Art. 2858 – Codice civile – Facoltà del terzo acquirente
Il terzo acquirente dei beni ipotecati, che ha trascritto il suo titolo di acquisto e non è personalmente obbligato, se non preferisce pagare i creditori iscritti [2827 ss.], può rilasciare i beni stessi ovvero liberarli dalle ipoteche, osservando le norme contenute nella sezione XII di questo capo. In mancanza, l'espropriazione segue contro di lui secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile [602 c.p.c. ss.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 14446/2023
Il notaio che ometta di accertare la sussistenza di iscrizioni pregiudizievoli sul bene compravenduto a mezzo del suo ministero è tenuto, nei confronti dell'acquirente, al risarcimento dei danni patrimoniali futuri che appaiano, secondo un criterio di normalità fondato sulle circostanze del caso concreto, come il naturale sviluppo di fatti concretamente accertati ed inequivocabilmente sintomatici della relativa probabilità (quali, ad esempio, la richiesta di pagamento da parte del creditore ipotecario e l'eseguito pignoramento del bene acquistato dal terzo). (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, a fronte dell'instaurazione di una procedura esecutiva sul bene compravenduto, in virtù di un'ipoteca anteriormente iscritta, aveva rigettato la domanda risarcitoria degli acquirenti, sul presupposto che questi ultimi avessero provato un pregiudizio solo potenziale, senza allegare concrete perdite patrimoniali).
Cass. civ. n. 6123/2000
Agli effetti dell'azione di risarcimento dei danni, il terzo acquirente di immobili ipotecari — cui l'art. 2858 c.c. attribuisce il diritto potestativo di pagare i creditori iscritti ovvero di rilasciare i beni ovvero di liberarli dalle ipoteche — deve dimostrare di avere effettivamente tenuto una di tali condotte, dovendosi distinguere in mancanza di prova di un effettivo pregiudizio, tra pericolo di danno e pericolo che determina un danno attuale come nel caso di impossibilità o di ritardo nel rivendere il bene a terzi.
Cass. civ. n. 6052/1995
Il terzo acquirente di un bene gravato di ipoteca non assume alcuna obbligazione nei confronti del creditore garantito dall'ipoteca, pertanto non è ammissibile nei suoi confronti una condanna ad adempiere le obbligazioni nascenti dal rapporto con riferimento al quale è stata concessa l'ipoteca stessa. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza del merito che aveva condannato il terzo acquirente di un immobile ipotecato al pagamento degli interessi prodotti dal credito a garanzia del quale era stata concessa l'ipoteca).