Art. 602 – Codice di procedura civile – Modo dell’espropriazione

Quando oggetto dell'espropriazione è un bene gravato da pegno o da ipoteca per un debito altrui, oppure un bene la cui alienazione da parte del debitore è stata revocata per frode, si applicano le disposizioni contenute nei capi precedenti, in quanto non siano modificate dagli articoli che seguono.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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