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Art. 2867 — Terzo debitore di somma in dipendenza dell’acquisto

Art. 2867 — Terzo debitore di somma in dipendenza dell’acquisto

Se il terzo acquirente, che ha trascritto il suo titolo, è debitore, in dipendenza dell’acquisto, di una somma attualmente esigibile, la quale basti a soddisfare tutti i creditori iscritti contro il precedente proprietario, ciascuno di questi può obbligarlo al pagamento.

Se il debito del terzo non è attualmente esigibile, o è minore o diverso da ciò che è dovuto ai detti creditori, questi, purché di comune accordo, possono egualmente richiedere che venga loro pagato, fino alla rispettiva concorrenza, ciò che il terzo deve nei modi e termini della sua obbligazione.

Nell’uno e nell’altro caso l’acquirente non può evitare di pagare, offrendo il rilascio dell’immobile, ma, eseguito il pagamento, l’immobile è liberato da ogni ipoteca, non esclusa quella che spetta all’alienante, e il terzo ha diritto di ottenere che si cancellino le relative iscrizioni [ 2882 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 1946/1976

Nell’ipotesi dell’azione spettante, a norma dell’art. 2867 c.c., al creditore ipotecario nei confronti del terzo acquirente del bene ipotecato, al fine di ottenere da questo il pagamento del prezzo non ancora corrisposto all’alienante, il diritto esercitato dal suddetto creditore non è né il credito ipotecario, che non riguarda il terzo acquirente, né il diritto di ipoteca isolatamente considerato, che non è configurabile senza credito, bensì il credito personale dell’alienante con tutte le sue modalità, i suoi limiti e le eccezioni ad esso opponibili. Trattasi, peraltro, di una fattispecie che non è inquadrabile nello schema della comune azione surrogatoria, perché caratterizzata da una legittimazione primaria all’esercizio del diritto altrui e, pertanto il pagamento va eseguito direttamente al creditore ipotecario con efficacia estintiva sia del credito dell’alienante che del credito ipotecario. Inoltre non avendo la suddetta azione carattere reale, non sussiste un necessario collegamento strumentale fra la perdurante esistenza ed operatività dell’ipoteca, quale diritto reale, e la detta azione. (Nella specie per effetto della vendita dell’immobile ipotecato ad una P.A. ed alla conseguente trasformazione del medesimo in bene patrimoniale indisponibile, l’ipoteca si era estinta).

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