazione a favore di un possessore successivo.
Se si tratta di obbligazioni al portatore [2003], le citazioni e le notificazioni devono essere fatte al rappresentante degli obbligazionisti il cui nome è annotato in margine all'iscrizione [2831]. Le citazioni e le notificazioni devono essere iscritte nel registro delle imprese [2188] e pubblicate per estratto in un giornale quotidiano designato dall'autorità giudiziaria.
Se manca per qualsiasi causa il rappresentante o il nome di lui non è stato annotato in margine all'iscrizione dell'ipoteca, le citazioni e le notificazioni sono fatte nei confronti di un curatore da nominarsi dall'autorità giudiziaria [78 c.p.c.]. Il decreto di nomina del curatore deve essere pubblicato con le modalità prescritte nel comma precedente.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
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